CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1973
Cassazione n. 46907/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1973 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/01/1969 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di furto aggravato loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del furto nell'ipotesi tentata; - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5 cod. pen.; - alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - I primi due motivi sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - il delitto dovesse considerarsi consumato posto che gli operanti, pur avendo monitorato la situazione, non erano in condizioni di intervenire in sicurezza per interrompere l'azione criminosa, fino a quando se ne era prospettata la possibilità, così che, in tale lasso di tempo, i prevenuti avevano acquisito l'autonoma disponibilità della refurtiva; - la contestata aggravante si fondava non solo sul tempo di notte ma anche sulla condizione di isolamento dell'azienda agricola in cui era avvenuto il fatto. 2 - Quanto al terzo motivo occorre ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre. 3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i/ ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Stefa3o /I DEPOS1 .