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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10750/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con cui si chiedeva la rideterminazione della pena con riferimento agli aumenti praticati per la continuazione, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269); che tale onere argonnentativo è stato assolto tenuto conto dell'esiguità degli aumenti di pena per la continuazione (mesi due per il delitto di resistenza e mesi uno per il delitto di lesioni) tenuto conto, poi, che per effetto del proscioglimento dell'imputato per il delitto di cui al capo a), la pena è stata calcolata avuto riguardo, quale reato più grave, al reato di cui al capo b) ( art. 493 cod. pen.) per il quale non sono previste aggravanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con cui si chiedeva la rideterminazione della pena con riferimento agli aumenti praticati per la continuazione, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269); che tale onere argonnentativo è stato assolto tenuto conto dell'esiguità degli aumenti di pena per la continuazione (mesi due per il delitto di resistenza e mesi uno per il delitto di lesioni) tenuto conto, poi, che per effetto del proscioglimento dell'imputato per il delitto di cui al capo a), la pena è stata calcolata avuto riguardo, quale reato più grave, al reato di cui al capo b) ( art. 493 cod. pen.) per il quale non sono previste aggravanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 10750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris