CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 33965/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 24 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 19 luglio 2011 emessa nell'ambito del procedimento penale n. 3107/07 RGNR, rilevando che l'imputato era stato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza della Corte di Appello del 14 novembre 2014 nel procedimento su indicato, e non anche per impugnare la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità della impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie degli artt. 24, 111 e 117 Cost. Il difensore ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza del 30 novembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. Il contumace inconsapevole, dunque, ha diritto di proporre appello anche quando si determini, per effetto della impugnazione precedente, una duplicazione di gravame. Il diritto per l'imputato contumace di difendersi è sancito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966 ratificato e reso esecutivo in Italia dalla legge 25 ottobre 1977 n. 881, che attribuisce appunto all'imputato il diritto di essere presente nel processo (art. 14 comma 3 lett. d). Il medesimo diritto è garantito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848. [OSCURATO:PERSONA] dei Ministri del Consiglio di Europa con la risoluzione del 21 maggio 1975 n. 4 ha precisato i criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato, stabilendo tra le regole minime "che ogni persona giudicata in sua assenza deve potere impugnare la decisione con tutti i mezzi di gravame che le sarebbero consentiti qualora fosse stata presente" (raccomandazione n. 7). L'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado- prosegue il difensore- deve, dunque, ritenersi ammissibile, benché analoga impugnazione sia stata già proposta dal difensore nominato di ufficio.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen./ in relazione al principio di conservazione delle impugnazioni. In forza di tale norma l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte che l'ha proposta e se l'impugnazione è proposta al giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Ne consegue che la eventuale constatazione di una impugnazione, comunque proposta, impone al giudice adito dichiaratosi incompetente la trasmissione degli atti a quello ritenuto competente. Nel caso in esame, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5.Per una migliore comprensione dei motivi, occorre riepilogare i passaggi della vicenda processuale. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in contumacia dal Tribunale di Lucca con sentenza del 19 luglio 2011 in ordine al reato di agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena ritenuta di giustizia. Detta pronuncia è stata parzialmente riformata, in punto pena, dalla Corte di appello di Firenze/ con sentenza del 14 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 25 aprile 2015. In data 9 luglio 2024 presso l'ufficio di Polizia di frontiera era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di esecuzione n. Siep 315/2015 del 20 giugno 2018, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, comprendente anche la sentenza su indicata del Tribunale di Lucca, riformata dalla Corte di Appello di Firenze. A seguito della notifica di detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello in data 14 novembre 2014; la Corte di Appello, con ordinanza del 15 ottobre 2024, aveva rimesso in termini il ricorrente. e 6, 3.Così ricostruito l'iter processuale entrambi i moti sno manifestamente infondati. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la Corte di Appello di Firenzei con ordinanza del 15 ottobre 2024, aveva restituito [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado e non già avverso la sentenza di primo grado. La declaratoria di inammissibilità dell'appello, dunque, è correlata all'oggetto della restituzione in termini, consistente, in conformità della richiesta, nella impugnazione della sentenza di appello. Il tema della possibilità per l'imputato contumace di impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, nonostante l'avvenuta impugnazione di detta sentenza da parte del difensore (secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale che con la sentenza del 30 novembre 2009t l ha escluso possa verificarsi in tale caso la consumazione del potere di impugnazione), è inconferente: la Corte di Appello, infatti, si è limitata a rilevare che rispetto alla sentenza di primo grado non era stata richiesta e, dunque, accordata la restituzione nel termine per proporre impugnazione. Allo stesso modo inconferente è il richiamo al principio della conversione della impugnazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a norma del quale se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Tale principio, infatti, può essere invocato nel caso in cui, per errore, sia proposta impugnazione davanti ad un giudice incompetente e non già nel caso in cui sia stato impugnato un provvedimentoy-in carenza di legittimazione alla impugnazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende