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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 16396/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16265/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 56/2017 depositata il12/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2001, Terna ‒ [OSCURATO:PERSONA] ‒ s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865 del 1971, all’indennità definitiva di asservimento, effettuata dalla competente [OSCURATO:PERSONA] di Modena, a norma dell’art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riferimento alla realizzazione, da parte dell’ENEL, dell’elettrodotto a 380 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], su terreno di proprietà delle convenute, di cui al foglio 52, mappali 14 e 35 del Catasto terreni del Comune di Modena.

La stima, quantificata in £. 144.750.000, con determinazione n. 96 dell’11 ottobre 2000, veniva contestata da Terna, sia sotto il profilo della diminuzione di valore del podere, accertata dalla suddetta Commissione in una percentuale pari al 7,5%, sia in relazione alla base di calcolo utilizzata, rappresentata dal valore venale del fondo, anziché ‒ come ritenuto dall’opponente ‒ dal valore agricolo medio dei terreni ex art. 16 della legge n. 865 del 1971.

1.1. Costituitesi in giudizio le convenute, le quali eccepivano ‒ in via pregiudiziale ‒ la tardività dell’opposizione, chiedendo, nel merito, la determinazione della giusta indennità dovuta, la Corte d’appello adita, con sentenza n. 751/2004, dichiarava inammissibile, poiché tardiva, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando fra le parti le spese del giudizio.

1.2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., veniva accolto da questa Corte, con sentenza n. 11103/2010, con la quale la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo esame.

2. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, con sentenza n. 56/2017, depositata il 12 gennaio 2017, previa declaratoria che nessuna indennità spettava alla Giacobbi e alla Vignocchi in relazione alla diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprietà a causa della realizzazione dell’elettrodotto, determinava in Euro 12.468,57 l’indennità di asservimento dovuta da [OSCURATO:SOCIETA]., compensando per un quarto le spese di lite e della disposta c.t.u., che poneva, per i residui tre quarti a carico delle appellate.

3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un solo motivo.

Terna ‒ [OSCURATO:PERSONA] ‒ s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. Si dolgono le istanti del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere alle medesime l’indennità ex art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933, per la diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprietà a causa della realizzazione dell’elettrodotto.

La Corte avrebbe, invero, erroneamente ritenuto che l’impianto non fosse stato realizzato in violazione della normativa in materia, che i fabbricati rurali di proprietà delle odierne ricorrenti non sarebbero stati interessati all’asservimento e che, in ogni caso, la mera prossimità degli immobili all’opera pubblica avrebbe comportato ‒ come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ‒ una limitazione legale della proprietà gravante, in maniera indifferenziata, su tutti i beni che vengono a trovarsi in tale posizione, sicchè alcun diritto ad indennità sarebbe da riconoscersi alle richiedenti.

1.2. Secondo le ricorrenti, il fatto che i mappali sui quali insistono i fabbricati rurali di loro proprietà non sarebbe interessato all’asservimento ‒ secondo il dictum della Corte d’appello, essendo gli stessi distanti dall’asse dell’elettrodotto ‒ non rileverebbe, per contro, ai fini del riconoscimento dell’indennità costituita dalla diminuzione di valore del fabbricato ad uso abitativo, essendo indubitabile che lo stesso debba essere considerato come una complessiva unità economica, a prescindere dalla sua divisine in distinti mappali catastali.

L’inserimento del fondo medesimo nella fascia di rispetto dell’elettrodotto, imposta dal PRG vigente all’epoca della costituzione della relativa servitù (1998), con conseguente imposizione di un vincolo specifico gravante sul bene di loro proprietà, evidenzierebbe, inoltre, l’infondatezza della dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui detta limitazione della proprietà graverebbe indistintamente su tutti i beni che vengono a trovarsi in prossimità dell’opera pubblica.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince che, con decreto del 25 febbraio 1993, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, il Ministero dei Lavoro Pubblici autorizzava l’ENEL alla costruzione e all’esercizio di unna linea elettrica da 380 [OSCURATO:PERSONA]S.

Damaso.

Con decreto del Prefetto della Provincia di Modena del 14 maggio 1993, veniva autorizzata l’occupazione delle aree suindicate, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ora delle eredi, attuali ricorrenti).

La variante al P.R.G. del Comune di Modena n. 1147 del 28 ottobre 1997 includeva i mappali 434 e 35 tra i terreni asserviti a titolo di fascia di rispetto della linea elettrica realizzata.

Orbene, la Corte territoriale ha accertato ‒ con valutazione in fatto, non impugnata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., avendo le medesime denunciato solo un vizio di violazione di legge ‒ che i mappali su insistono i fabbricati delle ricorrenti «non essendo interessati all’asservimento, non rientrano nella previsione di cui all’art. 123 cit.».

2.2. Tanto premesso, va osservato che ‒ secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità ‒ in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, a norma dell'art. 123, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù (Cass.3751/2012).

Orbene, nel caso di specie, in disparte il pregiudizio in ipotesi derivante dalla presenza di campi elettromagnetici, che nella specie ‒ come affermato dalle stesse ricorrenti (p. 12 del ricorso) ‒ non ha avuto influenza alcuna nella loro richiesta, fondata sulle risultanze della c.t.u., di diminuzione di valore dei fabbricati insistenti sul terreno oggetto di costituzione di servitù, va rilevato che tale domanda è stata dalle istanti ancorata ‒ piuttosto ‒ alla predetta fascia di rispetto, imposta a servizio della costituita servitù.

A siffatta allegazione, peraltro, la Corte d’appello ha risposto ‒ non soltanto, come dianzi detto, rilevando che i fabbricati non sono inseriti nella fascia di rispetto e che, quindi, non sono interessati dall’asservimento ‒ ma anche che la mera prossimità degli immobili all’opera pubblica avrebbe comportato una limitazione legale della proprietà gravante, in maniera indifferenziata, su tutti i beni che vengono a trovarsi in tale posizione, sicchè alcun diritto ad indennità sarebbe da riconoscersi alle richiedenti.

Difetterebbe, in altri termini, secondo la Corte di merito, quel deprezzamento concreto e specifico che, a tenore della giurisprudenza succitata, solo può giustificare l’indennità per la diminuzione di valore degli immobili in questione.

2.3. La conclusione cui è pervenuto il giudice a quo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

In una prima pronuncia si è affermato, invero, che, riguardo alla determinazione dell'indennità di asservimento per elettrodotto, mentre va inclusa la diminuzione del valore del fondo a seguito dell'imposizione della servitù, non è invece indennizzabile l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (vicinanza del traliccio ad un fabbricato), riguardando limitazioni legali della proprietà, che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in posizione di vicinanza con l'opera pubblica, ferma restando l'eventuale, autonoma, indennizzabilità per la "proiezione" dei conduttori dell'elettrodotto (Cass. 26265/2005).

E’ ben vero che tale pronuncia riguarda il caso particolare in cui il fabbricato sia ubicato su di un fondo contiguo a quello interessato dalla servitù di elettrodotto, e tuttavia la decisione in parola ha affermato un principio generale in materia, certamente estendibile alle ipotesi nelle quali i fabbricati si trovino sullo stesso fondo asservito da detta servitù.

Ed, in effetti la giurisprudenza successiva è ormai unanime nell’affermare che, in tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell'indennità di asservimento del fondo, è esclusa l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (fabbricato) che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell'energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell'opera pubblica (Cass. 20136/2018; Cass. 27080/2019; Cass.10746/2020).

3. Perle ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16265/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 56/2017 depositata il12/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2001, Terna ‒ [OSCURATO:PERSONA] ‒ s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 865 del 1971, all’indennità definitiva di asservimento, effettuata dalla competente [OSCURATO:PERSONA] di Modena, a norma dell’art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riferimento alla realizzazione, da parte dell’ENEL, dell’elettrodotto a 380 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], su terreno di proprietà delle convenute, di cui al foglio 52, mappali 14 e 35 del Catasto terreni del Comune di Modena. La stima, quantificata in £. 144.750.000, con determinazione n. 96 dell’11 ottobre 2000, veniva contestata da Terna, sia sotto il profilo della diminuzione di valore del podere, accertata dalla suddetta Commissione in una percentuale pari al 7,5%, sia in relazione alla base di calcolo utilizzata, rappresentata dal valore venale del fondo, anziché ‒ come ritenuto dall’opponente ‒ dal valore agricolo medio dei terreni ex art. 16 della legge n. 865 del 1971. 1.1. Costituitesi in giudizio le convenute, le quali eccepivano ‒ in via pregiudiziale ‒ la tardività dell’opposizione, chiedendo, nel merito, la determinazione della giusta indennità dovuta, la Corte d’appello adita, con sentenza n. 751/2004, dichiarava inammissibile, poiché tardiva, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], compensando fra le parti le spese del giudizio. 1.2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., veniva accolto da questa Corte, con sentenza n. 11103/2010, con la quale la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo esame. 2. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, con sentenza n. 56/2017, depositata il 12 gennaio 2017, previa declaratoria che nessuna indennità spettava alla Giacobbi e alla Vignocchi in relazione alla diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprietà a causa della realizzazione dell’elettrodotto, determinava in Euro 12.468,57 l’indennità di asservimento dovuta da [OSCURATO:SOCIETA]., compensando per un quarto le spese di lite e della disposta c.t.u., che poneva, per i residui tre quarti a carico delle appellate. 3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un solo motivo. Terna ‒ [OSCURATO:PERSONA] ‒ s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 1.1. Si dolgono le istanti del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere alle medesime l’indennità ex art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933, per la diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprietà a causa della realizzazione dell’elettrodotto. La Corte avrebbe, invero, erroneamente ritenuto che l’impianto non fosse stato realizzato in violazione della normativa in materia, che i fabbricati rurali di proprietà delle odierne ricorrenti non sarebbero stati interessati all’asservimento e che, in ogni caso, la mera prossimità degli immobili all’opera pubblica avrebbe comportato ‒ come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ‒ una limitazione legale della proprietà gravante, in maniera indifferenziata, su tutti i beni che vengono a trovarsi in tale posizione, sicchè alcun diritto ad indennità sarebbe da riconoscersi alle richiedenti. 1.2. Secondo le ricorrenti, il fatto che i mappali sui quali insistono i fabbricati rurali di loro proprietà non sarebbe interessato all’asservimento ‒ secondo il dictum della Corte d’appello, essendo gli stessi distanti dall’asse dell’elettrodotto ‒ non rileverebbe, per contro, ai fini del riconoscimento dell’indennità costituita dalla diminuzione di valore del fabbricato ad uso abitativo, essendo indubitabile che lo stesso debba essere considerato come una complessiva unità economica, a prescindere dalla sua divisine in distinti mappali catastali. L’inserimento del fondo medesimo nella fascia di rispetto dell’elettrodotto, imposta dal PRG vigente all’epoca della costituzione della relativa servitù (1998), con conseguente imposizione di un vincolo specifico gravante sul bene di loro proprietà, evidenzierebbe, inoltre, l’infondatezza della dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui detta limitazione della proprietà graverebbe indistintamente su tutti i beni che vengono a trovarsi in prossimità dell’opera pubblica. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince che, con decreto del 25 febbraio 1993, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, il Ministero dei Lavoro Pubblici autorizzava l’ENEL alla costruzione e all’esercizio di unna linea elettrica da 380 [OSCURATO:PERSONA]S. Damaso. Con decreto del Prefetto della Provincia di Modena del 14 maggio 1993, veniva autorizzata l’occupazione delle aree suindicate, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (ora delle eredi, attuali ricorrenti). La variante al P.R.G. del Comune di Modena n. 1147 del 28 ottobre 1997 includeva i mappali 434 e 35 tra i terreni asserviti a titolo di fascia di rispetto della linea elettrica realizzata. Orbene, la Corte territoriale ha accertato ‒ con valutazione in fatto, non impugnata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., avendo le medesime denunciato solo un vizio di violazione di legge ‒ che i mappali su insistono i fabbricati delle ricorrenti «non essendo interessati all’asservimento, non rientrano nella previsione di cui all’art. 123 cit.». 2.2. Tanto premesso, va osservato che ‒ secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità ‒ in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, a norma dell'art. 123, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù (Cass.3751/2012). Orbene, nel caso di specie, in disparte il pregiudizio in ipotesi derivante dalla presenza di campi elettromagnetici, che nella specie ‒ come affermato dalle stesse ricorrenti (p. 12 del ricorso) ‒ non ha avuto influenza alcuna nella loro richiesta, fondata sulle risultanze della c.t.u., di diminuzione di valore dei fabbricati insistenti sul terreno oggetto di costituzione di servitù, va rilevato che tale domanda è stata dalle istanti ancorata ‒ piuttosto ‒ alla predetta fascia di rispetto, imposta a servizio della costituita servitù. A siffatta allegazione, peraltro, la Corte d’appello ha risposto ‒ non soltanto, come dianzi detto, rilevando che i fabbricati non sono inseriti nella fascia di rispetto e che, quindi, non sono interessati dall’asservimento ‒ ma anche che la mera prossimità degli immobili all’opera pubblica avrebbe comportato una limitazione legale della proprietà gravante, in maniera indifferenziata, su tutti i beni che vengono a trovarsi in tale posizione, sicchè alcun diritto ad indennità sarebbe da riconoscersi alle richiedenti. Difetterebbe, in altri termini, secondo la Corte di merito, quel deprezzamento concreto e specifico che, a tenore della giurisprudenza succitata, solo può giustificare l’indennità per la diminuzione di valore degli immobili in questione. 2.3. La conclusione cui è pervenuto il giudice a quo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In una prima pronuncia si è affermato, invero, che, riguardo alla determinazione dell'indennità di asservimento per elettrodotto, mentre va inclusa la diminuzione del valore del fondo a seguito dell'imposizione della servitù, non è invece indennizzabile l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (vicinanza del traliccio ad un fabbricato), riguardando limitazioni legali della proprietà, che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in posizione di vicinanza con l'opera pubblica, ferma restando l'eventuale, autonoma, indennizzabilità per la "proiezione" dei conduttori dell'elettrodotto (Cass. 26265/2005). E’ ben vero che tale pronuncia riguarda il caso particolare in cui il fabbricato sia ubicato su di un fondo contiguo a quello interessato dalla servitù di elettrodotto, e tuttavia la decisione in parola ha affermato un principio generale in materia, certamente estendibile alle ipotesi nelle quali i fabbricati si trovino sullo stesso fondo asservito da detta servitù. Ed, in effetti la giurisprudenza successiva è ormai unanime nell’affermare che, in tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell'indennità di asservimento del fondo, è esclusa l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (fabbricato) che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell'energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell'opera pubblica (Cass. 20136/2018; Cass. 27080/2019; Cass.10746/2020). 3. Perle ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
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