CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18036/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2058 ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 2875/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/08/2023 R.G.N. 1378/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4329/2024Numero di raccolta generale 18036/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile ladomanda giudiziale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])in liquidazione coatta amministrativa, al fine di far accertare,con esclusione di qualsiasi pronuncia di condanna o comunquedi pagamento di somme a carico della parte convenuta, ilproprio diritto, in quanto facente parte del personale cd.richiamato presso il corpo militare della [OSCURATO:PERSONA](CRI), al mantenimento del livello retributivo anche nelsuccessivo passaggio, in forza dell’evolversi della normativa,a [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’Appello di Roma, adita con gravame dalmedesimo ricorrente, lo accoglieva quanto alla procedibilitàdella domanda, ma lo rigettava nel merito.3. Per quanto qui rileva, quanto alla procedibilità delladomanda, la Corte territoriale ne riteneva la sussistenza e ciòsul presupposto che dovesse distinguersi tra domande diaccertamento oppure costitutive e domande dirette allacondanna al pagamento di somme di denaro, in quanto soloqueste ultime trovavano ostacolo nella pendenza dellaprocedura concorsuale. Nel caso di specie, la pronunciarichiesta non era strumentale alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di somme, avendo per oggetto solo l’accertamentodel diritto al mantenimento dei precedenti livelli retributivigoduti presso CRI, sub specie di assegno ad personam e diriconoscimento dell’anzianità pregressa. Nel merito, tuttavia,la pretesa era ritenuta infondata.4. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sullabase di tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoNumero registro generale 4329/2024contenente anche un motivo di ricorso incidentale Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/2026condizionato. Il lavoratore ha depositato memoria. Data pubblicazione 05/06/2026Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso principale, il lavoratoreassume violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d. lgs.n. 178/2012 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corted’Appello erroneamente interpretato la citata normativa,denegando il riconoscimento dell'assegno ad personam alpersonale appartenente al contingente CRI di cui all'art. 6, co.9, terzo periodo, d. lgs. n. 178/2012.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata ècensurata per violazione e falsa applicazione della Direttiva1999/70/CE e relativo Accordo quadro (art. 360, n. 3, c.p.c.),per non avere la Corte d’Appello disapplicato la normativa didiritto interno contraria ai principi di cui alla direttiva citata.3. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurataper violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 1780 C.O.M. (art. 360, n. 3, c.p.c.), nonavendo la Corte territoriale applicato, al caso di specie, lasuddetta concorrente normativa di carattere generale, chevieta la reformatio in peius del trattamento economico godutodai lavoratori presso l'amministrazione di provenienza nei casiivi previsti.4. Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurataper violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/23/CE(art. 360, n. 3, c.p.c.), non essendo stati applicati al caso inesame i principi ivi contenuti in caso di trasferimento di attivitàe di lavoratori.5. [OSCURATO:PERSONA], con il motivo proposto in via incidentalecondizionata, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.,Numero registro generale 4329/2024assume violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 207, 208 Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/2026e 51 R.D. n. 267/1942 per improponibilità della domanda Data pubblicazione 05/06/2026avversaria per avvenuta sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] allaprocedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa.6. Ritiene il Collegio di dare continuità alle pronunce resein controversie analoghe, alle cui motivazioni si rinvia ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v., in particolare, Cass.n. 27796/2024), con cui si è affermato il principio di dirittoche, nei confronti di un ente in liquidazione coattaamministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o inliquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutivesono proponibili al di fuori della procedura concorsuale diverifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specificointeresse, non altrimenti tutelabile, alla definizionedell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dallaprocedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavorodel dipendente licenziato o dell'attribuzione di unadeterminata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentrel'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo,risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediantel'insinuazione al passivo.7. Nel precedente richiamato si è osservato che le questioniagitate con il ricorso principale, anche per le loro possibiliimplicazioni sul piano del diritto UE, sono complesse e tali dasollecitare – in ipotesi – significativi approfondimenti in fattoe in diritto. Ne deriva che, anche in ragione del principio diragionevole durata, va data precedenza, nonostante laformulazione condizionata, al ricorso incidentale, stante lafondatezza in rito dello stesso e l’idoneità a chiudere sul puntol’intero processo, in base al principio per cui, in tema di ricorsoper cassazione, il principio di salvaguardia dell'ordine logicoNumero registro generale 4329/2024nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/2026graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotteD ata pubblicazione 05/06/2026con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorsoincidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese alprincipio della ragionevole durata del processo, sicché lequestioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentaledalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto diesame prioritario quando la loro definizione, rendendoultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorsoprincipale, consenta una più sollecita definizione della vicendain giudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass.n. 2805/2022, n. 14039/2021, n. 23531/2016).8. Invero, l’impostazione della causa appare viziata sotto ilprofilo della legittimazione passiva processuale. È stato infattichiesto l’accertamento di un diritto verso [OSCURATO:PERSONA], senzapronunce di condanna, ma «in ragione del rilievo che taleaccertamento era destinato ad assumere nel ... successivo eulteriore passaggio ad altra amministrazione all’esito dellaprocedura di mobilità» (così la sentenza impugnata, p. 4).9. Il giudizio civile si ispira tuttavia al principio generale,destinato a individuare un presupposto processuale, per cui lesituazioni giuridiche soggettive, al di là di casi eccezionali, sifanno valere da parte del titolare di essi (legittimazione attivaprocessuale, di cui all’art. 81 c.p.c.) nei confronti di coloroverso i quali essi sono vantate (legittimazione passivaprocessuale). Agire per l’accertamento contro chi, già almomento della proposizione della domanda (febbraio 2019),non era più titolare passivo del rapporto porta alla formazionedi una pronuncia inutiliter data, perché il giudicato ha effettosolo tra le parti, né ricorre uno di quegli eccezionali casi in cuila decisione ha efficacia ultra partes.Numero registro generale 4329/202410. Va del resto osservato che, se il diritto è da far valere Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/2026nei confronti di chi subentri nel rapporto di lavoro, tuttoD ata pubblicazione 05/06/2026quanto accaduto presso il precedente titolare può essereaccertato incidentalmente nel processo intentato presso ilnuovo titolare. Erano dunque tali diversi soggetti nei cuiconfronti andava diretta una domanda, anche diaccertamento, nei termini seguiti nella presente causa.Viceversa, se si sia agito in accertamento contro un soggetto,per ottenere il riconoscimento di un credito verso un altrosoggetto, è palese lo sviamento e la violazione dell’assetto delprocesso sotto il profilo della sua corretta impostazione quantoa legittimazione passiva.11. Al di là di ciò, è comunque sussistente l’eccepitaviolazione delle regole che governano la possibilità di darecorso a giudizi di cognizione nei riguardi di un ente inliquidazione coatta amministrativa al di fuori del procedimentodi verificazione dello stato passivo quale regolato, nella faseamministrativa e poi giurisdizionale.12. L’art. 201 l. fall., richiamando gli effetti di cui al titolo II,capo II, sez. II, rinvia anche all’art. 52 l. fall., secondo cui«ogni credito ...nonché ogni diritto reale o personale ... deveessere accertato secondo le norme stabilite dal capo V» equindi secondo le regole proprie della verificazioneendoconcorsuale del passivo.13. Valgono poi in specifico gli artt. 208 e 209 della l. fall. edunque le domande riguardanti quei diritti sono dapprimaimproponibili, nella fase c.d. amministrativa della verificazionenella l.c.a. (Cass. n. 19271/2013, n. 7907/1995) econvergono poi nella cognizione propria dei giudizi diimpugnazione (art. 98 l.fall.).Numero registro generale 4329/202414. Analoghe previsioni sono ora contenute negli art. 304, Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/2026309 e 310 del Codice della Crisi. Data pubblicazione 05/06/202615. È costante l’affermazione di questa S.C. secondo cui,rispetto ai profili lavoristici, deve distinguersi tra domande dellavoratore che mirano a pronunce di mero accertamentooppure costitutive e domande dirette alla condanna alpagamento di somme di denaro (anche se accompagnate dadomande di accertamento o costitutive aventi funzionestrumentale), in quanto per le prime va riconosciuta laperdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per leseconde opera la regola dell’improcedibilità o improseguibilitàdella domanda» (tra le molte, v. Cass. n. 15066/2017).16. Vanno tuttavia ben chiariti i termini entro cui sonoammesse azioni di accertamento in forme diverse dallaverificazione del passivo, nella liquidazione coattaamministrativa di cui al d. lgs. n. 267/1942, o nel fallimento,come anche ora nella liquidazione giudiziale o nella l.c.a. qualeregolata dal Codice della Crisi, trattandosi di discipline deltutto sovrapponibili.17. Le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di dirittipecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esternaal concorso - pur dovendosi coordinare comunque concorrispondenti insinuazione al passivo necessarie perpartecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dallenorme (art. 88 d.p.r. 602/1973 per i crediti tributari; art. 96,co. 2, n. 3 l. fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede dicognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, daintendersi per esteso alla l.c.a.) o inevitabili per strutturadell’ordinamento (crediti soggetti ad altra giurisdizione). Ciòin ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra icreditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni eNumero registro generale 4329/2024impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/2026endoconcorsuale. Data pubblicazione 05/06/202618. Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive,se ne afferma l’ammissibilità, se non funzionali allapartecipazione al concorso, ma il punto va chiarito nel sensoche qualunque azione contro una delle procedure qui in esameha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltreall’impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite chesono destinate in caso di soccombenza a dover essereconsiderate, in via tra l’altro prededucibile e dunque conpreferenza sugli altri creditori19. In generale, ogni accertamento patrimoniale opronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure diriconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comportapertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenereche di regola, se vi è interesse di chi agisce a una certapronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimonialesull’impresa o sull’ente in procedura.20. Il punto non sta dunque tanto nell’interferenza con ilconcorso dei creditori – difficilmente destinata a mancare - manella necessità che sussista un interesse specifico, nonrealizzabile altrimenti, che imponga l’accertamento disituazioni di terzi in ambito diverso da quello dellaverificazione. Si tratta della coniugazione e integrazione,rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio percui l’azione di mero accertamento è ammessa, ma devericorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa(Cass. S.U. n. 347/1966, n. 376/1970, n. 18819/2018). Soloquell’interesse giustifica in effetti l’alterazione delle regolesull’accertamento endoconcorsuale, che individuanopresupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano inNumero registro generale 4329/2024senso stretto la competenza (Cass. n. 16867/2011, n. Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 18036/202621669/2013, n. 2090/2023), afferendo alla tutela più Data pubblicazione 05/06/2026completa del contraddittorio con i creditori.21. Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione,ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possanotrovare spazio in una sede, come la verificazioneendoconcorsuale, che è in sé costruita per l’accertamento dicrediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soliriguardi dell’impresa o ente in procedura. È dunque daescludere una generalizzata possibilità di convenire leprocedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria.22. Nel caso di specie, al momento dell’instaurazionedell’azione, non vi era più alcun rapporto del lavoratore conESACRI in l.c.a., non vi era alcun interesse a realizzare lesituazioni da accertare nel concreto esercizio dell’attività –medio tempore proseguita - dell’ente in l.c.a., e quindi non vierano i presupposti per configurare un interesse a un’azionedi mero accertamento al di fuori della cognizione propria delconcorso.23. Quanto al piano creditorio, oltre ad essere pacifical’assenza dei presupposti eccezionali per una cognizioneextraconcorsuale, gli stessi ricorrenti assumono di avere agitonon per ottenere somme dalla l.c.a., ma per quanto ciòpotrebbe risultare utile rispetto al prosieguo dei rapporti congli enti presso i quali essi erano stati già trasferiti per mobilità,e sul tema già si è detto sopra in ordine al determinarsi in talmodo di un difetto di impostazione sul piano dellalegittimazione processuale passiva.24. In definitiva, l’azione di accertamento non poteva essereproposta e ciò comporta la cassazione senza rinvio (art. 382,u. c., c.p.c.) della sentenza che, invece, ha erroneameNnutmee ro registro generale 4329/2024Numero sezionale 2058/2026ritenuto di poter decidere nel merito. Numero di raccolta generale 18036/202625. Resta assorbito il ricorso principale. Data pubblicazione 05/06/202626. Quanto al regolamento delle spese osserva il Collegioche l’esito alterno dei gradi del giudizio di merito e ladefinizione in rito del processo, giustificano l’integralecompensazione per le pregresse fasi. Vanno, invece, poste acarico del soccombente le spese del giudizio di cassazione.27. La cassazione della sentenza esclude che siano integratii presupposti di cui all’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito ilricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata,perché la causa non poteva essere proposta.Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito econdanna il ricorrente principale al pagamento in favore dellacontroparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 3.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 23 aprile2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]