CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41012-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, derubricando la bancarotta fraudolenta documentale nel reato di cui all'art.217 co.3 RD 267/1941. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta semplice documentale, così come riqualificato dalla Corte d'appello — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso si compone di considerazioni teoriche, che però omettono di fronteggiare specificamente il dato cruciale della sentenza impugnata, ossia che l'imputato non aveva fornito alla curatela le scritture contabili, il che costituisce prova della loro mancata tenuta, salvo situazioni limite che avessero impedito la dovuta collaborazione con gli organi fallimentari, situazioni che però il ricorrente neanche deduce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4167/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41012/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 41012-2025 - Udienza del 11/03/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, derubricando la bancarotta fraudolenta documentale nel reato di cui all'art.217 co.3 RD 267/1941. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta semplice documentale, così come riqualificato dalla Corte d'appello — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso si compone di considerazioni teoriche, che però omettono di fronteggiare specificamente il dato cruciale della sentenza impugnata, ossia che l'imputato non aveva fornito alla curatela le scritture contabili, il che costituisce prova della loro mancata tenuta, salvo situazioni limite che avessero impedito la dovuta collaborazione con gli organi fallimentari, situazioni che però il ricorrente neanche deduce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M