CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 39528/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sTerte le conclusioni del PG ke,(2.4,1„4.2 J2 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, il G.u.p. presso il Tribunale di Roma, su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 codice di rito, in relazione ai reati contestati, ritenuta la continuazione, la pena di anni quattro di reclusione. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo con entrambi gli atti pervenuti - dei quali quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] privo di attestazione del depositato - la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione da parte dell'imputato della procura speciale ovvero per assenza di questa. All'udienza preliminare del 3 Marzo 2020, pure in presenza dell'imputato, era in realtà lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] a confermare la volontà di addivenire ad una pena concordata; e alla successiva udienza del 26 Febbraio 2021 l'imputato personalmente dichiarava di non voler procedere con il patteggiamento. Ciononostante il g.u.p. emetteva sentenza ex art. 444 codice di rito sul presupposto erroneo che « avendo l'imputato espresso la volontà di non addivenire più al patteggiamento avesse implicitamente in precedenza manifestato e conferito espresso mandato a tal fine ». L'udienza in cui è stata effettivamente trattata la posizione del Lamine è stata quella del 26 Febbraio 2021 in cui il predetto non ha dato il suo consenso alla scelta del rito alternativo. Nel caso di specie la procura speciale era pacificamente assente e la determinazione e l'accordo sull'entità della pena erano stati raggiunti dal difensore solo a seguito degli incontri avuti col pubblico ministero con l'intento che in udienza, presente l'imputato, si sarebbe rappresentato al giudice l'accordo raggiunto ai fini della conferma e della manifestazione di volontà dell'imputato di definire il procedimento col patteggiamento; ma il giudice ignorando quanto rappresentato dal difensore emetteva sentenza di patteggiamento, incorrendo in tal modo in un errore in procedendo quale l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, atteso che per poter ritenere valida l'istanza di patteggiamento doveva essere allegata la procura speciale che deve essere conferita per scrittura privata. Insta pertanto per l'annullamento della pronuncia. 3. Con atto pervenuto il 6 luglio 2021 il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo a questa corte dì dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, di cui ai due atti dei difensori, è inammissibile.1.Ed invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di .) patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, Sentenza n. 15557 del 20/03/2018 Rv. 272630 - 01, relativa a fattispecie in cui questa Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo); laddove peraltro nel caso di specie dal verbale del 3.3.2020 risulta unicamente che viene ribadita l'istanza di patteggiamento da parte dell'avvocato che, alla presenza dell'imputato, ha insistito in essa facendo espresso riferimento anche al consenso già espresso dal P.M.; circostanza questa che ha reso inutile ogni ulteriore accertamento da parte del GUP, stante appunto la presenza dell'imputato. La presenza dell'imputato e del pubblico ministero all'udienza nella quale è stata formulata oralmente la richiesta delle parti di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., comporta l'attribuibilità ad entrambe le parti della loro manifestazione di volontà concernente il patteggiamento, secondo la relativa verbalizzazione (Sez. 4, Sentenza n. 1507 del 16/12/1992 Cc. (dep. 25/06/1993 ) Rv. 195250 - 01, nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la ricorrente aveva lamentato violazione dell'art. 446 comma terzo cod. proc. pen., secondo il quale la volontà concernente la richiesta di applicazione della pena è fatta dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sostenendo che, nonostante la sua presenza il giudice del patteggiamento non l'aveva interpellata per esprimere il suo consenso in merito all'accordo sulla pena intercorso tra il P.M. ed il suo difensore, che non era munito di procura speciale. Questa Corte ha osservato che nulla risultava dal verbale dell'udienza in contrario alla volontà dell'imputata di richiedere, in accordo con il P.M., il patteggiamento alle condizioni verbalizzate). Ed ancora, si è affermato che è legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca ( Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 27/04/2016 Ud. (dep. 17/01/2017) Rv. 268922 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che nell'ipotesi in questione il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero "nuncius" della volontà dell'imputato presente; conf. Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008 Rv. 238680 - 01 ). Ne discende chel in caso di presenza dell'imputato all'udienza in cui è formulata o ribadita la richiesta di patteggiamento già scritta e corredata dal consenso del P.M., la richiesta medesima deve ritenersi fatta propria dall'imputato e quindi effettuata da parte dello stesso, di talchè non rileva il denunciato vizio dell'assenza della procura speciale che è evidentemente necessaria solo nel caso in cui la richiesta è fatta unicamente dal difensore in assenza dell'imputato e manchi ogni possibilità di ricondurla anche a questi. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che nel caso di specie si trattava di richiesta di patteggiamento già formulata per iscritto dal difensore e depositata unitamente al consenso del P.M. dal momento che allorquando il difensore ebbe a richiamarla inulla obbiettava al riguardo l'imputato presente, nè in ordine alla sua proposizione né in ordine al suo contenuto, del quale non si escludeva la conoscenza. D'altronde lo stesso ricorso precisa, tra l'altro, che la richiesta era andata avanti senza la procura speciale per motivi legati alla lontananza dell'imputato, che era però informato dal difensore telefonicamente dei termini dell'accordo, precisando altresì che l'imputato sarebbe stato poi presente direttamente all'udienza; e così è in effetti accaduto, tant'è che all'udienza del 3.3.20 l'imputato era presente all'udienza in cui il difensore ribadiva la richiesta di patteggiamento, che si perfezionava, pertanto, alla presenza dell'imputato, stante il consenso già espresso dal P.M. al quale si riportava il P.M. di udienza. ED invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo ( Sez. 4 - , Sentenza n. 25102 del 03/06/202, Rv. 281492 - 01 ). Indi correttamente è stata ritenuta ormai non più rev,locabile la richiesta di patteggiamento avanzata. 2. I motivi di annullamento si appalesano pertanto del tutto infondati e pretestuosi, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. . Così d