CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38580/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 15/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 16/02/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, con riguardo al giudizio espresso circa l'attribuzione del fatto all'imputato, pur risultando l'uso del suo telefono cellulare ad opera di altri soggetti; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo e manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone l'argomento già posto a base dell'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 4) che ha collegato i due episodi di ricettazione dei titoli di credito, consegnati a due distinti esercenti commerciali (uno dei quali aveva riconosciuto l'imputato come colui che aveva consegnato l'assegno), desumendo tale dato dall'utilizzazione della medesima utenza cellulare in entrambi gli episodi e in difetto di allegazioni sulla mancata disponibilità dell'utenza da parte del ricorrente nel periodo in cui avvennero i fatti. Manifestamente infondata la censura riguardante il trattamento sanzionatorio, poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del pacifico insegnamento di legittimità che esclude la possibilità di riconoscere l'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, cod. pen. ove oggetto della ricettazione siano moduli di assegno in bianco, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità. (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, anche in relaizone all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4. cod. pen.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]