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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13890/2022

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a seguente ORDINANZA 3T- sul ricorso 37307-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C., S'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], S'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soci della società , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2672/26/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 37307 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 37307/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con la sentenza nr 2672/2018 la CTR della Puglia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Foggia che aveva parzialmente accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C nonché dei soci Cristiano e Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] relativo all'impugnativa di un avviso di accertamento con cui era stato contestato un maggior reddito di impresa attribuito ai soci pro quota per le annualità 2010 e 2011. [OSCURATO:PERSONA] di appello condivideva il ragionamento seguito dal primo giudice ritenendola legittima nei confronti di tutte le parti in causa.

Rilevava che correttamente non erAtato utilizzati i documenti contenuti in una borsa custodita in un camion parcheggiato in uno spazio aziendale , in quanto non vi era l'autorizzazione all'apertura da parte dell'autorità giudiziaria e da parte del rappresentante della società.

Osservava nel merito che alla luce della documentazione fornita dalla società e delle giustificazione addotte non erano emerse irregolarità trovando il tutto riscontro nelle fatture di vendita e negli atti di notorietà che pur non rappresentando da soli elementi certi, tuttavia considerati in uno con gli elementi addotti a giustificazione portavano a dover concludere che le transazioni erano state fatturate.

Rilevava che la corposa argomentazione esposta nella sentenza impugnata rendeva infondato l'appello anche alla luce della copiosa documentazione esibita dalla parte ricorrente .

Relativamente ai costi la CTR riteneva che dovessero essere riconosciuto risultando da elementi certi e precisi .

Con riguardo alle sanzioni rilevava che le stesse concorrevano con altre sanzioni nell'applicazione del cumulo giuridico e comunque avrebbero dovuto essere applicate con le regole contenute nel Dlgs 158/2015.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con controricorso le parti contribuenti dando atto di aver provveduto al versamento delle somme dovute in forza del condono e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere L'Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di fissazione di udienza a seguito di diniego di condono ex art 11 del D.L. 50/2017.

La Corte ritiene opportuno rimettere il procedimento sul ruolo al fine di conoscere dall'Agenzia delle Entrate le ragioni del diniego non esplicitate negli atti di causa.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza all'Agenzia delle Entrate.

Roma 22.3.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 3T- sul ricorso 37307-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C., S'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], S'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], soci della società , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2672/26/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 37307 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 37307/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con la sentenza nr 2672/2018 la CTR della Puglia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Foggia che aveva parzialmente accolto il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C nonché dei soci Cristiano e Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] relativo all'impugnativa di un avviso di accertamento con cui era stato contestato un maggior reddito di impresa attribuito ai soci pro quota per le annualità 2010 e 2011. [OSCURATO:PERSONA] di appello condivideva il ragionamento seguito dal primo giudice ritenendola legittima nei confronti di tutte le parti in causa. Rilevava che correttamente non erAtato utilizzati i documenti contenuti in una borsa custodita in un camion parcheggiato in uno spazio aziendale , in quanto non vi era l'autorizzazione all'apertura da parte dell'autorità giudiziaria e da parte del rappresentante della società. Osservava nel merito che alla luce della documentazione fornita dalla società e delle giustificazione addotte non erano emerse irregolarità trovando il tutto riscontro nelle fatture di vendita e negli atti di notorietà che pur non rappresentando da soli elementi certi, tuttavia considerati in uno con gli elementi addotti a giustificazione portavano a dover concludere che le transazioni erano state fatturate. Rilevava che la corposa argomentazione esposta nella sentenza impugnata rendeva infondato l'appello anche alla luce della copiosa documentazione esibita dalla parte ricorrente . Relativamente ai costi la CTR riteneva che dovessero essere riconosciuto risultando da elementi certi e precisi . Con riguardo alle sanzioni rilevava che le stesse concorrevano con altre sanzioni nell'applicazione del cumulo giuridico e comunque avrebbero dovuto essere applicate con le regole contenute nel Dlgs 158/2015. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con controricorso le parti contribuenti dando atto di aver provveduto al versamento delle somme dovute in forza del condono e concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere L'Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di fissazione di udienza a seguito di diniego di condono ex art 11 del D.L. 50/2017. La Corte ritiene opportuno rimettere il procedimento sul ruolo al fine di conoscere dall'Agenzia delle Entrate le ragioni del diniego non esplicitate negli atti di causa. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione mandando alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza all'Agenzia delle Entrate. Roma 22.3.2
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