CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03480/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
41., 4.1- SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ANCONAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 29 aprile 2022 ha accolto l'istanza di riesame e disposto la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari di Ancona con provvedimento del 24 marzo 2022, sino alla concorrenza della somma di più 7 milioni di euro in via diretta sulle somme esistenti presso le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e B. Thermal solutions sr.l. e, in subordine, per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui agli art. 10 quater, secondo comma, d. Igs. 74/2000. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen. e 12 bis, d. Igs. 74/2000. Il Tribunale ha ritenuto non sussistente il periculum in mora, ma quando è prevista la confisca obbligatoria, come nel caso in giudizio, non è rilevante per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca accertare il periculum in mora, basta solo il fumus del reato (Sez. 6 - , Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022 ) Rv. 283054 - 0). Deve, pertanto, trovare una lettura alternativa la sentenza delle Sezioni Unite, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non necessitA di specifiche motivazioni sul periculum. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Nell'interesse delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., B. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. è stata depositata memoria nella quale si chiede il rigetto del ricorso in relazione alla mancata motivazione dell'ordinanza genetica sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona chiede sostanzialmente di rimettere in discussione il principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite: "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01). La sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 6 - , Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022 ) Rv. 283054 - 0) riguarda un'ipotesi particolare di sequestro obbligatorio di cui al comma 2 bis, dell'art. 321 cod. proc. pen. ("Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II de/libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca'). Il Tribunale del riesame ha evidenziato l'assenza di motivazione sul periculum nell'ordinanza genetica disponendo l'annullamento del sequestro. Inoltre, rileva l'ordinanza impugnata come la società contribuente risulta con una solida situazione finanziaria tale da garantire l'adempimento. Infine, il Tribunale evidenzia l'assenza in atti di ulteriori elementi per la sussistenza di un periculum concreto. Elementi neanche prospettati nel ricorso in cassazione del P.M. P.Q.M.