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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29445/2021

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a seguente 20,15 ORDINANZA Sul ricorso n. 8486- proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 93 93 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1430/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 24.09.2014; RGN 486/2015 Co re rFl.

Federici udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI.

Rilevato che L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti della Europa 93 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativamente all'anno d'imposta 2006, notificò l'avviso d'accertamento, con cui rideterminò l'imponibile ai fini Ires, Iva e Irap.

L'attività accertativa prese in considerazione la quantità di caffè venduto rispetto a quanto contabilizzato, tenendo conto delle giacenze iniziali, degli acquisti e vendite nell'anno, nonché delle giacenze finali, rilevando una differenza non contabilizzata pari ad C 406.259,7.

Su tali importi vennero calcolate le maggiori imposte.

Con l'accertamento furono anche formulati ulteriori rilievi.

Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 18/06/2013, escluse alcuni dei rilievi, rideterminando il reddito d'impresa nel minor importo di C 389.205,00.

La società impugnò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la decisione n. 1430/22/2014 accolse in parte le ragioni.

Il giudice regionale ha ritenuto che al quantitativo di caffè confezionato in sacchetti o in capsule dovesse riconoscersi un calo complessivo medio del 26%, rispetto al 20% riconosciuto dalla Amministrazione finanziaria.

La contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Fissata l'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio per adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in I. 1 dicembre 2016, n. 225.

Nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Esaminando l'istanza della contribuente di rinuncia al giudizio, dalla documentazione prodotta si evince che la società ha aderito alla definizione disciplinata dal d.l. 193 del 2016, con richiesta di rateizzazione dei pagamenti dovuti.

L'agente della riscossione ha comunicato alla debitrice l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione.

In presenza della dichiarazione del debitore (del 23.02.2017) di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016 (espresso nella dichiarazione medesima), cui sia seguita la comunicazione RGN 8486/2015 Con re r

I. Federici i 6 L dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente -ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato-.

Mancando tuttavia la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio.

Le spese del giudizio di legittimità non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 20,15 ORDINANZA Sul ricorso n. 8486- proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 93 93 [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1430/22/2014 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 24.09.2014; RGN 486/2015 Co re rFl. Federici udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI. Rilevato che L'Agenzia delle entrate, a seguito di verifica fiscale condotta nei confronti della Europa 93 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativamente all'anno d'imposta 2006, notificò l'avviso d'accertamento, con cui rideterminò l'imponibile ai fini Ires, Iva e Irap. L'attività accertativa prese in considerazione la quantità di caffè venduto rispetto a quanto contabilizzato, tenendo conto delle giacenze iniziali, degli acquisti e vendite nell'anno, nonché delle giacenze finali, rilevando una differenza non contabilizzata pari ad C 406.259,7. Su tali importi vennero calcolate le maggiori imposte. Con l'accertamento furono anche formulati ulteriori rilievi. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 18/06/2013, escluse alcuni dei rilievi, rideterminando il reddito d'impresa nel minor importo di C 389.205,00. La società impugnò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che con la decisione n. 1430/22/2014 accolse in parte le ragioni. Il giudice regionale ha ritenuto che al quantitativo di caffè confezionato in sacchetti o in capsule dovesse riconoscersi un calo complessivo medio del 26%, rispetto al 20% riconosciuto dalla Amministrazione finanziaria. La contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Fissata l'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio per adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, convertito in I. 1 dicembre 2016, n. 225. Nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Esaminando l'istanza della contribuente di rinuncia al giudizio, dalla documentazione prodotta si evince che la società ha aderito alla definizione disciplinata dal d.l. 193 del 2016, con richiesta di rateizzazione dei pagamenti dovuti. L'agente della riscossione ha comunicato alla debitrice l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione. In presenza della dichiarazione del debitore (del 23.02.2017) di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016 (espresso nella dichiarazione medesima), cui sia seguita la comunicazione RGN 8486/2015 Con re r I. Federici i 6 L dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente -ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato-. Mancando tuttavia la prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell'inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio. Le spese del giudizio di legittimità non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.