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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 32559/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8754-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2867/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 1071/2016; [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N.8754/2019 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento negativo svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dal suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], avverso un verbale ispettivo che contestava l’omesso versamento contributivo relativamente a vari lavoratori impiegati nei periodi ottobre-dicembre 2010, gennaio- marzo 2011.

Confermando i rilievi svolti dal primo giudice, la Corte rilevava che nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione.

Doveva ritenersi irrilevante la cessione d’azienda intervenuta a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti, i beni aziendali ceduti e non era stato depositato presso la Camera di Commercio.

Il fatto che i lavoratori oggetto del verbale ispettivo fossero ancora in forza presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e non presso la cessionaria nel periodo oggetto di contestazione, era corroborato daldato per cui le buste paga erano rilasciate dalla società appellante e non dalla cessionaria.

Né era dimostrato che le denunce contributive (modelli DM10) presentate dalla cessionaria all’Inps si riferissero proprio ai periodi temporali oggetto di contestazione.

Da ultimo, la Corte riteneva non vi fosse alcuna prova del fatto che la Guardia di Finanza, interrogata dagli ispettori dell’Inps, avesse confermato l’estraneità della società appellante a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre motivi.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso.

All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo e il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] deducono nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove.

Entrambi i motivi sono incentrati sul fatto che la Corte avrebbe erroneamente collocato la cessione d’azienda in data 12.10.2010, anziché in data 12.1.2010 come emergeva dalla documentazione prodotta.

Da tale omessa valutazione delle prove derivava l’erroneità delle affermazioni svolte dalla Corte.

In particolare, la sentenza non aveva messo in correlazione i periodi oggetto del verbale ispettivo con il precedente periodo 12.1.2010 - ottobre 2010 nel quale risultava documentalmente che la cessionaria aveva proceduto alle denunce contributive (modelli DM10) relative ai lavoratori cui si riferiva il verbale ispettivo, e tanto confermava che le denunce contributive inviate dalla appellante nel periodo contestato erano state trasmesse dal suo professionista per mero errore.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] deducono nullità della sentenza ex art.360, co.1, 4 n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove.

La Corte non avrebbe considerato il contenuto del verbale ispettivo in cui l’Inps attestava che la Guardia di Finanza aveva confermato l’estraneità della ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali.

I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione.

Essi sono inammissibili.

Nonostante la rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.4 c.p.c., essi in realtà tendono ad un riesame del materiale istruttorio, asseritamente mal valutato.

In particolare, la Corte d’appello avrebbe datato la cessione d’azienda nel giorno 12.10.2010, quando le prove acquisite in giudizio indicavano la data del 12.1.2010, come affermato anche dal primo giudice e mai contestato dall’Inps.

Alla luce di tale premessa, i motivi deducono la conseguente erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite.

Ora, il prudente apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito ex art.116 c.p.c., non è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo di un suo cattivo esercizio, se non deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cass.

S.U. n.20867/20).

I primi due motivi nulla argomentano sulla presenza di fatti storici decisivi che siano stati omessi e oggetto di discussione tra le parti.

Oltre a ciò, la decisione è basata sugli stessi argomenti di fatto già espressi dal primo giudice, ovvero: nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione; era irrilevante la cessione d’azienda intervenuta a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti né i beni aziendali ceduti, e non era stato depositato presso la Camera di Commercio.

Inoltre, i lavoratori oggetto del verbale ispettivo avevano buste paga rilasciate dalla società ricorrente e non dalla cessionaria.

Si verte pertanto in tema di doppia pronuncia conforme, con conseguente esclusione del ricorso ai sensi del n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.); da qui l’ulteriore inammissibilità dei due motivi.

Il terzomotivo è parimenti inammissibile.

Esso non incorre nell’inammissibilità dell’art.360, co.4 c.p.c., poiché manca una doppia pronuncia conforme sul tema dedotto con il motivo.

Invero, e merge dalla sentenza d’appello che la questione delle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza, oggetto dell’ultimo motivo d’appello, non era stataconsiderata dal primo giudice.

Il motivo è però inammissibile perché deduce un fatto omesso, ovvero la mancata considerazione del verbale ispettivo dell’Inps da cui risultava che la Guardia di Finanza aveva confermato l’estraneità della ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali, senza nulla argomentare sulla sua decisività.

Il motivo non deduce la ragione per cui una dichiarazione della Guardia di Finanza, relativa a manovre fraudolente relative al profilo fiscale, possa avere rilievo decisivo nella presente causa, la quale non attiene al profilo tributar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8754-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2867/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2018 R.G.N. 1071/2016; [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N.8754/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento negativo svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dal suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], avverso un verbale ispettivo che contestava l’omesso versamento contributivo relativamente a vari lavoratori impiegati nei periodi ottobre-dicembre 2010, gennaio- marzo 2011. Confermando i rilievi svolti dal primo giudice, la Corte rilevava che nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione. Doveva ritenersi irrilevante la cessione d’azienda intervenuta a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti, i beni aziendali ceduti e non era stato depositato presso la Camera di Commercio. Il fatto che i lavoratori oggetto del verbale ispettivo fossero ancora in forza presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e non presso la cessionaria nel periodo oggetto di contestazione, era corroborato daldato per cui le buste paga erano rilasciate dalla società appellante e non dalla cessionaria. Né era dimostrato che le denunce contributive (modelli DM10) presentate dalla cessionaria all’Inps si riferissero proprio ai periodi temporali oggetto di contestazione. Da ultimo, la Corte riteneva non vi fosse alcuna prova del fatto che la Guardia di Finanza, interrogata dagli ispettori dell’Inps, avesse confermato l’estraneità della società appellante a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali. Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per tre motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo e il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] deducono nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove. Entrambi i motivi sono incentrati sul fatto che la Corte avrebbe erroneamente collocato la cessione d’azienda in data 12.10.2010, anziché in data 12.1.2010 come emergeva dalla documentazione prodotta. Da tale omessa valutazione delle prove derivava l’erroneità delle affermazioni svolte dalla Corte. In particolare, la sentenza non aveva messo in correlazione i periodi oggetto del verbale ispettivo con il precedente periodo 12.1.2010 - ottobre 2010 nel quale risultava documentalmente che la cessionaria aveva proceduto alle denunce contributive (modelli DM10) relative ai lavoratori cui si riferiva il verbale ispettivo, e tanto confermava che le denunce contributive inviate dalla appellante nel periodo contestato erano state trasmesse dal suo professionista per mero errore. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] deducono nullità della sentenza ex art.360, co.1, 4 n.4 c.p.c. per omessa valutazione di prove. La Corte non avrebbe considerato il contenuto del verbale ispettivo in cui l’Inps attestava che la Guardia di Finanza aveva confermato l’estraneità della ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali. I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione. Essi sono inammissibili. Nonostante la rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.4 c.p.c., essi in realtà tendono ad un riesame del materiale istruttorio, asseritamente mal valutato. In particolare, la Corte d’appello avrebbe datato la cessione d’azienda nel giorno 12.10.2010, quando le prove acquisite in giudizio indicavano la data del 12.1.2010, come affermato anche dal primo giudice e mai contestato dall’Inps. Alla luce di tale premessa, i motivi deducono la conseguente erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite. Ora, il prudente apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito ex art.116 c.p.c., non è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo di un suo cattivo esercizio, se non deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n.20867/20). I primi due motivi nulla argomentano sulla presenza di fatti storici decisivi che siano stati omessi e oggetto di discussione tra le parti. Oltre a ciò, la decisione è basata sugli stessi argomenti di fatto già espressi dal primo giudice, ovvero: nei periodi contestati la società aveva fatturato ingenti importi, ed era perciò attiva e usufruiva dei lavoratori in questione; era irrilevante la cessione d’azienda intervenuta a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il contratto non indicava i lavoratori ceduti né i beni aziendali ceduti, e non era stato depositato presso la Camera di Commercio. Inoltre, i lavoratori oggetto del verbale ispettivo avevano buste paga rilasciate dalla società ricorrente e non dalla cessionaria. Si verte pertanto in tema di doppia pronuncia conforme, con conseguente esclusione del ricorso ai sensi del n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.); da qui l’ulteriore inammissibilità dei due motivi. Il terzomotivo è parimenti inammissibile. Esso non incorre nell’inammissibilità dell’art.360, co.4 c.p.c., poiché manca una doppia pronuncia conforme sul tema dedotto con il motivo. Invero, e merge dalla sentenza d’appello che la questione delle dichiarazioni rese dalla Guardia di Finanza, oggetto dell’ultimo motivo d’appello, non era stataconsiderata dal primo giudice. Il motivo è però inammissibile perché deduce un fatto omesso, ovvero la mancata considerazione del verbale ispettivo dell’Inps da cui risultava che la Guardia di Finanza aveva confermato l’estraneità della ricorrente a manovre fraudolente volte ad ottenere ingiusti vantaggi fiscali, senza nulla argomentare sulla sua decisività. Il motivo non deduce la ragione per cui una dichiarazione della Guardia di Finanza, relativa a manovre fraudolente relative al profilo fiscale, possa avere rilievo decisivo nella presente causa, la quale non attiene al profilo tributar
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