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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:T:1989:8
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989B0155 - IT Avis juridique important | 61989B0155 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15 DICEMBRE 1989. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA T-155/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00019 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave ed irreparabile ( Trattato CEE, art . 186 ; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] causa T-155/89-R, [OSCURATO:PERSONA], impiegata, residente in Lussemburgo, 12, rue [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], impiegata, residente in Lussemburgo, 141, rue de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], impiegato, residente in Lussemburgo, 306 A, route de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], impiegato, residente in Bruxelles, rue Vergoth, 27, [OSCURATO:PERSONA], impiegata, residente in Bruxelles, boulevard des Invalides, 99, e [OSCURATO:PERSONA], funzionaria, residente in Bruxelles, rue Vergoth, 27, con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultimo, 21, rue Aldringen, Lussemburgo, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, causa avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione della procedura di concorso PE/104/C,

[OSCURATO:PERSONA]

ha reso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1989, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all' annullamento del concorso generale PE/104/C, organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, come da bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° settembre 1988, n .

C 226, pag . 13, per costituire un elenco di riserva di dattilografi di lingua italiana la cui carriera si articola sui gradi 5 e 4 della categoria C . 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1989, i ricorrenti hanno chiesto, ex artt . 186 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura della Corte, la sospensione della procedura di concorso PE/104/C . 3 [OSCURATO:PERSONA] europeo ha presentato le sue osservazioni il 23 novembre 1989 .

Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali in data 12 dicembre 1989 . 4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, è opportuno ricordare brevemente i fatti all' origine della causa di merito . 5 Risulta dagli atti che le prove pratica e orale del concorso di cui trattasi ebbero luogo simultaneamente a Lussemburgo e a Roma il 26 ottobre 1989 .

La prova pratica consisteva nella seguente esercitazione : "impaginazione e trascrizione in bella copia su macchina da scrivere elettronica di un testo manoscritto in lingua italiana .

Il testo dattilografato sarà composto di circa 45 righe .

Durata della prova : 30 minuti .

Punteggio : da 0 a 30 punti .

Qualsiasi punteggio inferiore a 15 sarà eliminatorio ". 6 Nel bando di concorso veniva ricordato, al titolo I (" Mansioni "), che i candidati ammessi avrebbero dovuto eseguire, in particolare, lavori di dattilografia in lingua italiana ed eventualmente in un' altra lingua ufficiale della Comunità europea su diversi tipi di macchine per scrivere .

Tra i requisiti di ammissione al concorso figurava un' esperienza professionale connessa con le mansioni di cui al titolo I, di una durata di almeno due anni . 7 A norma dell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a norma dell' art . 11, 3° comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 ( decisione n . 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU 319, pag . 1, con le rettifiche di cui alla GU L 241 del 17.8.1989, pag . 4 ), i ricorrenti debbono precisare l' oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto . 8 I ricorrenti contestano al [OSCURATO:PERSONA] europeo anzitutto la violazione del principio della parità tra i candidati al concorso, in quanto le macchine per scrivere messe a loro disposizione erano di diverso modello .

I ricorrenti sostengono inoltre che, contrariamente a quanto verificatosi durante le prove svoltesi a Roma, ove persone qualificate illustrarono le modalità di funzionamento e di utilizzazione delle macchine, a Lussemburgo i candidati non ebbero alcuna spiegazione sul funzionamento delle macchine per scrivere, e dovettero servirsi di libretti d' istruzioni scritti in olandese e in tedesco, lingue che non tutti conoscevano .

Temendo di essere eliminati sulla base di una prova di dattilografia in occasione della quale non sarebbe stato rispettato il principio di parità e di subire in tal modo un danno irreparabile, i ricorrenti ritengono sussistenti i requisiti di legge per la concessione di provvedimenti provvisori . 9 [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori .

Esso spiega che è prassi di tutte le istituzioni comunitarie mettere a disposizione dei candidati macchine per scrivere di marca diversa e che, per ragioni d' ordine amministrativo e visto il numero di candidati, è impossibile disporre di un parco di macchine identiche per le prove pratiche .

Esso ritiene inoltre che non sia importante la marca della macchina per scrivere, bensì la tastiera, e sottolinea che per questo motivo la commissione giudicatrice del concorso ha fatto in modo che tutti i candidati disponessero di macchine con tastiere conformi alle richieste formulate nell' atto di candidatura . [OSCURATO:PERSONA] europeo fa inoltre presente che a Lussemburgo tutte le spiegazioni pratiche necessarie sono state fornite ai candidati da uno dei membri della commissione giudicatrice e da un' assistente della "sezione concorsi" prima dell' inizio della prova .

Di conseguenza, a suo dire, le circostanze di fatto e di diritto fatte valere dai ricorrenti non giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti sollecitati . 10 D' altro canto, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ritiene che i ricorrenti non possano allegare un danno grave e irreparabile, visto che, anche se la commissione giudicatrice del concorso terminasse i lavori e anche se venissero nominati i candidati inclusi nell' elenco di riserva, i ricorrenti potrebbero essere reintegrati nei loro diritti con sentenza del Tribunale che accolga il ricorso nel merito . 11 Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia ( vedasi in particolare ordinanza 13 giugno 1989, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], causa 171/89-R, Racc . pag . 0000 ) affinchè provvedimenti di sospensione dell' esecuzione di atti delle istituzioni vengano presi in considerazione occorre che siano urgenti, nel senso che è necessario che vengano adottati e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile . 12 Anche supponendo che lo svolgimento della prova di cui trattasi abbia concretato una situazione di disparità tra i candidati, si deve constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato in che cosa il proseguimento della procedura di concorso arrecherebbe loro un danno irreparabile .

Infatti, il concorso di cui i ricorrenti chiedono l' annullamento mira a costituire un elenco di riserva di dattilografi di lingua italiana .

La validità di tale lista di riserva scade il 31 dicembre 1991 e può essere prorogata .

Qualora i lavori della commissione giudicatrice si concludano prima della sentenza di merito del Tribunale e taluni candidati inclusi nell' elenco di riserva siano nel frattempo nominati, l' eventuale annullamento della prova controverso invaliderebbe tali atti .

In tal caso spetterebbe al [OSCURATO:PERSONA] europeo, ai sensi dell' art . 176 del trattato CEE, adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza del Tribunale comporta . 13 Ne consegue che se il ricorso viene accolto, i ricorrenti saranno reintegrati nei loro diritti .

Pertanto non è emerso alcun elemento comprovante un' urgenza . 14 In considerazione di quanto precede, si deve dichiarare che non sussistendo i requisiti per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto, l' istanza dev' essere respinta . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

pronunciandosi in via provvisoria, così provvede : 1 ) L' istanza di provvedimenti provvisori è respinta . 2 ) Le spese sono riservate . Lussemburgo, 15 dicembre 1989 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989B0155 - IT Avis juridique important | 61989B0155 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15 DICEMBRE 1989. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE. - CAUSA T-155/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00019 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave ed irreparabile ( Trattato CEE, art . 186 ; regolamento di procedura, art . 83, n . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] causa T-155/89-R, [OSCURATO:PERSONA], impiegata, residente in Lussemburgo, 12, rue [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], impiegata, residente in Lussemburgo, 141, rue de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], impiegato, residente in Lussemburgo, 306 A, route de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], impiegato, residente in Bruxelles, rue Vergoth, 27, [OSCURATO:PERSONA], impiegata, residente in Bruxelles, boulevard des Invalides, 99, e [OSCURATO:PERSONA], funzionaria, residente in Bruxelles, rue Vergoth, 27, con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo studio di quest' ultimo, 21, rue Aldringen, Lussemburgo, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, causa avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione della procedura di concorso PE/104/C, [OSCURATO:PERSONA] ha reso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1989, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all' annullamento del concorso generale PE/104/C, organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, come da bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° settembre 1988, n . C 226, pag . 13, per costituire un elenco di riserva di dattilografi di lingua italiana la cui carriera si articola sui gradi 5 e 4 della categoria C . 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 1989, i ricorrenti hanno chiesto, ex artt . 186 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura della Corte, la sospensione della procedura di concorso PE/104/C . 3 [OSCURATO:PERSONA] europeo ha presentato le sue osservazioni il 23 novembre 1989 . Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali in data 12 dicembre 1989 . 4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, è opportuno ricordare brevemente i fatti all' origine della causa di merito . 5 Risulta dagli atti che le prove pratica e orale del concorso di cui trattasi ebbero luogo simultaneamente a Lussemburgo e a Roma il 26 ottobre 1989 . La prova pratica consisteva nella seguente esercitazione : "impaginazione e trascrizione in bella copia su macchina da scrivere elettronica di un testo manoscritto in lingua italiana . Il testo dattilografato sarà composto di circa 45 righe . Durata della prova : 30 minuti . Punteggio : da 0 a 30 punti . Qualsiasi punteggio inferiore a 15 sarà eliminatorio ". 6 Nel bando di concorso veniva ricordato, al titolo I (" Mansioni "), che i candidati ammessi avrebbero dovuto eseguire, in particolare, lavori di dattilografia in lingua italiana ed eventualmente in un' altra lingua ufficiale della Comunità europea su diversi tipi di macchine per scrivere . Tra i requisiti di ammissione al concorso figurava un' esperienza professionale connessa con le mansioni di cui al titolo I, di una durata di almeno due anni . 7 A norma dell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a norma dell' art . 11, 3° comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 ( decisione n . 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, GU 319, pag . 1, con le rettifiche di cui alla GU L 241 del 17.8.1989, pag . 4 ), i ricorrenti debbono precisare l' oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto . 8 I ricorrenti contestano al [OSCURATO:PERSONA] europeo anzitutto la violazione del principio della parità tra i candidati al concorso, in quanto le macchine per scrivere messe a loro disposizione erano di diverso modello . I ricorrenti sostengono inoltre che, contrariamente a quanto verificatosi durante le prove svoltesi a Roma, ove persone qualificate illustrarono le modalità di funzionamento e di utilizzazione delle macchine, a Lussemburgo i candidati non ebbero alcuna spiegazione sul funzionamento delle macchine per scrivere, e dovettero servirsi di libretti d' istruzioni scritti in olandese e in tedesco, lingue che non tutti conoscevano . Temendo di essere eliminati sulla base di una prova di dattilografia in occasione della quale non sarebbe stato rispettato il principio di parità e di subire in tal modo un danno irreparabile, i ricorrenti ritengono sussistenti i requisiti di legge per la concessione di provvedimenti provvisori . 9 [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori . Esso spiega che è prassi di tutte le istituzioni comunitarie mettere a disposizione dei candidati macchine per scrivere di marca diversa e che, per ragioni d' ordine amministrativo e visto il numero di candidati, è impossibile disporre di un parco di macchine identiche per le prove pratiche . Esso ritiene inoltre che non sia importante la marca della macchina per scrivere, bensì la tastiera, e sottolinea che per questo motivo la commissione giudicatrice del concorso ha fatto in modo che tutti i candidati disponessero di macchine con tastiere conformi alle richieste formulate nell' atto di candidatura . [OSCURATO:PERSONA] europeo fa inoltre presente che a Lussemburgo tutte le spiegazioni pratiche necessarie sono state fornite ai candidati da uno dei membri della commissione giudicatrice e da un' assistente della "sezione concorsi" prima dell' inizio della prova . Di conseguenza, a suo dire, le circostanze di fatto e di diritto fatte valere dai ricorrenti non giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti sollecitati . 10 D' altro canto, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ritiene che i ricorrenti non possano allegare un danno grave e irreparabile, visto che, anche se la commissione giudicatrice del concorso terminasse i lavori e anche se venissero nominati i candidati inclusi nell' elenco di riserva, i ricorrenti potrebbero essere reintegrati nei loro diritti con sentenza del Tribunale che accolga il ricorso nel merito . 11 Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia ( vedasi in particolare ordinanza 13 giugno 1989, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], causa 171/89-R, Racc . pag . 0000 ) affinchè provvedimenti di sospensione dell' esecuzione di atti delle istituzioni vengano presi in considerazione occorre che siano urgenti, nel senso che è necessario che vengano adottati e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile . 12 Anche supponendo che lo svolgimento della prova di cui trattasi abbia concretato una situazione di disparità tra i candidati, si deve constatare che i ricorrenti non hanno dimostrato in che cosa il proseguimento della procedura di concorso arrecherebbe loro un danno irreparabile . Infatti, il concorso di cui i ricorrenti chiedono l' annullamento mira a costituire un elenco di riserva di dattilografi di lingua italiana . La validità di tale lista di riserva scade il 31 dicembre 1991 e può essere prorogata . Qualora i lavori della commissione giudicatrice si concludano prima della sentenza di merito del Tribunale e taluni candidati inclusi nell' elenco di riserva siano nel frattempo nominati, l' eventuale annullamento della prova controverso invaliderebbe tali atti . In tal caso spetterebbe al [OSCURATO:PERSONA] europeo, ai sensi dell' art . 176 del trattato CEE, adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza del Tribunale comporta . 13 Ne consegue che se il ricorso viene accolto, i ricorrenti saranno reintegrati nei loro diritti . Pertanto non è emerso alcun elemento comprovante un' urgenza . 14 In considerazione di quanto precede, si deve dichiarare che non sussistendo i requisiti per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto, l' istanza dev' essere respinta . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in via provvisoria, così provvede : 1 ) L' istanza di provvedimenti provvisori è respinta . 2 ) Le spese sono riservate . Lussemburgo, 15 dicembre 1989 .
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