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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:C:2026:426
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0843 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2024/1083 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 29 – Disposizioni transitorie – Pubblicazione in uno Stato membro di un articolo di stampa che riporta il contenuto di un altro articolo in un altro Stato membro – Fatti asseritamente inesatti – Domanda di rettifica – Articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 2 TUE» Nella causa C‑843/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 2 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2024, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro 24.hu Szerkesztősége, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per

V. [OSCURATO:PERSONA], da Gy.

Turi, ügyvéd; – per il governo ungherese, da D. Csoknyai e Z. Fehér, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Conte, O. Gariazzo e A. Tokár, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083), e dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e 24.hu Szerkesztősége, un sito di informazione online, in merito a una domanda di rettifica a mezzo stampa di un articolo di stampa pubblicato in Ungheria che riporta il contenuto di un altro articolo di giornale apparso in un altro Stato membro e che menziona un fatto asseritamente inesatto.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 3 del regolamento 2024/1083, intitolato «Diritto dei destinatari dei servizi di media», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri rispettano il diritto dei destinatari dei servizi di media di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti e garantiscono l’esistenza di condizioni quadro conformi al presente regolamento per salvaguardare tale diritto, a beneficio di un dibattito libero e democratico». 4 L’articolo 29 di tale regolamento, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», prevede quanto segue: «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dall’8 agosto 2025.

Tuttavia: a) l’articolo 3 si applica invece a decorrere dall’8 novembre 2024; (…)».

Diritto ungherese 5 L’articolo 12 della sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (legge n.

CIV del 2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali in materia di contenuti mediatici) (

[OSCURATO:PERSONA]

2010/170), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Nel caso in cui, in qualsiasi contenuto mediatico, si affermino o si riportino fatti inesatti su una persona o si presentino in modo inesatto fatti relativi a detta persona, quest’ultima potrà esigere la pubblicazione di una rettifica in cui si indichi quali affermazioni comunicate relative ai fatti siano inesatte o infondate, o quali fatti siano stati presentati in modo inesatto e quali siano, al contrario, i fatti reali». 6 L’articolo 496 della polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (legge n.

CXXX del 2016, recante il codice di procedura civile) (

[OSCURATO:PERSONA]

2016/190), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 così dispone: «Se l’organo di stampa non adempie all’obbligo di pubblicare la rettifica, o non lo adempie in modo conforme alla domanda di rettifica, entro il termine stabilito, il richiedente la rettifica potrà esperire un’azione nei confronti di tale organo al fine di ottenere la pubblicazione della dichiarazione di rettifica. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 Il 17 marzo 2024, 24.hu Szerkesztősége ha pubblicato un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a ritirare le sue attività dall’Ungheria» (in prosieguo: l’«articolo di cui trattasi nel procedimento principale»).

L’articolo di cui trattasi nel procedimento principale riportava, in particolare, una dichiarazione dell’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], società figlia del gruppo [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA], contenuta in una rivista austriaca, secondo la quale il Primo ministro ungherese, il sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto a tale gruppo di consentire a un suo stretto familiare di investire nella società figlia di detto gruppo con sede in Ungheria (in prosieguo: la «dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale»). 8 Il 3 aprile 2024 il sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della normativa ungherese, ha chiesto a 24.hu Szerkesztősége che il contenuto dell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale fosse oggetto di una rettifica a mezzo stampa. 24.hu Szerkesztősége non ha dato seguito a tale richiesta, ma, il 10 aprile 2024, ha aggiunto alla fine di tale articolo un’integrazione, intitolata «Ulteriori sviluppi – Reclami», in cui si afferma, in particolare, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di rettifica nella quale sostiene che 24.hu Szerkesztősége ha riportato un fatto inesatto rendendo pubblica la dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale, mentre tale dichiarazione sarebbe erronea. 9 Ritenendo che 24.hu Szerkesztősége non avesse adempiuto all’obbligo di pubblicare la rettifica richiesta, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio.

Tale giudice afferma che il procedimento deve essere riaperto, in quanto la sentenza da esso pronunciata, il 17 maggio 2024, è stata annullata per vizio di procedura. 10 Nell’atto introduttivo del ricorso, senza contestare che la dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale sia stata fedelmente riprodotta nell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede di ingiungere a 24.hu Szerkesztősége, conformemente alla normativa ungherese, di pubblicare una rettifica da cui risulti che 24.hu Szerkesztősége ha riportato un fatto inesatto pubblicando tale dichiarazione e che, al contrario, la verità è che egli non ha chiesto né all’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] né a un qualsiasi altro azionista, rappresentante o dipendente del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di consentire a un suo stretto familiare di investire nella società figlia di tale gruppo con sede in Ungheria. 11 A sua difesa, 24.hu Szerkesztősége sostiene che la dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce non già la comunicazione di un fatto, bensì l’espressione dell’opinione e del giudizio di valore di uno dei suoi giornalisti, il che sarebbe tutelato sul piano giuridico.

Peraltro, 24.hu Szerkesztősége fa valere che l’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, una volta corredato della sua integrazione del 10 aprile 2024, esposta al punto 8 della presente sentenza, menzionava sia la domanda di rettifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] sia l’illustrazione dei fatti da lui auspicata, in modo da offrire una visione d’insieme al lettore. 12 Il giudice del rinvio indica che, nell’ordinamento giuridico ungherese, la rettifica a mezzo stampa è uno strumento previsto dal diritto civile per tutelare i diritti della personalità e che è idoneo a porre efficacemente rimedio alle violazioni pubbliche di tali diritti.

Può presentare una domanda di rettifica, entro un breve termine, qualunque persona riguardo alla quale sia stato affermato o riportato un fatto la cui veridicità non sia accertata o qualunque persona riguardo alla quale sono stati presentati in un contenuto mediatico dei fatti reali in modo inesatto.

Se l’organo di stampa interessato non adempie al suo obbligo di rettifica, tale persona può far valere il suo diritto alla rettifica avviando un procedimento giurisdizionale. 13 Tale giudice precisa che gli elementi di valutazione da prendere in considerazione in sede di applicazione delle norme relative ai procedimenti di rettifica per mezzo stampa sono enunciati, per quanto riguarda le questioni pertinenti che riguardano la prova per la controversia di cui al procedimento principale, nel parere n. 14 PK della Kúria (Corte suprema, Ungheria), il quale è applicabile dal 1 o giugno 1984.

Il giudice del rinvio indica che da tale parere risulta che, poiché è quantomeno molto difficile dimostrare un fatto negativo, spetta all’organo di stampa interessato dimostrare la veridicità dell’affermazione di fatto contestata contenuta nell’articolo di stampa di cui trattasi.

Ciò varrebbe, in generale, anche quando tale articolo di stampa riproduce fedelmente un’affermazione di fatto o la dichiarazione di una persona o quando riporta un articolo di un altro organo di stampa.

Siffatti principi sarebbero stati ripresi nella giurisprudenza, vincolante per i giudici ungheresi, che la Kúria (Corte suprema) ha elaborato a seguito del suo parere n. 14 PK. 14 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il fatto, come previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, di imporre ai media, in linea di principio, l’obbligo di dimostrare la veridicità di quanto riportato, nel caso in cui sia riportato un contenuto mediatico pubblicato sotto responsabilità editoriale in un altro Stato membro o nel caso della semplice comunicazione di quest’ultimo, sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 3 del regolamento 2024/1083, il quale imporrebbe, in particolare, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare il diritto dei destinatari di servizi di media di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti, e all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], il quale garantirebbe la libertà dei media e il loro pluralismo. 15 Il giudice del rinvio ritiene infatti che i procedimenti di rettifica a mezzo stampa siano procedimenti che costituiscono un’attuazione dell’articolo 3 del regolamento 2024/1083, cosicché sarebbe parimenti applicabile la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima.

I principi e gli obiettivi di tale regolamento, in particolare, dovrebbero applicarsi a tali procedimenti, i quali costituiscono un elemento importante nella garanzia della libertà dei media, e il pluralismo dei media non può essere limitato per effetto di tali procedimenti. 16 Ciò premesso, detto giudice rileva che la data di pubblicazione dell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale è il 17 marzo 2024, mentre l’articolo 3 del regolamento 2024/1083, conformemente al suo articolo 29, è applicabile solo a partire dall’8 novembre 2024.

Si porrebbe quindi la questione se l’applicazione di tale articolo nell’ambito della controversia principale equivalga a una sua applicazione retroattiva, che è vietata. 17 Inoltre, dall’articolo 2 TUE risulterebbe che l’Unione europea si fonda su valori, quali lo Stato di diritto, comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri in una società caratterizzata, in particolare, dalla giustizia.

Nell’ambito del procedimento principale, mentre dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che uno Stato membro non può modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, sarebbe necessario stabilire se una delle possibili interpretazioni della normativa nazionale di cui trattasi comporti una siffatta regressione, pregiudicando il diritto dei cittadini di accedere a una pluralità di prodotti mediatici indipendenti.

Pertanto, la competenza della Corte potrebbe essere stabilita anche indipendentemente dall’applicabilità dell’articolo 3 del regolamento 2024/1083 e potrebbe basarsi direttamente sulle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA]. 18 In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3 del [regolamento 2024/1083], applicabile a decorrere dall’8 novembre 2024, debba essere applicato da un giudice nazionale (…) dall’8 novembre 2024, considerando che l’articolo di stampa all’origine della controversia è stato pubblicato il 17 marzo 2024. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3 del [regolamento 2024/1083], in combinato disposto con il diritto alla libertà di espressione e di informazione garantito dall’articolo 11 della [[OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una rassegna stampa che riporti un contenuto mediatico pubblicato sotto responsabilità editoriale in un altro Stato membro, l’onere della prova imposto “in generale” all’organo di stampa relativamente ai fatti inclusi nel contenuto mediatico riportato non è conforme ai requisiti di [tale] articolo

3. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], la prassi di uno Stato membro secondo la quale un organo di stampa può presentare un articolo pubblicato su un altro organo di stampa di un altro Stato membro solo se tale organo di stampa è in grado di dimostrare la veridicità del contenuto informativo riportato, benché l’articolo di stampa indichi inequivocabilmente che si tratta di un contenuto informativo proveniente da altra fonte».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una controversia vertente su una domanda di rettifica a mezzo stampa, in forza della normativa di uno Stato membro, per quanto riguarda un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in un altro Stato membro, qualora tale articolo di stampa sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui tale articolo 3, conformemente all’articolo 29 di detto regolamento, è divenuto applicabile. 20 Occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, essa si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove, a meno che la nuova norma, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo.

A tal riguardo, a differenza delle norme procedurali, che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore, le norme dell’Unione di diritto sostanziale, per garantire l’osservanza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretate nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico risulti chiaramente che va loro attribuito tale effetto (v. sentenze del 12 novembre 1981, [OSCURATO:PERSONA] e a., da 212/80 a 217/80 , EU:C:1981:270 , punti 9 e 10 , nonché del 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑645/19 , EU:C:2021:483 , punto 100 e giurisprudenza citata). 21 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre constatare, in primo luogo, che, da un lato, l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 costituisce una norma di diritto sostanziale, in quanto dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettano il diritto dei destinatari dei servizi di media di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti e garantiscono l’esistenza di condizioni quadro conformi a tale regolamento per salvaguardare tale diritto, a beneficio di un dibattito libero e democratico. 22 Dall’altro lato, l’articolo 29 del regolamento 2024/1083 prevede che quest’ultimo entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Poiché tale regolamento è stato pubblicato il 17 aprile 2024, esso è quindi entrato in vigore l’8 maggio successivo.

Ciò premesso, tale articolo 29 stabilisce anche le condizioni di applicazione di detto regolamento nel tempo.

A tal riguardo, l’articolo 29 enuncia che il medesimo regolamento si applica a decorrere dall’8 agosto 2025, pur prevedendo una data di applicazione distinta per talune delle sue disposizioni, tra cui il suo articolo 3, il quale è applicabile a decorrere dall’8 novembre 2024. 23 In secondo luogo, per quanto riguarda la controversia principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, in forza della normativa ungherese, il diritto alla rettifica a mezzo stampa mira a porre rimedio alle violazioni pubbliche dei diritti della personalità ed è direttamente connesso alla comunicazione, in relazione alla persona interessata, di un fatto, sia esso affermato o riportato, la cui veridicità non sia accertata, o di fatti che siano stati presentati in modo inesatto in un contenuto mediatico. 24 La situazione di cui trattasi nel procedimento principale è quindi definitivamente acquisita dal 17 marzo 2024, data della pubblicazione dell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, senza che una siffatta constatazione possa essere rimessa in discussione dal ricorso giurisdizionale nel procedimento principale proposto al fine di far valere tale diritto alla rettifica a mezzo stampa (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑544/21 , EU:C:2022:843 , punto 23 ). 25 Ne consegue che, poiché tale situazione è definitivamente acquisita anteriormente alla data a partire dalla quale è applicabile l’articolo 3 del regolamento 2024/1083, tale articolo non si applica ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale. 26 Al fine di fornire una risposta pienamente utile al giudice del rinvio, il quale evoca l’eventuale applicazione dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], occorre peraltro ricordare che, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 27 I diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [v. sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 , e del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media in una radiofrequenza), C‑92/23 , EU:C:2026:108 , punto 95 e giurisprudenza citata]. 28 Del resto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ove una situazione giuridica non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente a conoscere della stessa e le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] eventualmente invocate non possono, di per sé sole, fondare tale competenza (v. sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 22 , e del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13 , EU:C:2015:648 , punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Orbene, da un lato, come esposto al punto 25 della presente sentenza, l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 non è applicabile ratione temporis al procedimento principale. 30 Dall’altro lato, l’applicazione dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] a tale controversia non può essere fondata sulla mera invocazione, da parte del giudice del rinvio, dei valori sanciti all’articolo 2 TUE.

Infatti, tale articolo 2 non può privare di qualsiasi effettività i limiti imposti all’ambito di applicazione delle altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], che si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri soltanto quando questi danno attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] stessa [v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22 , EU:C:2026:326 , punto 550 ]. 31 In tali circostanze, poiché dalla decisione di rinvio non emerge alcun collegamento con altre disposizioni del diritto dell’Unione, si deve ritenere che l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile al procedimento principale. 32 Sulla base dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una controversia vertente su una domanda di rettifica a mezzo stampa, in forza della normativa di uno Stato membro, per quanto riguarda un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in un altro Stato membro, qualora tale articolo di stampa sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui tale articolo 3, conformemente all’articolo 29 di detto regolamento, è divenuto applicabile.

Sulla seconda e sulla terza questione 33 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media), deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una controversia vertente su una domanda di rettifica a mezzo stampa, in forza della normativa di uno Stato membro, per quanto riguarda un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in un altro Stato membro, qualora tale articolo di stampa sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui tale articolo 3, conformemente all’articolo 29 di detto regolamento, è divenuto applicabile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0843 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2024/1083 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 29 – Disposizioni transitorie – Pubblicazione in uno Stato membro di un articolo di stampa che riporta il contenuto di un altro articolo in un altro Stato membro – Fatti asseritamente inesatti – Domanda di rettifica – Articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 2 TUE» Nella causa C‑843/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 2 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro 24.hu Szerkesztősége, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per V. [OSCURATO:PERSONA], da Gy. Turi, ügyvéd; – per il governo ungherese, da D. Csoknyai e Z. Fehér, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Conte, O. Gariazzo e A. Tokár, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083), e dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e 24.hu Szerkesztősége, un sito di informazione online, in merito a una domanda di rettifica a mezzo stampa di un articolo di stampa pubblicato in Ungheria che riporta il contenuto di un altro articolo di giornale apparso in un altro Stato membro e che menziona un fatto asseritamente inesatto. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 3 del regolamento 2024/1083, intitolato «Diritto dei destinatari dei servizi di media», così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] membri rispettano il diritto dei destinatari dei servizi di media di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti e garantiscono l’esistenza di condizioni quadro conformi al presente regolamento per salvaguardare tale diritto, a beneficio di un dibattito libero e democratico». 4 L’articolo 29 di tale regolamento, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», prevede quanto segue: «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dall’8 agosto 2025. Tuttavia: a) l’articolo 3 si applica invece a decorrere dall’8 novembre 2024; (…)». Diritto ungherese 5 L’articolo 12 della sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (legge n. CIV del 2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali in materia di contenuti mediatici) ( [OSCURATO:PERSONA] 2010/170), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Nel caso in cui, in qualsiasi contenuto mediatico, si affermino o si riportino fatti inesatti su una persona o si presentino in modo inesatto fatti relativi a detta persona, quest’ultima potrà esigere la pubblicazione di una rettifica in cui si indichi quali affermazioni comunicate relative ai fatti siano inesatte o infondate, o quali fatti siano stati presentati in modo inesatto e quali siano, al contrario, i fatti reali». 6 L’articolo 496 della polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (legge n. CXXX del 2016, recante il codice di procedura civile) ( [OSCURATO:PERSONA] 2016/190), nella versione applicabile al procedimento principale, al paragrafo 1 così dispone: «Se l’organo di stampa non adempie all’obbligo di pubblicare la rettifica, o non lo adempie in modo conforme alla domanda di rettifica, entro il termine stabilito, il richiedente la rettifica potrà esperire un’azione nei confronti di tale organo al fine di ottenere la pubblicazione della dichiarazione di rettifica. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 Il 17 marzo 2024, 24.hu Szerkesztősége ha pubblicato un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a ritirare le sue attività dall’Ungheria» (in prosieguo: l’«articolo di cui trattasi nel procedimento principale»). L’articolo di cui trattasi nel procedimento principale riportava, in particolare, una dichiarazione dell’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], società figlia del gruppo [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA], contenuta in una rivista austriaca, secondo la quale il Primo ministro ungherese, il sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto a tale gruppo di consentire a un suo stretto familiare di investire nella società figlia di detto gruppo con sede in Ungheria (in prosieguo: la «dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale»). 8 Il 3 aprile 2024 il sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della normativa ungherese, ha chiesto a 24.hu Szerkesztősége che il contenuto dell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale fosse oggetto di una rettifica a mezzo stampa. 24.hu Szerkesztősége non ha dato seguito a tale richiesta, ma, il 10 aprile 2024, ha aggiunto alla fine di tale articolo un’integrazione, intitolata «Ulteriori sviluppi – Reclami», in cui si afferma, in particolare, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di rettifica nella quale sostiene che 24.hu Szerkesztősége ha riportato un fatto inesatto rendendo pubblica la dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale, mentre tale dichiarazione sarebbe erronea. 9 Ritenendo che 24.hu Szerkesztősége non avesse adempiuto all’obbligo di pubblicare la rettifica richiesta, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio. Tale giudice afferma che il procedimento deve essere riaperto, in quanto la sentenza da esso pronunciata, il 17 maggio 2024, è stata annullata per vizio di procedura. 10 Nell’atto introduttivo del ricorso, senza contestare che la dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale sia stata fedelmente riprodotta nell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede di ingiungere a 24.hu Szerkesztősége, conformemente alla normativa ungherese, di pubblicare una rettifica da cui risulti che 24.hu Szerkesztősége ha riportato un fatto inesatto pubblicando tale dichiarazione e che, al contrario, la verità è che egli non ha chiesto né all’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] né a un qualsiasi altro azionista, rappresentante o dipendente del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di consentire a un suo stretto familiare di investire nella società figlia di tale gruppo con sede in Ungheria. 11 A sua difesa, 24.hu Szerkesztősége sostiene che la dichiarazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce non già la comunicazione di un fatto, bensì l’espressione dell’opinione e del giudizio di valore di uno dei suoi giornalisti, il che sarebbe tutelato sul piano giuridico. Peraltro, 24.hu Szerkesztősége fa valere che l’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, una volta corredato della sua integrazione del 10 aprile 2024, esposta al punto 8 della presente sentenza, menzionava sia la domanda di rettifica del sig. [OSCURATO:PERSONA] sia l’illustrazione dei fatti da lui auspicata, in modo da offrire una visione d’insieme al lettore. 12 Il giudice del rinvio indica che, nell’ordinamento giuridico ungherese, la rettifica a mezzo stampa è uno strumento previsto dal diritto civile per tutelare i diritti della personalità e che è idoneo a porre efficacemente rimedio alle violazioni pubbliche di tali diritti. Può presentare una domanda di rettifica, entro un breve termine, qualunque persona riguardo alla quale sia stato affermato o riportato un fatto la cui veridicità non sia accertata o qualunque persona riguardo alla quale sono stati presentati in un contenuto mediatico dei fatti reali in modo inesatto. Se l’organo di stampa interessato non adempie al suo obbligo di rettifica, tale persona può far valere il suo diritto alla rettifica avviando un procedimento giurisdizionale. 13 Tale giudice precisa che gli elementi di valutazione da prendere in considerazione in sede di applicazione delle norme relative ai procedimenti di rettifica per mezzo stampa sono enunciati, per quanto riguarda le questioni pertinenti che riguardano la prova per la controversia di cui al procedimento principale, nel parere n. 14 PK della Kúria (Corte suprema, Ungheria), il quale è applicabile dal 1 o giugno 1984. Il giudice del rinvio indica che da tale parere risulta che, poiché è quantomeno molto difficile dimostrare un fatto negativo, spetta all’organo di stampa interessato dimostrare la veridicità dell’affermazione di fatto contestata contenuta nell’articolo di stampa di cui trattasi. Ciò varrebbe, in generale, anche quando tale articolo di stampa riproduce fedelmente un’affermazione di fatto o la dichiarazione di una persona o quando riporta un articolo di un altro organo di stampa. Siffatti principi sarebbero stati ripresi nella giurisprudenza, vincolante per i giudici ungheresi, che la Kúria (Corte suprema) ha elaborato a seguito del suo parere n. 14 PK. 14 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il fatto, come previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, di imporre ai media, in linea di principio, l’obbligo di dimostrare la veridicità di quanto riportato, nel caso in cui sia riportato un contenuto mediatico pubblicato sotto responsabilità editoriale in un altro Stato membro o nel caso della semplice comunicazione di quest’ultimo, sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 3 del regolamento 2024/1083, il quale imporrebbe, in particolare, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare il diritto dei destinatari di servizi di media di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti, e all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], il quale garantirebbe la libertà dei media e il loro pluralismo. 15 Il giudice del rinvio ritiene infatti che i procedimenti di rettifica a mezzo stampa siano procedimenti che costituiscono un’attuazione dell’articolo 3 del regolamento 2024/1083, cosicché sarebbe parimenti applicabile la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima. I principi e gli obiettivi di tale regolamento, in particolare, dovrebbero applicarsi a tali procedimenti, i quali costituiscono un elemento importante nella garanzia della libertà dei media, e il pluralismo dei media non può essere limitato per effetto di tali procedimenti. 16 Ciò premesso, detto giudice rileva che la data di pubblicazione dell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale è il 17 marzo 2024, mentre l’articolo 3 del regolamento 2024/1083, conformemente al suo articolo 29, è applicabile solo a partire dall’8 novembre 2024. Si porrebbe quindi la questione se l’applicazione di tale articolo nell’ambito della controversia principale equivalga a una sua applicazione retroattiva, che è vietata. 17 Inoltre, dall’articolo 2 TUE risulterebbe che l’Unione europea si fonda su valori, quali lo Stato di diritto, comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri in una società caratterizzata, in particolare, dalla giustizia. Nell’ambito del procedimento principale, mentre dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che uno Stato membro non può modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, sarebbe necessario stabilire se una delle possibili interpretazioni della normativa nazionale di cui trattasi comporti una siffatta regressione, pregiudicando il diritto dei cittadini di accedere a una pluralità di prodotti mediatici indipendenti. Pertanto, la competenza della Corte potrebbe essere stabilita anche indipendentemente dall’applicabilità dell’articolo 3 del regolamento 2024/1083 e potrebbe basarsi direttamente sulle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA]. 18 In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3 del [regolamento 2024/1083], applicabile a decorrere dall’8 novembre 2024, debba essere applicato da un giudice nazionale (…) dall’8 novembre 2024, considerando che l’articolo di stampa all’origine della controversia è stato pubblicato il 17 marzo 2024. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3 del [regolamento 2024/1083], in combinato disposto con il diritto alla libertà di espressione e di informazione garantito dall’articolo 11 della [[OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una rassegna stampa che riporti un contenuto mediatico pubblicato sotto responsabilità editoriale in un altro Stato membro, l’onere della prova imposto “in generale” all’organo di stampa relativamente ai fatti inclusi nel contenuto mediatico riportato non è conforme ai requisiti di [tale] articolo 3. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], la prassi di uno Stato membro secondo la quale un organo di stampa può presentare un articolo pubblicato su un altro organo di stampa di un altro Stato membro solo se tale organo di stampa è in grado di dimostrare la veridicità del contenuto informativo riportato, benché l’articolo di stampa indichi inequivocabilmente che si tratta di un contenuto informativo proveniente da altra fonte». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una controversia vertente su una domanda di rettifica a mezzo stampa, in forza della normativa di uno Stato membro, per quanto riguarda un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in un altro Stato membro, qualora tale articolo di stampa sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui tale articolo 3, conformemente all’articolo 29 di detto regolamento, è divenuto applicabile. 20 Occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, essa si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove, a meno che la nuova norma, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo. A tal riguardo, a differenza delle norme procedurali, che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore, le norme dell’Unione di diritto sostanziale, per garantire l’osservanza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretate nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico risulti chiaramente che va loro attribuito tale effetto (v. sentenze del 12 novembre 1981, [OSCURATO:PERSONA] e a., da 212/80 a 217/80 , EU:C:1981:270 , punti 9 e 10 , nonché del 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑645/19 , EU:C:2021:483 , punto 100 e giurisprudenza citata). 21 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre constatare, in primo luogo, che, da un lato, l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 costituisce una norma di diritto sostanziale, in quanto dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettano il diritto dei destinatari dei servizi di media di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti e garantiscono l’esistenza di condizioni quadro conformi a tale regolamento per salvaguardare tale diritto, a beneficio di un dibattito libero e democratico. 22 Dall’altro lato, l’articolo 29 del regolamento 2024/1083 prevede che quest’ultimo entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Poiché tale regolamento è stato pubblicato il 17 aprile 2024, esso è quindi entrato in vigore l’8 maggio successivo. Ciò premesso, tale articolo 29 stabilisce anche le condizioni di applicazione di detto regolamento nel tempo. A tal riguardo, l’articolo 29 enuncia che il medesimo regolamento si applica a decorrere dall’8 agosto 2025, pur prevedendo una data di applicazione distinta per talune delle sue disposizioni, tra cui il suo articolo 3, il quale è applicabile a decorrere dall’8 novembre 2024. 23 In secondo luogo, per quanto riguarda la controversia principale, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, in forza della normativa ungherese, il diritto alla rettifica a mezzo stampa mira a porre rimedio alle violazioni pubbliche dei diritti della personalità ed è direttamente connesso alla comunicazione, in relazione alla persona interessata, di un fatto, sia esso affermato o riportato, la cui veridicità non sia accertata, o di fatti che siano stati presentati in modo inesatto in un contenuto mediatico. 24 La situazione di cui trattasi nel procedimento principale è quindi definitivamente acquisita dal 17 marzo 2024, data della pubblicazione dell’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, senza che una siffatta constatazione possa essere rimessa in discussione dal ricorso giurisdizionale nel procedimento principale proposto al fine di far valere tale diritto alla rettifica a mezzo stampa (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑544/21 , EU:C:2022:843 , punto 23 ). 25 Ne consegue che, poiché tale situazione è definitivamente acquisita anteriormente alla data a partire dalla quale è applicabile l’articolo 3 del regolamento 2024/1083, tale articolo non si applica ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale. 26 Al fine di fornire una risposta pienamente utile al giudice del rinvio, il quale evoca l’eventuale applicazione dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA], occorre peraltro ricordare che, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 27 I diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [v. sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 , e del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media in una radiofrequenza), C‑92/23 , EU:C:2026:108 , punto 95 e giurisprudenza citata]. 28 Del resto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ove una situazione giuridica non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente a conoscere della stessa e le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] eventualmente invocate non possono, di per sé sole, fondare tale competenza (v. sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 22 , e del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13 , EU:C:2015:648 , punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Orbene, da un lato, come esposto al punto 25 della presente sentenza, l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 non è applicabile ratione temporis al procedimento principale. 30 Dall’altro lato, l’applicazione dell’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] a tale controversia non può essere fondata sulla mera invocazione, da parte del giudice del rinvio, dei valori sanciti all’articolo 2 TUE. Infatti, tale articolo 2 non può privare di qualsiasi effettività i limiti imposti all’ambito di applicazione delle altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], che si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri soltanto quando questi danno attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] stessa [v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria (Valori dell’Unione), C‑769/22 , EU:C:2026:326 , punto 550 ]. 31 In tali circostanze, poiché dalla decisione di rinvio non emerge alcun collegamento con altre disposizioni del diritto dell’Unione, si deve ritenere che l’articolo 11 della [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile al procedimento principale. 32 Sulla base dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento 2024/1083 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una controversia vertente su una domanda di rettifica a mezzo stampa, in forza della normativa di uno Stato membro, per quanto riguarda un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in un altro Stato membro, qualora tale articolo di stampa sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui tale articolo 3, conformemente all’articolo 29 di detto regolamento, è divenuto applicabile. Sulla seconda e sulla terza questione 33 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione. Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media), deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una controversia vertente su una domanda di rettifica a mezzo stampa, in forza della normativa di uno Stato membro, per quanto riguarda un articolo di stampa che riporta un fatto asseritamente inesatto contenuto in una pubblicazione apparsa in un altro Stato membro, qualora tale articolo di stampa sia stato pubblicato in data anteriore a quella in cui tale articolo 3, conformemente all’articolo 29 di detto regolamento, è divenuto applicabile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.