CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 46422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Co) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Como; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Como rigettava la richiesta presentata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 6/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto [OSCURATO:PERSONA]), deducendo - con unico motivo - la mancanza di motivazione, o la sua apparenza, quanto al periculum in mora. In contrasto con quanto sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza "Ellade" (n. 36959 del 24/6/2021), l'ordinanza non avrebbe effettivamente motivato - se non con affermazioni generiche - in ordine al pericolo concreto di dispersione delle somme, specie alla luce della notevole consistenza del patrimonio societario, di quello personale degli amministratori e del valore dei beni dell'ente, nell'ordine di diversi milioni di euro. Il Tribunale, inoltre, avrebbe indebitamente integrato sul punto la motivazione - assente - del primo Giudice, che non avrebbe indicato affatto quali comportamenti degli indagati potrebbero far presagire l'eventualità di un depauperamento della società. Il provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe nullo, e le somme sequestrate all'ente ed agli amministratori (per quanto residuo) dovrebbero esser restituite. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che concerne soltanto il periculum in mora - risulta infondato. 4. Il Tribunale del riesame ha riconosciuto l'esigenza cautelare con motivazione adeguata e non apparente, come invece contestato, ed in linea con gli insegnamenti del [OSCURATO:PERSONA] di legittimità richiamati in premessa. In particolare, la necessità di sottoporre a vincolo le disponibilità della società (per 223.244,33 euro) e degli amministratori (nella restante misura di 48.674,67 euro), per l'ammontare complessivo dell'imposta che si assume evasa con il delitto di cui all'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, è stata argomentata sottolineando il pericolo concreto di dispersione dello stesso danaro, desunto: a) dall'esistenza di una contabilità parallela; b) dalle modalità di tenuta della stessa (attraverso l'utilizzo di agende informali), di suo aggiornamento (attraverso annotazioni a penna con l'utilizzo di codici indecifrabili) e di sua conservazione (contabilità rinvenuta in una cantina attigua alla sede della società). In sintesi, è stato valorizzato un modus operandi degli indagati che - con argomento non manifestamente illogico e, comunque, non certo di mera apparenza, dunque non sindacabile ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen. - esprimeva in sé il citato periculum. 4.1. L'ordinanza ha poi aggiunto il richiamo a frequenti versamenti in danaro contante sui conti personali degli indagati stessi, così come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (sorella del ricorrente) - formalmente impiegata presso la società - non percepiva alcuno stipendio, ma ciononostante disponeva di cospicue somme di danaro; da tale accertamento, il Tribunale ha dunque ipotizzato - ancora con affermazione tutt'altro che apparente - che anche quest'ultima potesse costituire lo strumento per l'occultamento del profitto del reato in rubrica, da sottoporre, quindi, a cautela preventiva a prescindere dall'entità del patrimonio della società, ritenuto elemento non rassicurante - nel contesto istruttorio richiamato - nell'ottica del mantenimento della garanzia. A questo proposito, peraltro, il Collegio rileva che il riferimento alle "dinamiche del mercato" come occasione di dispersione, contenuto nell'ordinanza, appare evidentemente generico e privo di un effettivo contenuto; la stessa affermazione, tuttavia, è impiegata nell'ordinanza soltanto come elemento aggiuntivo rispetto alle considerazioni precedenti, così che la sua eliminazione non mina la solidità del provvedimento. 4.2. Infine, la Corte osserva che non può trovare accoglimento la censura secondo cui il Tribunale avrebbe integralmente - ed indebitamente - adottato una motivazione sul periculum, del tutto assente nel decreto genetico; in senso contrario, infatti, si evidenzia che lo stesso provvedimento del G.i.p. conteneva un adeguato argomento sul punto, sottolineando che "esiste il concreto pericolo che gli indagati compiano attività di trasferimento/spoliazione, intestando i beni destinati al pagamento dei debiti tributari a terzi, ovvero occultando in tutto o in parte il proprio patrimonio". 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec