CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 24601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16807-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - con tr0 INPS - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16807 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 22 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso estratto di ruolo relativo a diverse cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi omessi negli anni dal 2008 al 2010, debito peraltro estinto per intervenuta prescrizione quinquennale; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto regolarizzato il difetto originario di rappresentanza processuale per essersi costituita in giudizio per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'Avvocatura dello Stato in luogo dell'avvocato del libero foro cui era stato originariamente conferito il mandato ma inammissibile per difetto di interesse ad agire l'impugnazione dell'estratto di ruolo, stante la regolare notifica dell'atto impositivo, in assenza del compimento di atti esecutivi che possono essere impugnati ex artt. 615 e 617 c.p.c.; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Bardi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale nessuno degli intimati ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., della legge n. 335/1995 e dell'art. 24 Cost., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dichiarativa dell'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso in opposizione avverso l'estratto di ruolo, assumendo costituire un limite alla tutela giurisdizionale il qualificare come condizione di procedibilità la richiesta di sgravio; che il motivo sollevato dalla ricorrente pone la questione della configurabilità, in relazione all'inripugnazione dell'estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali recanti crediti previdenziali regolarmente notificate, dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione, anche tenuto conto dell'interpretazione intesa a riguardare quale norma di interpretazione autentica, avente perciò efficacia retroattiva, la disposizione introdotta dall'art. 3- bis del d.l. n. 146/2021 conv. in I. n. 215/2021 volta a sancire la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, questione di recente fatta oggetto di un'ordinanza, la n. 4526 del 2022, di rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le sue determinazioni in ordine all'eventuale assegnazione alle sezioni unite perché pronunzi a riguardo; che, pertanto, questo Collegio, non ritenendo sussistere i presupposti per la trattazione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione semplice P.Q.M. La Corte, rilevato il difetto dei presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione alla sezione IV. Così deciso in Roma,