CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 03804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede di annullare senza rinvio la sentenza gravata perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 2/10/2014 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato ascrittogli era estinto per prescrizione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo a motivi di impugnazione la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 3, comma 4, D. Lgs. 159 del 2011 e all'art. 21, comma 4, L. n. 241 del 1990. Nei motivi aggiunti di appello, che non sono stati tenuti in considerazione nell'impugnata sentenza, si era eccepita la violazione delle indicate norme, poiché il divieto di utilizzo di apparati radiotrasmittenti era stato imposto all'imputato senza alcuna specificazione delle ragioni di tale ulteriore restrizione, apposta alla misura di prevenzione dell'avviso orale. Pertanto, il provvedimento del Questore di Napoli era privo di motivazione e doveva essere disapplicato, con conseguente assoluzione del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo di impugnazione sul quale si basa non era stato dedotto come motivo di appello ed è stato dunque proposto per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 603, comma 3 ultima ipotesi, cod. proc. pen. (a prescindere dal rilievo che, non producendo il provvedimento del Questore onde dimostrare il dedotto vizio motivazionale, vi era anche un patente difetto di autosufficienza del ricorso). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere es