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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 28322/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1822/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5923/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Roma esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto le declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e, a seguito della mancata impugnazione, la stessa è divenuta irrevocabile l'11 dicembre 2023.

2. Con istanza, diretta al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, Martines aveva invocato l’applicazione della riduzione di un sesto della pena inflitta, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione, ovvero, in via subordinata, aveva chiesto di sollevarne la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.

Con il provvedimento in preambolo, il Giudice adito ha dichiarato irrilevante e, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che ha ritenuto non applicabile all'ipotesi dell'imputato giudicato con rito ordinario che non abbia appellato la sentenza, ritenendo non ricorrente nessuna delle condizioni per l'operatività della riduzione premiale invocata.

Per tale via, ha implicitamente rigettato le istanze di riduzione della pena e di conseguente sospensione condizionale della stessa.

3. Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lamenta la contrarietà dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. agli artt. 3 e 111 Cost, nella parte in cui non consente la riduzione di 1/6 all'imputato che, giudicato con il rito ordinario, non abbia proposto appello.

Rinnova, dunque, a questa Corte la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità della norma di nuovo conio.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28322/2025 Roma, lì, 01/08/2025 data 11 marzo 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dev’essere rigettato.

1. Il ricorrente rinnova al Collegio la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. per contrarietà agli artt. 3 e 111 Cost, nella parte in cui non consente la riduzione di 1/6 all'imputato che, giudicato con il rito ordinario, non abbia proposto appello.

Giusta la tesi difensiva, la mancata applicabilità della norma a tale situazione, nella quale si trova il ricorrente, finirebbe per creare un ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato che ha optato per il rito abbreviato – che, ove rinunciante all'appello, beneficerebbe di una doppia riduzione di pena (quella di 1/3 derivante dalla scelta del rito premiale e quella di 1/6 per la mancata impugnazione) – e l’imputato che ha definito la propria posizione processuale con il rito ordinario e che, al pari del primo, non ha impugnato la sentenza di condanna, così assumendo un comportamento processuale collaborativo del tutto analogo a quello del condannato con rito abbreviato.

La norma, dunque, introdotta limitatamente al rito abbreviato, violerebbe gli artt. 3 e 111 Cost. perché disciplinerebbe in modo irragionevolmente diverso due situazioni analoghe.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

Essa s’infrange dinanzi alla considerazione – ben posta in rilievo nell’articolato e condiviso provvedimento del Giudice dell’esecuzione – che la disposizione in parola è stata introdotta esclusivamente con riferimento al rito abbreviato, procedimento speciale a prova contratta, e tale scelta legislativa, siccome non manifestamente irragionevole, perché ancorata sulla complessiva natura deflattiva del rito premiale, non è in alcun modo sindacabile.

Non si ravvisa, invero, alcuna violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, dal momento che le situazioni prese in esame – ovverosia quella dell’imputato che definisce la propria posizione processuale con il rito abbreviato e quello che opta per i rito ordinario – sono radicalmente diverse proprio in ragione della diversità del rito prescelto, sicché la riduzione ulteriore per l’imputato che ha optato per il rito speciale deriva da una diversa valutazione di opportunità, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, trova la sua ratio in non sindacabili ragioni di politica giudiziaria.

2. Conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e il ricorso dev’essere respinto.

Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1822/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5923/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Roma esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto le declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e, a seguito della mancata impugnazione, la stessa è divenuta irrevocabile l'11 dicembre 2023. 2. Con istanza, diretta al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, Martines aveva invocato l’applicazione della riduzione di un sesto della pena inflitta, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione, ovvero, in via subordinata, aveva chiesto di sollevarne la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. Con il provvedimento in preambolo, il Giudice adito ha dichiarato irrilevante e, comunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma che ha ritenuto non applicabile all'ipotesi dell'imputato giudicato con rito ordinario che non abbia appellato la sentenza, ritenendo non ricorrente nessuna delle condizioni per l'operatività della riduzione premiale invocata. Per tale via, ha implicitamente rigettato le istanze di riduzione della pena e di conseguente sospensione condizionale della stessa. 3. Avverso detto provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lamenta la contrarietà dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. agli artt. 3 e 111 Cost, nella parte in cui non consente la riduzione di 1/6 all'imputato che, giudicato con il rito ordinario, non abbia proposto appello. Rinnova, dunque, a questa Corte la richiesta di sollevare la questione di costituzionalità della norma di nuovo conio. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28322/2025 Roma, lì, 01/08/2025 data 11 marzo 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dev’essere rigettato. 1. Il ricorrente rinnova al Collegio la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. per contrarietà agli artt. 3 e 111 Cost, nella parte in cui non consente la riduzione di 1/6 all'imputato che, giudicato con il rito ordinario, non abbia proposto appello. Giusta la tesi difensiva, la mancata applicabilità della norma a tale situazione, nella quale si trova il ricorrente, finirebbe per creare un ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato che ha optato per il rito abbreviato – che, ove rinunciante all'appello, beneficerebbe di una doppia riduzione di pena (quella di 1/3 derivante dalla scelta del rito premiale e quella di 1/6 per la mancata impugnazione) – e l’imputato che ha definito la propria posizione processuale con il rito ordinario e che, al pari del primo, non ha impugnato la sentenza di condanna, così assumendo un comportamento processuale collaborativo del tutto analogo a quello del condannato con rito abbreviato. La norma, dunque, introdotta limitatamente al rito abbreviato, violerebbe gli artt. 3 e 111 Cost. perché disciplinerebbe in modo irragionevolmente diverso due situazioni analoghe. La tesi non è condivisa dal Collegio. Essa s’infrange dinanzi alla considerazione – ben posta in rilievo nell’articolato e condiviso provvedimento del Giudice dell’esecuzione – che la disposizione in parola è stata introdotta esclusivamente con riferimento al rito abbreviato, procedimento speciale a prova contratta, e tale scelta legislativa, siccome non manifestamente irragionevole, perché ancorata sulla complessiva natura deflattiva del rito premiale, non è in alcun modo sindacabile. Non si ravvisa, invero, alcuna violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, dal momento che le situazioni prese in esame – ovverosia quella dell’imputato che definisce la propria posizione processuale con il rito abbreviato e quello che opta per i rito ordinario – sono radicalmente diverse proprio in ragione della diversità del rito prescelto, sicché la riduzione ulteriore per l’imputato che ha optato per il rito speciale deriva da una diversa valutazione di opportunità, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, trova la sua ratio in non sindacabili ragioni di politica giudiziaria. 2. Conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e il ricorso dev’essere respinto. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]