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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04455/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25773/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in VERONA [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

VERONA n. 625/2022depositata il 09/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che:

1. La CTR per il Veneto con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento per IMU, anni 20 1 3 e 2014, per un’area edificabile nel Comune di Lavagno;

2. ricorre in cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;

3. il Comune ha depositato controricorso (integrato da successiva memoria) con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso; Considerato che:

1. il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

2. con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., art. 1, 2 e 5, d. lgs. 504 del 1992 e art. 13 d.l. 201/ 2011) in relazione alla facoltà impositiva del Comune, in quanto il mappale 513 era stato soppresso e fuso nel mappale n. 1628, dal 31 gennaio 2013; con questa situazione il Comune non aveva il potere di assoggettare ad IMUil terreno in oggetto in quanto l’imposta doveva essere riferita alla rendita catastale della casa– mappale 1628 - (in considerazione della vista soppressione del mappale 513, confluito nel mappale 1628); la questione dell’insussistenza della pertinenza, affrontata dalla sentenza impugnata, risulta ininfluente in quanto viene a mancare il potere impositivo del Comune; il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata affronta il problema della soppressione del mappale 513 e con accertamenti in fatto (unitamente alla sentenza di primo grado in doppia conforme) evidenzia come la soppressione del mappale non fa “venir meno il dato fattuale della presenza del terreno e della sua autonoma natura edificabile”.

Per la sentenza impugnata, infatti, il dato che rileva per l’imposizione non è l’accorpamento con il terreno dove è situato il fabbricato, ma l’assenza di pertinenzialità del terreno rispetto al fabbricato.

Assenza di pertinenzialità accertata in fatto (i due terreni sono fisicamente separatie delimitati da una recinzione, come risultante dalle prove documentali).

Nel ricorso in cassazione, del resto, non si contesta l’assenza di pertinenzialità del terreno alla casa.

La base imponibile per l’IMU non è costituita dalla rendita catastale,come ritiene il ricorrente, ma dal valore venale del terreno edificabile (Sez. 5- , Sentenza n. 23206 del 18/09/2019, Rv. 655138 –01).

L’accorpamento catastale (solo formale) non ha certo inciso sul valore venale dell’area edificabile.

L’esclusione della edificabilità potrebbe derivare dalla destinazione pertinenziale del terreno al fabbricato; destinazione esclusa, dalle due sentenze di merito,con accertamenti in fatto, neanche conte stati nel ricorso in cassazione.

3. Anche il secondo motivo è infondato (violazione e falsa applicazione di legge, art. 3, comma 58,della l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 5, secondo e terzo comma, d.lgs. 504/1992).

Per il ricorrente il Comune avrebbe dovuto richiedere all’U.T.E di correggere la classificazione dell’immobile in quanto non congruo, avendo di fatto ricreato il mappale 513, soppresso.

Il Comune, invece,non ha modificato nessun classamento, ma ha solo valutato il valore del terreno edificabile nonostante fosse confluito in un mappale diverso.

Mentre il valore dei fabbricati discende dalla rendita catastale (Sez. 5- , Sentenza n. 10125 del 11/04/2019, Rv. 653715 –01) quello dei terreni edificabili è scollegato da tale rendita, venendo in rilevo il valore di mercato.L’assenza di pertinenzialità del terreno al fabbricato esclude, quindi, l’esenzione dall’IMU del terreno che resta di fatto edificabile, come accertato dalle decisioni di merito.

4. L’ultimo motivo è inammissibile (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1,cod. proc. civ., in relazione alla inedificabilità in concreto del terreno).

In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: «Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 -01).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25773/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in VERONA [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA n. 625/2022depositata il 09/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. La CTR per il Veneto con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento per IMU, anni 20 1 3 e 2014, per un’area edificabile nel Comune di Lavagno; 2. ricorre in cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria; 3. il Comune ha depositato controricorso (integrato da successiva memoria) con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso; Considerato che: 1. il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. 2. con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., art. 1, 2 e 5, d. lgs. 504 del 1992 e art. 13 d.l. 201/ 2011) in relazione alla facoltà impositiva del Comune, in quanto il mappale 513 era stato soppresso e fuso nel mappale n. 1628, dal 31 gennaio 2013; con questa situazione il Comune non aveva il potere di assoggettare ad IMUil terreno in oggetto in quanto l’imposta doveva essere riferita alla rendita catastale della casa– mappale 1628 - (in considerazione della vista soppressione del mappale 513, confluito nel mappale 1628); la questione dell’insussistenza della pertinenza, affrontata dalla sentenza impugnata, risulta ininfluente in quanto viene a mancare il potere impositivo del Comune; il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata affronta il problema della soppressione del mappale 513 e con accertamenti in fatto (unitamente alla sentenza di primo grado in doppia conforme) evidenzia come la soppressione del mappale non fa “venir meno il dato fattuale della presenza del terreno e della sua autonoma natura edificabile”. Per la sentenza impugnata, infatti, il dato che rileva per l’imposizione non è l’accorpamento con il terreno dove è situato il fabbricato, ma l’assenza di pertinenzialità del terreno rispetto al fabbricato. Assenza di pertinenzialità accertata in fatto (i due terreni sono fisicamente separatie delimitati da una recinzione, come risultante dalle prove documentali). Nel ricorso in cassazione, del resto, non si contesta l’assenza di pertinenzialità del terreno alla casa. La base imponibile per l’IMU non è costituita dalla rendita catastale,come ritiene il ricorrente, ma dal valore venale del terreno edificabile (Sez. 5- , Sentenza n. 23206 del 18/09/2019, Rv. 655138 –01). L’accorpamento catastale (solo formale) non ha certo inciso sul valore venale dell’area edificabile. L’esclusione della edificabilità potrebbe derivare dalla destinazione pertinenziale del terreno al fabbricato; destinazione esclusa, dalle due sentenze di merito,con accertamenti in fatto, neanche conte stati nel ricorso in cassazione. 3. Anche il secondo motivo è infondato (violazione e falsa applicazione di legge, art. 3, comma 58,della l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 5, secondo e terzo comma, d.lgs. 504/1992). Per il ricorrente il Comune avrebbe dovuto richiedere all’U.T.E di correggere la classificazione dell’immobile in quanto non congruo, avendo di fatto ricreato il mappale 513, soppresso. Il Comune, invece,non ha modificato nessun classamento, ma ha solo valutato il valore del terreno edificabile nonostante fosse confluito in un mappale diverso. Mentre il valore dei fabbricati discende dalla rendita catastale (Sez. 5- , Sentenza n. 10125 del 11/04/2019, Rv. 653715 –01) quello dei terreni edificabili è scollegato da tale rendita, venendo in rilevo il valore di mercato.L’assenza di pertinenzialità del terreno al fabbricato esclude, quindi, l’esenzione dall’IMU del terreno che resta di fatto edificabile, come accertato dalle decisioni di merito. 4. L’ultimo motivo è inammissibile (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1,cod. proc. civ., in relazione alla inedificabilità in concreto del terreno). In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: «Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 -01). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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