CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n.3272/2022depositata il 14/04/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 28632/2022Numero sezionale 1030/2026Numero di raccolta generale 12678/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/05/2026Il Consigliere delegato