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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 22960/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6357/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.LE B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 2586/2017 depositata il 24/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. n. 6357/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione al chirografo per l’importo di € 6.226.204,56, in virtù di due contratti di factoring, stipulati rispettivamente in data 2001 con [OSCURATO:SOCIETA]. e in data 2003 con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., aventi a oggetto la cessione di crediti anche futuri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].

In forza di tali contratti , erano state erogate a [OSCURATO:SOCIETA]. anticipazioni a corrispettivo della cessione dei crediti, parte dei quali non oggetto di integrale pagamento (rispettivamente per € 3.714.663,47 e per € 2.450.000,00, chieste in restituzione) e per i quali il factor dichiarava avere maturato altre competenze rispettivamente per € 35.444,27 e per € 25.705,80.

2. Il credito è stato escluso dallo stato passivo , con decreto confermato dal Tribunale di Perugia in sede di opposizione.

Ha ritenuto il giudice dell’opposizione – per quanto rileva - che , pur essendo dotati di data certa sia il contratto di factoring , sia le singole cessioni, non vi è prova della data certa « dei pagamenti […] quale requisito di opponibilità della cessione al fallimento del cedente», non essendo la prova surrogabile dalla produzione di estratti conto, né dall’estratto notarile, né dalle copie contabili di pagamento dei bonifici, né potendo costituire prova nei confronti della massa l’omessa contestazione degli estratti conto, in quanto attività inopponibile alla curatela del fallimento.

3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi, cui resiste con ricorso il fallimento.Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12, comma 3, n. 6357/2018 R.G. del d.l. n. [143]/2013, conv. con l. n. 9/2014 e dell’art. 4 l. n. 52/1991, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto carenti di data certa i pagamenti effettuati dal factor alla società debitrice , costituiti dalle disposizioni di bonificoe dagli estratti conto prodotti .

Osserva parte ricorrente che per l’opponibilità della cessione è sufficiente l’opponibilità del pagamento con data certa; osserva, sotto questo profilo, che la disciplina invocata nel parametro normativo ha novellato la l. n. 52/1991, prevedendo che la data certa del pagamento sarebbe ricavabile dalla annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, come risultant e dagli estratti conto prodotti in sede di opposizione, nonché dalle disposizioni di bonificorisultanti dagli estratti notarili prodotti.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 1- bis e 2 l. n. 52/1991 , degli artt. 2697, 2704, 2729, 1382, 2709, 2710 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inopponibile al fallimento la cessione nelle forme ordinarie, benché contratto e cessioni avessero data certa.

Deduce il ricorrente che la certezza della data del contratto quadro e delle cessioni rende opponibile la cessione dei crediti nelle forme ordinariea termini dell’art. 5, comma 2 l. n. 52/1991 .

3. V a affrontato preliminarmente il secondo motivo, che è fondato.

Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha accertato l’opponibilità del contratto e delle cessioni, per poi disconoscere l’opponibilità dei singoli pagamenti.

L’art. 5, comma 2, l. n. 52/1001 prevede che «è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile».

Nel qual caso opera il principio secondo cui ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data n. 6357/2018 R.G. certa, del corrispettivo della cessione indicato al comma 1 della l. n. 52/1991 è previsto in alternativa agli ordinari criteri di diritto comune fatti salvi dall'art. 5 , comma 2, l. ult. cit. ( Cass., n. 29532/2023; Cass., n. 4927/2023).

4. Tale tradizionale criterio di opponibilità del contratto di factoring coesiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il «nuovo criterio di opponibilità» di cui al comma 1 dell’art. 5 l. ult. cit. (Cass., n. 32782/2024, richiamata dal ricorrente in memoria ; conf.

Cass., n. 3784/2021), idoneo ad attribuire data certa al contratto di factoring e alle singole cessioni .

Nel qual caso, l’opponibilità del contratto di factoring discende dalla data certa del contratto-quadro e dalla opponibilità delle singole cessioni, come accertato dalTribunale.

5. Stante l’opponibilità del contratto di factoring e del le singole cessioni nelle forme ordinarie, non può essere esclusa, in base a gli estratti conto, la certezza della data dei pagamenti .

Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame, nonché per esame delle questioni assorbite.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo , cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6357/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.LE B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 2586/2017 depositata il 24/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. n. 6357/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione al chirografo per l’importo di € 6.226.204,56, in virtù di due contratti di factoring, stipulati rispettivamente in data 2001 con [OSCURATO:SOCIETA]. e in data 2003 con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., aventi a oggetto la cessione di crediti anche futuri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. In forza di tali contratti , erano state erogate a [OSCURATO:SOCIETA]. anticipazioni a corrispettivo della cessione dei crediti, parte dei quali non oggetto di integrale pagamento (rispettivamente per € 3.714.663,47 e per € 2.450.000,00, chieste in restituzione) e per i quali il factor dichiarava avere maturato altre competenze rispettivamente per € 35.444,27 e per € 25.705,80. 2. Il credito è stato escluso dallo stato passivo , con decreto confermato dal Tribunale di Perugia in sede di opposizione. Ha ritenuto il giudice dell’opposizione – per quanto rileva - che , pur essendo dotati di data certa sia il contratto di factoring , sia le singole cessioni, non vi è prova della data certa « dei pagamenti […] quale requisito di opponibilità della cessione al fallimento del cedente», non essendo la prova surrogabile dalla produzione di estratti conto, né dall’estratto notarile, né dalle copie contabili di pagamento dei bonifici, né potendo costituire prova nei confronti della massa l’omessa contestazione degli estratti conto, in quanto attività inopponibile alla curatela del fallimento. 3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi, cui resiste con ricorso il fallimento.Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12, comma 3, n. 6357/2018 R.G. del d.l. n. [143]/2013, conv. con l. n. 9/2014 e dell’art. 4 l. n. 52/1991, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto carenti di data certa i pagamenti effettuati dal factor alla società debitrice , costituiti dalle disposizioni di bonificoe dagli estratti conto prodotti . Osserva parte ricorrente che per l’opponibilità della cessione è sufficiente l’opponibilità del pagamento con data certa; osserva, sotto questo profilo, che la disciplina invocata nel parametro normativo ha novellato la l. n. 52/1991, prevedendo che la data certa del pagamento sarebbe ricavabile dalla annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, come risultant e dagli estratti conto prodotti in sede di opposizione, nonché dalle disposizioni di bonificorisultanti dagli estratti notarili prodotti. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, commi 1, 1- bis e 2 l. n. 52/1991 , degli artt. 2697, 2704, 2729, 1382, 2709, 2710 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inopponibile al fallimento la cessione nelle forme ordinarie, benché contratto e cessioni avessero data certa. Deduce il ricorrente che la certezza della data del contratto quadro e delle cessioni rende opponibile la cessione dei crediti nelle forme ordinariea termini dell’art. 5, comma 2 l. n. 52/1991 . 3. V a affrontato preliminarmente il secondo motivo, che è fondato. Il Tribunale, con il decreto impugnato, ha accertato l’opponibilità del contratto e delle cessioni, per poi disconoscere l’opponibilità dei singoli pagamenti. L’art. 5, comma 2, l. n. 52/1001 prevede che «è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile». Nel qual caso opera il principio secondo cui ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data n. 6357/2018 R.G. certa, del corrispettivo della cessione indicato al comma 1 della l. n. 52/1991 è previsto in alternativa agli ordinari criteri di diritto comune fatti salvi dall'art. 5 , comma 2, l. ult. cit. ( Cass., n. 29532/2023; Cass., n. 4927/2023). 4. Tale tradizionale criterio di opponibilità del contratto di factoring coesiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il «nuovo criterio di opponibilità» di cui al comma 1 dell’art. 5 l. ult. cit. (Cass., n. 32782/2024, richiamata dal ricorrente in memoria ; conf. Cass., n. 3784/2021), idoneo ad attribuire data certa al contratto di factoring e alle singole cessioni . Nel qual caso, l’opponibilità del contratto di factoring discende dalla data certa del contratto-quadro e dalla opponibilità delle singole cessioni, come accertato dalTribunale. 5. Stante l’opponibilità del contratto di factoring e del le singole cessioni nelle forme ordinarie, non può essere esclusa, in base a gli estratti conto, la certezza della data dei pagamenti . Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame, nonché per esame delle questioni assorbite. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo , cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del gi
Sentenza Cassazione n. 22960/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris