CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08234/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Il ricorso - in ordine al capo 1 di cui all'art. 73 del DPR 309/90 - - è stato •ti proposto per motivi rivalutativi di dati ben valorizzati dai 14kré giudici(Per dedurre la finalità di spaccio, quali: la elevata quantità di sostanza e di dosi ricavabili, il rinvenimento indosso al ricorrente mentre trasportava la droga in un luogo pubblico, l'assenza di fonti di reddito. Quanto alla seconda censura, relativa al secondo capo di imputazione, essa si scontra nella sua genericità conseguente alla sola lamentata assenza di accertamenti veterinari, rispetto alla valorizzazione dell'avvenuto accesso di un veterinario che ha confermato la qualità di specie protetta degli animali, così che il ricorrente non risulta essersi confrontato con la motivazione. Analoghe considerazioni devono muoversi in ordine alla terza censura sul diniego della massima estensione delle attenuanti generiche e della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., espressamente motivato, laddove si valorizza la gravità dei reati e con particolare riferimento al secondo capo la varietà e numero degli animali protetti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis