CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 47406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. SOCIALE avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~sa le conclusioni del PG (1n,Y.)Z-,P0,1(3 CA52.1.113n L' - L “:c • A t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro, in procedura di prevenzione, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Sociale avverso la decisione con cui il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di proroga della durata del controllo giudiziario dell'azienda. In motivazione si afferma, in sintesi, che la società appellante ha esclusivamente dimostrato l'interesse al mantenimento del controllo - in rapporto alla pendenza del ricorso giurisdizionale avverso l'interdittiva prefettizia - senza illustrare in concreto i risultati conseguiti attraverso il controllo e la necessità di prosecuzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - SCICO Soc. Coop. Sociale, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice in riferimento a due profili. 2.1 Il primo riguarda l'omessa acquisizione ex officio di dati relativi all'attività prestata dall'amministratore giudiziario, in ciò replicando, la Corte di Appello, il vizio della prima decisione oggetto di impugnazione. 2.2 Il secondo riguarda l'omessa valutazione dei contenuti dell'atto di appello ove si erano prospettate specifiche ragioni che radicavano l'interesse dell'impresa alla prosecuzione del controllo giudiziario. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II controllo giudiziario delle aziende di cui all'art. 34 bis d.lgs. n.159 del 2011 è una misura di prevenzione che, in presenza di dati presupposti, realizza una finalità comune alla misura dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art.34, sì da realizzare un 'sottosistema' di tutela delle attività economiche esposte a rischio di infiltrazione da parte di soggetti portatori di pericolosità sociale, al contempo favorendo il mantenimento delle condizioni di competitività e legalità delle iniziative imprenditoriali (ex multis v. Sez. I n. 24678 del 28.1.2021). 3.2 La legge prevede da un lato un limite di durata massimo della misura, pari ad anni tre, dall'altro impone al Tribunale che ha adottato la misura un dovere di verifica dell'andamento aziendale, come si evince dalle specifiche disposizioni contenute nel comma 4 dell'art.34 bis d.lgs. n.159 del 2011 (tra cui va ricordata quella che disciplina il possibile transito dal controllo giudiziario alla amministrazione giudiziaria). 3.3 Lì dove la misura originariamente disposta abbia durata inferiore al limite di legge (nel caso in esame due anni), è pertanto da ritenersi che il Tribunale - anche su sollecitazione di parte, lì dove permanga l'interesse alla prosecuzione del controllo su domanda di cui al comma 6 - non possa sottrarsi al dovere di valutare i contenuti delle relazioni periodiche dell'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art.34 bis comma 2 lettera b d.lgs. n.159 del 2011, nell'ottica di una ineludibile attualizzazione della situazione di fatto che ha determinato l'adozione dello strumento prevenzionale. In tal senso, è da ritenersi che l'esistenza di un termine originariamente fissato, se inferiore al limite massimo, non implichi - in quanto tale - la cessazione della misura al momento della scadenza ma, analogamente a quanto previsto per lo strumento dell'amministrazione giudiziaria (art. 34 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011), una rinnovata valutazione delle condizioni di fatto e dell'avvenuto o meno riallineamento stabile dell'impresa alle condizioni di legalità dell'azione economica. 3.4 Nel caso in esame non risulta che il Tribunale abbia realizzato simile verifica, pur persistendo l'interesse dell'impresa alla prosecuzione della misura, né la Corte di Appello ha congruamente risposto ai temi introdotti, su tale aspetto, dalla parte privata. Va pertanto disposto nuova valutazione, con annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in data 12 ottobre 2022 Il