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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 11687/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40847/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna per i reati di cui agli artt. 393 e 610 cod. pen. (in esso assorbito il reato di cui all'art. 660 cod. pen., come da sentenza di primo grado); Rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un'erronea e valutazione delle prove - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024. )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40847/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo di condanna per i reati di cui agli artt. 393 e 610 cod. pen. (in esso assorbito il reato di cui all'art. 660 cod. pen., come da sentenza di primo grado); Rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con cui il ricorrente denunzia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un'erronea e valutazione delle prove - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratc inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024. )
Sentenza Cassazione n. 11687/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris