CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38638/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 3 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 febbraio 2020, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale, per mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva e meramente reiterativa di tema già posti nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 1-2 della sentenza impugnata) incentrata sul numero delle dosi ricavabili, sulla pluralità di sostanze, sulla purezza della droga pesante e sul rinvenimento di idonea attrezzatura. Poiché il ricorrente non instaura un confronto effettivo con tale motivazione, il ricorso risulta aspecifico. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] • liere este