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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 24191/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisentitelle conclusioni del PG ct-u.

La p'e e/ I [OSCURATO:PERSONA]

1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Presidente della Corte di appello di Firenze, del 12/07/2017, con la quale veniva respinta l'opposizione avverso il decreto con il quale la Corte medesima aveva disposto d'ufficio la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'imputato, non ravvisando ab origine i requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio, nonché avverso il decreto di reiezione dell'istanza di liquidazione dei propri compensi, proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato, emesso nel procedimento penale n. 3357/18 dalla Corte di appello di Firenze.

2. Il ricorrente solleva i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere la Corte di appello omesso di indicare gli elementi diversi da quelli presi in considerazione nel provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio che giustificherebbero la revoca dello stesso.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 72, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 e 2729 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente dedotto dal ruolo di mero partecipe dell'imputato ad una associazione a delinquere la presunzione di un reddito facente capo all'imputato superiore ai limiti previsti, trattandosi di una presunzione semplice che riguarderebbe i soli promotori A dell'associazione o figure questi associati.

2.3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La Corte di appello avrebbe omesso di considerare elementi atti a scalfire la presunzione semplice di percezioni di redditi superiori ai limiti.

2.4. La difesa invoca la rivalutazione, conseguente all'accoglimento della domanda di annullamento del decreto di revoca all'ammissione al gratuito patrocinio, del diniego dell'istanza di liquidazione dei compensi, formulata dal difensore.

3. In data 17/05/2022, è pervenuta, da parte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nota di deposito dell'estratto della sentenza di assoluzione dell'istante - n. 2390 del 19/04/19 della Corte di appello di Bologna - con attestazione di irrevocabilità.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve, infatti, ricordarsi che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto l'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può proporsi, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, unicamente per violazione di legge.

Nel caso di specie, pur se qualificate come violazioni di legge, le censure sollevate si configurano tutte come vizi di motivazione che, in quanto tali, rendono inammissibile il ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisentitelle conclusioni del PG ct-u. La p'e e/ I [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Presidente della Corte di appello di Firenze, del 12/07/2017, con la quale veniva respinta l'opposizione avverso il decreto con il quale la Corte medesima aveva disposto d'ufficio la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'imputato, non ravvisando ab origine i requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio, nonché avverso il decreto di reiezione dell'istanza di liquidazione dei propri compensi, proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato, emesso nel procedimento penale n. 3357/18 dalla Corte di appello di Firenze. 2. Il ricorrente solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere la Corte di appello omesso di indicare gli elementi diversi da quelli presi in considerazione nel provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio che giustificherebbero la revoca dello stesso. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 72, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 e 2729 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente dedotto dal ruolo di mero partecipe dell'imputato ad una associazione a delinquere la presunzione di un reddito facente capo all'imputato superiore ai limiti previsti, trattandosi di una presunzione semplice che riguarderebbe i soli promotori A dell'associazione o figure questi associati. 2.3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare elementi atti a scalfire la presunzione semplice di percezioni di redditi superiori ai limiti. 2.4. La difesa invoca la rivalutazione, conseguente all'accoglimento della domanda di annullamento del decreto di revoca all'ammissione al gratuito patrocinio, del diniego dell'istanza di liquidazione dei compensi, formulata dal difensore. 3. In data 17/05/2022, è pervenuta, da parte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nota di deposito dell'estratto della sentenza di assoluzione dell'istante - n. 2390 del 19/04/19 della Corte di appello di Bologna - con attestazione di irrevocabilità. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, infatti, ricordarsi che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto l'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può proporsi, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, unicamente per violazione di legge. Nel caso di specie, pur se qualificate come violazioni di legge, le censure sollevate si configurano tutte come vizi di motivazione che, in quanto tali, rendono inammissibile il ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere est
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