CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 35886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze: 1) della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 26.11.2004, nell'ambito dell'operazione cd. Casco; 2) della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 12.11.2013 e quelli oggetto delle sentenze di condanna per le quali era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione, con provvedimento del 16.3.2020, e cioè quelli giudicati con le seguenti pronunce: 3) della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 31.1.2017, nell'abito dell'operazione c.d. [OSCURATO:PERSONA]; 4) della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 17.9.2018, nell'abito dell'operazione c.d. Crypto; 5) della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 26.4.2018, nell'ambito dell'operazione c.d. Tabù. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 666 e 671 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen.". 3. In data 7.7.2022, la difesa dello Zindato ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria, con la quale - nel ribadire le ragioni poste a fondamento del ricorso non affetto da alcun profilo di inammissibilità - ha chiesto che l'esame dell'impugnazione venga rimesso alla Sezione ordinaria e che l'ordinanza della Corte territoriale venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha rilevato che nel procedimento c.d. Alta tensione, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due reati associativi di cui alle sentenze sub 1 e 3, giacché riguardanti due diversi gruppi mafiosi, evidenziando che il secondo reato associativo risultava occasionato da eventi successivi non rappresentati e programmati ex ante dallo Zindato; ha, quindi, ritenuto che l'efficacia preclusiva del giudicato sulla esclusione del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub n. 1 e 3 si espandeva a tutti gli altri delitti giudicati con le sentenze sub 4 e 5, in applicazione del condiviso principio di diritto affermato dalla prima sezione della Corte di cassazione n. 17881 del 14/02/2017; ha aggiunto che non era ravvisabile l'unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere dallo Zindato in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale tra il 2006 e il 2007 e quelle associative, in quanto espressione della propensione alla devianza propria del prevenuto piuttosto che espressione di una deliberazione criminosa unitaria. Tale valutazione non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il C