CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata nel preambolo, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con più sentenze e, per l'effetto, ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 455,00 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Bari lamentando l'incompetenza funzionale dell'organo che ha adottato il provvedimento. g6P//1 Rileva, in particolare, che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, esattamente il 23 giugno 2020, è quella emessa dal Tribunale di Bari il 5 dicembre 2019. In ogni caso, dal certificato penale e dal quello rilasciato dal DAP si evince che nessuna pronuncia è stata emessa dalla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I criteri di attribuzione della competenza del giudice dell'esecuzione sono fissati dall'art. 665 cod. proc. pen., che al comma 4 si occupa dell'ipotesi in cui l'esecuzione riguardi più provvedimenti emessi da giudici diversi, stabilendo che in tal caso la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La competenza di cui trattasi ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile; sicché l'inosservanza delle regole che ne prevedono l'attribuzione determina una nullità assoluta che deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812 Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583). Conformemente al principio generale della perpetuatio iurisdictionis, l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente, secondo le regole di cui sopra, va operata con riferimento ai soli presupposti che ne determinano il radicamento al momento della presentazione dell'incidente di esecuzione. 3. Nel caso di specie, come risulta dagli atti trasmessi, l'istanza del condannato era stata proposta il giorno 30 marzo 2021. A tale data la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, secondo le risultanze del certificato stato di esecuzione rilasciato il 14 settembre 2021, era quella resa da dal Tribunale di Bari il 5 dicembre 2019, divenuta definitiva il 23 giugno 2020. Ne discende che, facendo corretta applicazione delle regole in premessa, la competenza funzionale a provvedere sull'istanza, secondo il criterio contemplato dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., spettava non già alla Corte di appello di Bari ma al Tribunale di Bari, così da doversi rilevare, d'ufficio, la conseguente nullità assoluta dalla quale è affetta l'ordinanza impugnata. 4. Tale provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari affinché provveda sull'istanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari. Così deciso