Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21487/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ARIA, in persona del Presidente pro2026 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2212 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1545/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 2589/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diRoma ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Liberati, dipendente del Consiglio per la ricerca in agricoltura el’analisi dell’economia agraria (d’ora in poi Crea), avverso unaprecedente decisione della medesima Corte territoriale (n.1628/2023) con la quale questa, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale di Roma n. 6307/2021, avevaparzialmente accolto la domanda di detto lavoratore voltaottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo,con conseguente obbligo dell’amministrazione di ricostruirne lacarriera e di versare le differenze retributive dovute.2.

In particolare, la Corte territoriale, con la predetta decisionen. 1628/2023, aveva detratto dalle differenze retributivericonosciute al lavoratore in primo grado quelle relative agli annidal 2011 al 2014, sul presupposto che per essi doveva farsiapplicazione del blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblicistabilito dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010.3.

Il lavoratore aveva proposto ricorso per revocazione pererrore di fatto ex art. 395, comma 4, c.p.c., deducendo che ilblocco delle retribuzioni disposto per gli anni in questione erastato già considerato nella quantificazione delle differenzeretributive richieste, come ricavabile dai conteggi depositati giàin primo grado, e che quindi la Corte di appello, con la sentenza1628/2023, era caduta in un errore di percezione, avendofondato la sua decisione sulla base di un fatto «indiscutibilmenteescluso dai documenti in atti», comprovanti la quantificazionedelle spettanze reclamate al netto delle somme non dovute peril blocco stipendiale anzidetto.Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/20264.

Avverso la sentenza così emessa nel giudizio di revocazioneha proposto ricorso il lavoratore con un unico motivo diimpugnazione assistito da memoria.5.

Ha resistito con controricorso il Consiglio per la ricerca inagricoltura e l'analisi dell'economia agraria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di impugnazione, è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 4, c.p.c.,nella parte in cui la decisione impugnata ha respinto il ricorso inrevocazione affermando che «si è fuori dall’ambito copertodall’errore di fatto di cui all’art. 395 co. 4 c.p.c. allorché sicontesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento dellerisultanze processuali o di anomalia del procedimento logico diinterpretazione del materiale probatorio, ovvero, e tale profilo èdirimente rispetto al caso di specie, quando la questione siastata oggetto di controversia e contestazione fra le parti e siastata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di unesame critico della documentazione acquisita».2.

Secondo il ricorrente tale affermazione è errata poiché nellasentenza n. 1628/2023 non vi era stata alcuna interpretazionelogica della prova documentale costituita dai conteggi prodotti,e nessun esame critico da parte della Corte di appello, né alcungiudizio logico-giuridico che la avesse indotta a ritenere che taliconteggi comprendessero anche gli anni relativi al blocco delleretribuzioni, derivando la convinzione in tal sensoesclusivamente da un mero errore percettivo; ciò è evidente sesi considera che la Corte d’Appello non fa alcun riferimento aiconteggi depositati ed alla chiara circostanza che gli anni delblocco non erano stati in essi conteggiati.Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/20263.

Il motivo di ricorso è infondato.4.

Il ricorrente afferma che la Corte territoriale, con la giàrichiamata sentenza n. 1628/2023, ha percepito per errore undiverso contenuto oggettivo della prova documentale costituitadai conteggi prodotti, sui quali «non si è mai aperta unadiscussione anche perché le contestazioni del CREA sono statetalmente generiche da non consentire un reale contraddittorio»,non avendo il predetto ente mai sostenuto, nemmeno inappello, che i conteggi anzidetti «fossero errati in quantocomprensivi dei periodi del blocco economico».5.

In realtà dalla stessa sentenza impugnata (pag. 3) si ricavache l’odierna controricorrente, nel proporre appello allasentenza di primo grado, aveva contestato i conteggi prodottidal Liberati, evidenziando, tra l’altro, come «i calcoli propostinon tenessero conto di esplicite previsioni di legge applicabiliper la corretta determinazione stipendiale (art. 9, del d.l. n.78/2010)», facendo così della mancata considerazione di taliprevisioni di legge un motivo di appello, ritenuto poi fondatodalla Corte territoriale con la sentenza oggetto di richiesta direvocazione, la quale aveva evidenziato che il giudice di primogrado, per un evidente errore, aveva conteggiato nelledifferenze retributive riconosciute al Liberati anche quelleteoricamente maturate negli anni 2011 – 2014, ma non dovutein virtù del già richiamato blocco stipendiale.6.

In base a tali considerazioni deve escludersi che sussista unodei presupposti necessari ad integrare l’errore di fattosuscettibile di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c, e cioè chel’errore sia caduto su di fatto che non costituì un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/2026Questa Corte ha più volte affermato che non sussiste errore difatto revocatorio, qualora il fatto abbia costituitoun punto controverso oggetto della decisione in ordine al qualesiano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbianodato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione dellaquale la pronuncia del giudice non si configura come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (ex aliis, Cass., n.27897 del 2024, n. 9527 del 2019, n. 14929 del 2018).Dunque, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., rientra fra i requisitinecessari della revocazione che il fatto oggetto dellasupposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualoral'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formatooggetto di discussione e della consequenziale pronuncia aseguito dell'apprezzamento delle risultanze processualicompiuto dal giudice (citata Cass., n. 9527 del 2019).7.

La decisione impugnata, laddove ha affermato che si è fuoridell’errore revocatorio quando, come nella specie, la questionesia stata oggetto di controversia e contestazione fra le parti, esia stata poi risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici odi un esame critico della documentazione acquisita, è conformeai principi enunciati da questa Corte; come la Corte d’Appello haevidenziato, nel caso in esame la questione dell’elaborazionedei conteggi prodotti dal ricorrente senza tener conto delledisposizioni sul blocco stipendiale ha rappresentato un puntocontroverso tra le parti, atteso che essa è stato oggetto di unoNumero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/2026specifico motivo di appello, sul quale la Corte territoriale si erapoi pronunciata riconoscendone la fondatezza.8.

In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.9.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente, liquidate in euro 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARIA, in persona del Presidente pro2026 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2212 GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1545/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 2589/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diRoma ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Liberati, dipendente del Consiglio per la ricerca in agricoltura el’analisi dell’economia agraria (d’ora in poi Crea), avverso unaprecedente decisione della medesima Corte territoriale (n.1628/2023) con la quale questa, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale di Roma n. 6307/2021, avevaparzialmente accolto la domanda di detto lavoratore voltaottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo,con conseguente obbligo dell’amministrazione di ricostruirne lacarriera e di versare le differenze retributive dovute.2. In particolare, la Corte territoriale, con la predetta decisionen. 1628/2023, aveva detratto dalle differenze retributivericonosciute al lavoratore in primo grado quelle relative agli annidal 2011 al 2014, sul presupposto che per essi doveva farsiapplicazione del blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblicistabilito dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010.3. Il lavoratore aveva proposto ricorso per revocazione pererrore di fatto ex art. 395, comma 4, c.p.c., deducendo che ilblocco delle retribuzioni disposto per gli anni in questione erastato già considerato nella quantificazione delle differenzeretributive richieste, come ricavabile dai conteggi depositati giàin primo grado, e che quindi la Corte di appello, con la sentenza1628/2023, era caduta in un errore di percezione, avendofondato la sua decisione sulla base di un fatto «indiscutibilmenteescluso dai documenti in atti», comprovanti la quantificazionedelle spettanze reclamate al netto delle somme non dovute peril blocco stipendiale anzidetto.Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/20264. Avverso la sentenza così emessa nel giudizio di revocazioneha proposto ricorso il lavoratore con un unico motivo diimpugnazione assistito da memoria.5. Ha resistito con controricorso il Consiglio per la ricerca inagricoltura e l'analisi dell'economia agraria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di impugnazione, è stata denunciata laviolazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 4, c.p.c.,nella parte in cui la decisione impugnata ha respinto il ricorso inrevocazione affermando che «si è fuori dall’ambito copertodall’errore di fatto di cui all’art. 395 co. 4 c.p.c. allorché sicontesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento dellerisultanze processuali o di anomalia del procedimento logico diinterpretazione del materiale probatorio, ovvero, e tale profilo èdirimente rispetto al caso di specie, quando la questione siastata oggetto di controversia e contestazione fra le parti e siastata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di unesame critico della documentazione acquisita».2. Secondo il ricorrente tale affermazione è errata poiché nellasentenza n. 1628/2023 non vi era stata alcuna interpretazionelogica della prova documentale costituita dai conteggi prodotti,e nessun esame critico da parte della Corte di appello, né alcungiudizio logico-giuridico che la avesse indotta a ritenere che taliconteggi comprendessero anche gli anni relativi al blocco delleretribuzioni, derivando la convinzione in tal sensoesclusivamente da un mero errore percettivo; ciò è evidente sesi considera che la Corte d’Appello non fa alcun riferimento aiconteggi depositati ed alla chiara circostanza che gli anni delblocco non erano stati in essi conteggiati.Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/20263. Il motivo di ricorso è infondato.4. Il ricorrente afferma che la Corte territoriale, con la giàrichiamata sentenza n. 1628/2023, ha percepito per errore undiverso contenuto oggettivo della prova documentale costituitadai conteggi prodotti, sui quali «non si è mai aperta unadiscussione anche perché le contestazioni del CREA sono statetalmente generiche da non consentire un reale contraddittorio»,non avendo il predetto ente mai sostenuto, nemmeno inappello, che i conteggi anzidetti «fossero errati in quantocomprensivi dei periodi del blocco economico».5. In realtà dalla stessa sentenza impugnata (pag. 3) si ricavache l’odierna controricorrente, nel proporre appello allasentenza di primo grado, aveva contestato i conteggi prodottidal Liberati, evidenziando, tra l’altro, come «i calcoli propostinon tenessero conto di esplicite previsioni di legge applicabiliper la corretta determinazione stipendiale (art. 9, del d.l. n.78/2010)», facendo così della mancata considerazione di taliprevisioni di legge un motivo di appello, ritenuto poi fondatodalla Corte territoriale con la sentenza oggetto di richiesta direvocazione, la quale aveva evidenziato che il giudice di primogrado, per un evidente errore, aveva conteggiato nelledifferenze retributive riconosciute al Liberati anche quelleteoricamente maturate negli anni 2011 – 2014, ma non dovutein virtù del già richiamato blocco stipendiale.6. In base a tali considerazioni deve escludersi che sussista unodei presupposti necessari ad integrare l’errore di fattosuscettibile di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c, e cioè chel’errore sia caduto su di fatto che non costituì un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.Numero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/2026Questa Corte ha più volte affermato che non sussiste errore difatto revocatorio, qualora il fatto abbia costituitoun punto controverso oggetto della decisione in ordine al qualesiano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbianodato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione dellaquale la pronuncia del giudice non si configura come mera svistapercettiva, ma assume necessariamente natura valutativa,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (ex aliis, Cass., n.27897 del 2024, n. 9527 del 2019, n. 14929 del 2018).Dunque, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., rientra fra i requisitinecessari della revocazione che il fatto oggetto dellasupposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualoral'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formatooggetto di discussione e della consequenziale pronuncia aseguito dell'apprezzamento delle risultanze processualicompiuto dal giudice (citata Cass., n. 9527 del 2019).7. La decisione impugnata, laddove ha affermato che si è fuoridell’errore revocatorio quando, come nella specie, la questionesia stata oggetto di controversia e contestazione fra le parti, esia stata poi risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici odi un esame critico della documentazione acquisita, è conformeai principi enunciati da questa Corte; come la Corte d’Appello haevidenziato, nel caso in esame la questione dell’elaborazionedei conteggi prodotti dal ricorrente senza tener conto delledisposizioni sul blocco stipendiale ha rappresentato un puntocontroverso tra le parti, atteso che essa è stato oggetto di unoNumero registro generale 23070/2024Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 21487/2026Data pubblicazione 24/06/2026specifico motivo di appello, sul quale la Corte territoriale si erapoi pronunciata riconoscendone la fondatezza.8. In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.9. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente, liquidate in euro 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 21487/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris