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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 43597/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite della questione inerente il ricorso; udito per i ricorrenti il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni di cui ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza 16.10.2019 della sentenza 9.11.2018 della Corte di appello di Lecce, sezione di- staccata di Taranto, confermava la sentenza 22.11.2016 dearibunale di Taranto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa ed alla pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e venduto sostanza stupefacente del tipo hashish da dicembre 2007 ad aprile 2008.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo un unico motivo, comune ad entrambi, di seguito sommariamente in- dicato.

2.1. Deducono, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, TU Stup. e 192, c.p.p., per la valutazione acritica ed asettica degli elementi di prova o indizianti raccolti a carico di ciascun ricorrente nonché per il correlato vizio di motivazione, quanto al diniego dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup., riconosciuto invece ai correi.

In sintesi, si censura la motivazione della sentenza in quanto avrebbe vio- lato quanto disposto dalla S.C. con la sentenza di annullamento senza misurarsi con quanto richiesto dalla stessa Corte iche aveva ritenuto viziata la sentenza per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, senza soprattutto tener conto del mo- desto quantitativo di stupefacente rinvenuto sugli stessi e sulla diversità di tratta- mento riservata ad altri correi cui detta ipotesi lieve era stata riconosciuta.

La / Corte d'appello, invece, valorizzando la parvenza di una gestione organizzata svi- luppata quasi con ruoli, lo avrebbe costituito/di fattoielemento presuntivo idoneo a giustificare il diniego dell'ipotesi lieve.

La contraddittorietà e illogicità della mo- tivazione emergerebbe in quanto la gestione organizzata non sarebbe ostativa, in assenza di elementi oggettivi idonei ad escluderla, per ricondurre i fatti all'ipotesi lieve, in quanto proprio agli stessi correi condannati per il medesimo reato ([OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia) detta ipotesi era stata riconosciuta e,\tacer d'altro, pur non essendo \ stata contestata l'ipotesi associativa, si rileva anche che l'art. 74, co. 6, TU Stup. ammette la possibilità di sussumere nell'ipotesi lieve anche il delitto associativo.

Dopo aver richiamato la vicenda processuale e le relative scansioni fattuali, la difesa evidenzia come la motivazione sulla responsabilità dei ricorrenti si sarebbe fondata su materiale indiziario non assistito dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, suscettibile di essere interpretato in maniera diversa da quella ope- rata dai giudici di merito.

In ogni caso, si verserebbe in un'ipotesi in cui pacifica- mente la giurisprudenza di legittimità ritiene sussumibilì i fatti nell'ipotesi lieve, citando giurisprudenza a sostegno (cfr. penultima pagina di entrambi i ricorsi), con conseguente nullità della sentenza.

3. Con ordinanza n. 20563 del 12.05.2022, dep. 26.05.2022, il Collegio, in diversa composizione, disponeva la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite, rile- vandosi un contrasto sulla questione "se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri".

4. Seguiva, in data 7.06.2022, la restituzione del ricorso a questa Sezione rimettente per la necessaria valutazione di questioni il cui esame, su indicazione del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, risultava preliminare a quello del contra- sto segnalato.

Segnatamente, il provvedimento presidenziale, per un verso, po- neva in luce che la fattispecie del comma 5 dell'ad 73 T.U.

Stup. fosse stata espressamente esclusa per tutti gli imputati dal giudice di primo grado; per altro verso, rilevava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla forma- zione del giudicato parziale per annullamento dell'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato !essendo necessaria la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, tra i quali lij rien- tra la configurazione giuridica.

Infine, il provvedimento di restituzione chiedeva di verificare l'effettiva rilevanza della questione rimessa alle Sezioni Unite, atteso che il perimetro tracciato nel giudizio rescindente riguardava esclusivi accertamenti di fatto, quindi propri del caso concreto, laddove invece la questione di puro diritto rimessa atteneva alla teoria generale del concorso di persone nel reato.

5. In data 1.09.2022 perveniva istanza di trattazione orale, accolta con provvedimento del Presidente titolare del 5.09.2022.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, trattati in presenza ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integrazioni, sono manifestamente infondati.

2. Proprio nel dare seguito alle verifiche richieste dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento di restituzione (che, lo si noti per completezza, è atto di pro- duzione interna con funzione ricognitiva e di indirizzo, privo di efficacia vincolante in quanto non destinato ad affermare un principio di diritto: Sez. 2, n. 33483 del 18/06/2019 - dep. 24/07/2019, Rv. 277025 - 03), ritiene il Collegio che non sia possibile instaurare un valido rapporto processuale idoneo a dichiarare la prescri- zione maturata (con 'particolare riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA]), atteso che la posi- zione dei due imputati nei cui confronti è stato disposto il proscioglimento per intervenuta prescrizione, risultava diversa da quella degli attuali ricorrenti.

In particolare, dalla prima sentenza d'appello emessa in data 22.11.2016 risulta chiaramente che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia sono stati prosciolti dal reato ascritto (art. 73, comma quarto, TU Stup., senza che fosse stata dunque ricono- sciuta l'ipotesi lieve di cui al comma quinto della citata disposizione), per essere alla data della predetta sentenza maturato il termine massimo di prescrizione del reato, fissato ex lege in anni sette e mesi sei (la pena massima per tale reato è infatti di anni 6 di reclusione), termine quindi maturato in relazione alla più remota data di contestazione (1.12.2007) in data 1.06.2015, e in relazione alla più ravvi- cinata data di contestazione (1.04.2008), in data 1.10.2015.

Diversamente, per quanto riguarda la posizione processuale degli attuali ricorrenti, si rileva che, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], al medesimo era stata contestata ed applicata la recidiva ex art. 99, comma terzo, cod. pen., con la conseguenza che il termine di prescrizione massima del reato di cui all'art. 73, comma quarto, TU Stup., in relazione alla più remota data di contestazione (1.12.2007) si è prescritto alla data del 1.06.2021, mentre, in relazione alla più ravvicinata data di contestazione (1.04.2008), si è estinto per prescrizione in data 1.10.2021 (anni 6, aumentato della metà ex art. 99, comma terzo, cod. pen., ad anni 9, ulteriormente aumentato della metà ex art. 161, comma secondo, cod. pen., di anni 4 e mesi 6, e, quindi, complessivamente di anni 13 e mesi 6), dunque in date successive alla sentenza d'appello (26.02.2021).

Quanto, invece, alla posizione del Ruta, al medesimo era stata contestata ed applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il termine di prescrizione massima del reato di cui all'art. 73, comma quarto, TU Stup., in relazione alla più remota data di contestazione (1.12.2007) si pre- scriverà alla data del 1.08.2024, mentre, in relazione alla più ravvicinata data di contestazione (1.04.2008), si prescriverà in data 1.12.2024 (anni 6, aumentato di 2/3 ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ad anni 10, ulteriormente aumentato di 2/3 ex art. 161, comma secondo, cod. pen., di anni 6 e mesi 8, e, quindi, com- plessivamente di anni 16 e mesi 8).

Pacifico, dunque, è che, da un lato, il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma quarto, TU Stup. non fosse estinto per prescrizione, per nessuno degli attuali ricorrenti, alla data della sentenza impugnata (26.02.2021), ma, soprattutto, dall'altro, che nessuno degli imputati prosciolti ([OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia) avesse avuto riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinto, TU Stup., conseguendone, dunque, l'irrilevanza, agli effetti della decisione del pre- sente ricorso, dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale, evidenziato nel prov- vedimento presidenziale di restituzione, in ordine alla formazione del giudicato parziale per annullamento dell'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non essendo stata, infatti, operata alcuna riqualificazione giuridica, essendo interve- nuta la condanna degli attuali ricorrenti (ed essendo intervenuto il proscioglimento per prescrizione dei due concorrenti in appello) sempre per lo stesso titolo di reato, ossia l'art. 73, comma quarto, TU Stup.

3. Tanto premesso, è agevole clunrizon evidenziare come tutti i motivi dei ricorsi, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, dovendosi concludere quindi in favore dell'assenza delle doglianze la- mentate dai ricorrenti, i quali non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente alle censure, si presenta coerente e priva di qual- siasi aporia logica non incorrendo in alcuna delle lacune evidenziate, attesa la puntualità e completezza, nonché conformità ai principi vigenti in materia del per- corso argomentativo del giudice.

4. Invero, come più volte osservato da questa Corte, in tema di prova in- diziaria, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245880 - 01; Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Rv. br:oe-Lec.)-- \ 243508 - 01). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità quindi limita la li=ai cognizione alla verifica delle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi e della comple- tezza, della correttezza, della logicità del ragionamento seguito e delle argomen- tazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non anche un nuovo ac- certamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice di merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Rv. 258677 - 01).

Invero, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità dal punto di vista contenutistico, ~di fatto da questa Corte una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella offerta dai Giudici di merito, evidenziando incertezze ed imprecisioni la cui valutazione — di fronte ad un costrutto non manifestamente illogico offerto dalla Corte distrettuale — prescinde dall'ambito cognitivo dei giudici aditi.

A questo proposito, si ribadisce il principio secondo cui, nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valuta- zione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566 - 01).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo, il sindacato deman- dato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomen- tazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizioidenunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi para- metri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggior- mente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot- tati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).5.

La Corte d'appello di Lecce, nel giudizio di rinvio, tenendo in debito conto il principio posto alla base della pronuncia che annullava la precedente statuizione della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per cui l'esclusione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U.

Stup., fosse avvenuta "senza dare conto dell'effettiva potenzialità diffusiva illecita delle condotte conte- state ai due imputati e alla loro concreta rete organizzata di riferimento, alla luce del contesto di spaccio di quantitativi di sostanza stupefacente di per sé non ele- vati", nonché ricordando che la questione circa l'applicabilità o meno della norma non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con una valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze, ha osservato come gli elementi tratti dall'istruttoria dibattimentale, incentrati sulle intercettazioni telefo- niche -alcune delle quali riportate in motivazione-, hanno portato alla luce l'esi- stenza di un'attività di spaccio reiterata nel tempo e ben strutturata, attraverso la ripartizione di ruoli e compiti.

Oggetto di attenzione del giudice di merito - cui veniva demandato, come colto nel provvedimento di restituzione del Presidente [OSCURATO:PERSONA], un accertamento di fatto e non di diritto - è stata quindi la ripetitività e continuità delle forniture, l'utilizzazione degli altri due correi che affiancavano il [OSCURATO:PERSONA] nella vendita al minut°ta riprova della disponibilità di elevati quantitativi di sostanza stupefacente.

Tale ultima affermazione, data l'ignoranza del dato ponderale delle singole ces- sioni, è ragionevolmente dedotta dalla Corte territoriale dalle dimensioni dello spaccio ricostruito su piazza [OSCURATO:PERSONA], escludendo che la distribuzione non potesse essere di minima entità, improvvisata o occasionale con tanto di elevato grado di diffusione e penetrazione nel mercato degli stupefacenti.

A ciò si aggiun- gano le intercettazioni dalle quali si desumeva l'esistenza di un'attività "ben strut- turata, nient'affatto isolata, con ripartizione di ruoli e con disponibilità di luoghi deputati al taglio e alla preparazione delle dosi nonché l'occultamento delle forni- ture".

Una condotta, quindi, dotata di un notevole grado di offensività dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice.

6. Da un'attenta lettura della motivazione, si evince altresì il ruolo che la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto di attribuire agli odierni ricorrenti, figurando come organizzatori anziché come semplici collaboratori per la vendita al minuto, quali invece i correi separatamente giudicati.

Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata, che erano Ruta e [OSCURATO:PERSONA] a gestire le forniture: più correttamente il primo provvedeva all'approvvigionamento e, il secondo, una volta ricevuta la so- stanza, si dedicava alla vendita avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia il quali facevano pur sempre capo al [OSCURATO:PERSONA], tanto che a quest'ultimo dovevano essere restituiti i proventi una volta piazzata la merce.

In conclusione, il giudice d'appello riteneva gli imputati a capo di "un'attività di spaccio di hashish sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA] che non vedeva soluzioni di continuità e che riusciva a soddisfare stabilmente una pluralità di acquirenti" Sulla scia di tali considerazioni, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha escluso la possibilità di qualificare il fatto in termini di lieve entità.

7. Si tratta di motivazione conforme ai criteri indicati sia nella pronuncia rescindente che dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Un., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo; Sez.

Un., n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911), per- ché frutto di una valutazione non atomistica di mezzi, modalità e circostanze e pertanto immune dall'illogicità e contraddittorietà denunciate.

I ricorrenti, non si confrontano con questa complessiva e articolata argo- mentazione proponendo una lettura alternativa delle circostanze fattuali emerse del caso di specie, quindi articolando il motivo in fatto, in quanto tale non valuta- bile in sede di legittimità.

A ciò si aggiunga, come già supra anticipato, che non trova riscontro in atti quanto dedotto in ordine al riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 TU Stup. per le posizioni degli altri due coimputati prosciolti.

Tale assunto trova conferma nello stesso principio esposto in sede di annullamento con rinvio laddove la sentenza rescindente omette ogni riferimento ad una possibile disparità di trat- tamento dei ricorrenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia, essendosi limitata la prima sentenza d'appello (22.11.2016) alla declaratoria di prescrizione per il reato con- testato (art. 73, comma quarto, TU Stup.).

8. Prive di pregio sono, infine! le specifiche doglianze con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], afferenti alla assenza di materiale probatorio a seguito della sentenza di patteggiamento per i fatti del 19 febbraio 2008, circostanze sulle quali si è già espressa la quarta sezione della Suprema Corte con la sentenza rescin- dente, concludendo per la manifesta inammissibilità per le ragioni ivi esposte ("Nel prosieguo dell'attività investigativa risultava che il [OSCURATO:PERSONA] continuava ad avere contatti, anche telefonici, con [OSCURATO:PERSONA] che risultava essere il suo fornitore di droga e con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] i quali provvedevano allo spaccio al minuto, nel centro di [OSCURATO:PERSONA], a terzi acquirenti, di cui alcuni erano abituali clienti.

I giudici di merito hanno ritenuto comprovate, a carico degli imputati, le condotte loro contestate, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale per Cui la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non solo dal sequestro o dal rinvenimento delle stesse ma anche da altre fonti probatorie, quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni, adeguatamente vagliato (Sez. 2, n. 19712 del 26/02/2015, Rv. 263544).

È opportuno soggiungere, in ordine al significato da attribuirsi ai dialoghi intercettati, come l'interpretazione delle conversazioni registrate non possa for- mare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263715).

È invero pacifico che il significato da attribuirsi ai dialo- ghi intercettati costituisca valutazione di merito insindacabile in Cassazione, ove sorretta da adeguata motivazione, potendo la censura di diritto riguardare soltanto la correttezza logica dei criteri interpretativi.

Ne consegue che le valutazioni effet- tuate dai giudici di merito sul contenuto delle conversazioni intercettate risultano censurabili in sede di legittimità solo se si fondino su criteri interpretativi inaccet- tabili o quando siano applicati in modo scorretto tali criteri, ovvero su ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.")

9. Alla dichiarazione di inammissibilità di ciascun ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di ele- menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

10. Non rileva, infine, la circostanza che, per il [OSCURATO:PERSONA], il reato, come visto in precedenza, siasi estinto per prescrizione successivamente alla sentenza d'ap- pello emessa in data 26.02.2021.

Pacifico, infatti, è il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite della questione inerente il ricorso; udito per i ricorrenti il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni di cui ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con sentenza 16.10.2019 della sentenza 9.11.2018 della Corte di appello di Lecce, sezione di- staccata di Taranto, confermava la sentenza 22.11.2016 dearibunale di Taranto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa ed alla pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e venduto sostanza stupefacente del tipo hashish da dicembre 2007 ad aprile 2008. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo un unico motivo, comune ad entrambi, di seguito sommariamente in- dicato. 2.1. Deducono, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, TU Stup. e 192, c.p.p., per la valutazione acritica ed asettica degli elementi di prova o indizianti raccolti a carico di ciascun ricorrente nonché per il correlato vizio di motivazione, quanto al diniego dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup., riconosciuto invece ai correi. In sintesi, si censura la motivazione della sentenza in quanto avrebbe vio- lato quanto disposto dalla S.C. con la sentenza di annullamento senza misurarsi con quanto richiesto dalla stessa Corte iche aveva ritenuto viziata la sentenza per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, senza soprattutto tener conto del mo- desto quantitativo di stupefacente rinvenuto sugli stessi e sulla diversità di tratta- mento riservata ad altri correi cui detta ipotesi lieve era stata riconosciuta. La / Corte d'appello, invece, valorizzando la parvenza di una gestione organizzata svi- luppata quasi con ruoli, lo avrebbe costituito/di fattoielemento presuntivo idoneo a giustificare il diniego dell'ipotesi lieve. La contraddittorietà e illogicità della mo- tivazione emergerebbe in quanto la gestione organizzata non sarebbe ostativa, in assenza di elementi oggettivi idonei ad escluderla, per ricondurre i fatti all'ipotesi lieve, in quanto proprio agli stessi correi condannati per il medesimo reato ([OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia) detta ipotesi era stata riconosciuta e,\tacer d'altro, pur non essendo \ stata contestata l'ipotesi associativa, si rileva anche che l'art. 74, co. 6, TU Stup. ammette la possibilità di sussumere nell'ipotesi lieve anche il delitto associativo. Dopo aver richiamato la vicenda processuale e le relative scansioni fattuali, la difesa evidenzia come la motivazione sulla responsabilità dei ricorrenti si sarebbe fondata su materiale indiziario non assistito dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, suscettibile di essere interpretato in maniera diversa da quella ope- rata dai giudici di merito. In ogni caso, si verserebbe in un'ipotesi in cui pacifica- mente la giurisprudenza di legittimità ritiene sussumibilì i fatti nell'ipotesi lieve, citando giurisprudenza a sostegno (cfr. penultima pagina di entrambi i ricorsi), con conseguente nullità della sentenza. 3. Con ordinanza n. 20563 del 12.05.2022, dep. 26.05.2022, il Collegio, in diversa composizione, disponeva la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite, rile- vandosi un contrasto sulla questione "se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri". 4. Seguiva, in data 7.06.2022, la restituzione del ricorso a questa Sezione rimettente per la necessaria valutazione di questioni il cui esame, su indicazione del Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, risultava preliminare a quello del contra- sto segnalato. Segnatamente, il provvedimento presidenziale, per un verso, po- neva in luce che la fattispecie del comma 5 dell'ad 73 T.U. Stup. fosse stata espressamente esclusa per tutti gli imputati dal giudice di primo grado; per altro verso, rilevava l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla forma- zione del giudicato parziale per annullamento dell'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato !essendo necessaria la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, tra i quali lij rien- tra la configurazione giuridica. Infine, il provvedimento di restituzione chiedeva di verificare l'effettiva rilevanza della questione rimessa alle Sezioni Unite, atteso che il perimetro tracciato nel giudizio rescindente riguardava esclusivi accertamenti di fatto, quindi propri del caso concreto, laddove invece la questione di puro diritto rimessa atteneva alla teoria generale del concorso di persone nel reato. 5. In data 1.09.2022 perveniva istanza di trattazione orale, accolta con provvedimento del Presidente titolare del 5.09.2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati in presenza ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integrazioni, sono manifestamente infondati. 2. Proprio nel dare seguito alle verifiche richieste dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento di restituzione (che, lo si noti per completezza, è atto di pro- duzione interna con funzione ricognitiva e di indirizzo, privo di efficacia vincolante in quanto non destinato ad affermare un principio di diritto: Sez. 2, n. 33483 del 18/06/2019 - dep. 24/07/2019, Rv. 277025 - 03), ritiene il Collegio che non sia possibile instaurare un valido rapporto processuale idoneo a dichiarare la prescri- zione maturata (con 'particolare riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA]), atteso che la posi- zione dei due imputati nei cui confronti è stato disposto il proscioglimento per intervenuta prescrizione, risultava diversa da quella degli attuali ricorrenti. In particolare, dalla prima sentenza d'appello emessa in data 22.11.2016 risulta chiaramente che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia sono stati prosciolti dal reato ascritto (art. 73, comma quarto, TU Stup., senza che fosse stata dunque ricono- sciuta l'ipotesi lieve di cui al comma quinto della citata disposizione), per essere alla data della predetta sentenza maturato il termine massimo di prescrizione del reato, fissato ex lege in anni sette e mesi sei (la pena massima per tale reato è infatti di anni 6 di reclusione), termine quindi maturato in relazione alla più remota data di contestazione (1.12.2007) in data 1.06.2015, e in relazione alla più ravvi- cinata data di contestazione (1.04.2008), in data 1.10.2015. Diversamente, per quanto riguarda la posizione processuale degli attuali ricorrenti, si rileva che, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], al medesimo era stata contestata ed applicata la recidiva ex art. 99, comma terzo, cod. pen., con la conseguenza che il termine di prescrizione massima del reato di cui all'art. 73, comma quarto, TU Stup., in relazione alla più remota data di contestazione (1.12.2007) si è prescritto alla data del 1.06.2021, mentre, in relazione alla più ravvicinata data di contestazione (1.04.2008), si è estinto per prescrizione in data 1.10.2021 (anni 6, aumentato della metà ex art. 99, comma terzo, cod. pen., ad anni 9, ulteriormente aumentato della metà ex art. 161, comma secondo, cod. pen., di anni 4 e mesi 6, e, quindi, complessivamente di anni 13 e mesi 6), dunque in date successive alla sentenza d'appello (26.02.2021). Quanto, invece, alla posizione del Ruta, al medesimo era stata contestata ed applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il termine di prescrizione massima del reato di cui all'art. 73, comma quarto, TU Stup., in relazione alla più remota data di contestazione (1.12.2007) si pre- scriverà alla data del 1.08.2024, mentre, in relazione alla più ravvicinata data di contestazione (1.04.2008), si prescriverà in data 1.12.2024 (anni 6, aumentato di 2/3 ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ad anni 10, ulteriormente aumentato di 2/3 ex art. 161, comma secondo, cod. pen., di anni 6 e mesi 8, e, quindi, com- plessivamente di anni 16 e mesi 8). Pacifico, dunque, è che, da un lato, il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma quarto, TU Stup. non fosse estinto per prescrizione, per nessuno degli attuali ricorrenti, alla data della sentenza impugnata (26.02.2021), ma, soprattutto, dall'altro, che nessuno degli imputati prosciolti ([OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia) avesse avuto riconosciuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinto, TU Stup., conseguendone, dunque, l'irrilevanza, agli effetti della decisione del pre- sente ricorso, dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale, evidenziato nel prov- vedimento presidenziale di restituzione, in ordine alla formazione del giudicato parziale per annullamento dell'esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non essendo stata, infatti, operata alcuna riqualificazione giuridica, essendo interve- nuta la condanna degli attuali ricorrenti (ed essendo intervenuto il proscioglimento per prescrizione dei due concorrenti in appello) sempre per lo stesso titolo di reato, ossia l'art. 73, comma quarto, TU Stup. 3. Tanto premesso, è agevole clunrizon evidenziare come tutti i motivi dei ricorsi, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, dovendosi concludere quindi in favore dell'assenza delle doglianze la- mentate dai ricorrenti, i quali non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, contrariamente alle censure, si presenta coerente e priva di qual- siasi aporia logica non incorrendo in alcuna delle lacune evidenziate, attesa la puntualità e completezza, nonché conformità ai principi vigenti in materia del per- corso argomentativo del giudice. 4. Invero, come più volte osservato da questa Corte, in tema di prova in- diziaria, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245880 - 01; Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Rv. br:oe-Lec.)-- \ 243508 - 01). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità quindi limita la li=ai cognizione alla verifica delle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi e della comple- tezza, della correttezza, della logicità del ragionamento seguito e delle argomen- tazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non anche un nuovo ac- certamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice di merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Rv. 258677 - 01). Invero, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità dal punto di vista contenutistico, ~di fatto da questa Corte una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella offerta dai Giudici di merito, evidenziando incertezze ed imprecisioni la cui valutazione — di fronte ad un costrutto non manifestamente illogico offerto dalla Corte distrettuale — prescinde dall'ambito cognitivo dei giudici aditi. A questo proposito, si ribadisce il principio secondo cui, nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valuta- zione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566 - 01). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo, il sindacato deman- dato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomen- tazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizioidenunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi para- metri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggior- mente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot- tati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).5. La Corte d'appello di Lecce, nel giudizio di rinvio, tenendo in debito conto il principio posto alla base della pronuncia che annullava la precedente statuizione della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto per cui l'esclusione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., fosse avvenuta "senza dare conto dell'effettiva potenzialità diffusiva illecita delle condotte conte- state ai due imputati e alla loro concreta rete organizzata di riferimento, alla luce del contesto di spaccio di quantitativi di sostanza stupefacente di per sé non ele- vati", nonché ricordando che la questione circa l'applicabilità o meno della norma non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con una valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze, ha osservato come gli elementi tratti dall'istruttoria dibattimentale, incentrati sulle intercettazioni telefo- niche -alcune delle quali riportate in motivazione-, hanno portato alla luce l'esi- stenza di un'attività di spaccio reiterata nel tempo e ben strutturata, attraverso la ripartizione di ruoli e compiti. Oggetto di attenzione del giudice di merito - cui veniva demandato, come colto nel provvedimento di restituzione del Presidente [OSCURATO:PERSONA], un accertamento di fatto e non di diritto - è stata quindi la ripetitività e continuità delle forniture, l'utilizzazione degli altri due correi che affiancavano il [OSCURATO:PERSONA] nella vendita al minut°ta riprova della disponibilità di elevati quantitativi di sostanza stupefacente. Tale ultima affermazione, data l'ignoranza del dato ponderale delle singole ces- sioni, è ragionevolmente dedotta dalla Corte territoriale dalle dimensioni dello spaccio ricostruito su piazza [OSCURATO:PERSONA], escludendo che la distribuzione non potesse essere di minima entità, improvvisata o occasionale con tanto di elevato grado di diffusione e penetrazione nel mercato degli stupefacenti. A ciò si aggiun- gano le intercettazioni dalle quali si desumeva l'esistenza di un'attività "ben strut- turata, nient'affatto isolata, con ripartizione di ruoli e con disponibilità di luoghi deputati al taglio e alla preparazione delle dosi nonché l'occultamento delle forni- ture". Una condotta, quindi, dotata di un notevole grado di offensività dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice. 6. Da un'attenta lettura della motivazione, si evince altresì il ruolo che la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto di attribuire agli odierni ricorrenti, figurando come organizzatori anziché come semplici collaboratori per la vendita al minuto, quali invece i correi separatamente giudicati. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata, che erano Ruta e [OSCURATO:PERSONA] a gestire le forniture: più correttamente il primo provvedeva all'approvvigionamento e, il secondo, una volta ricevuta la so- stanza, si dedicava alla vendita avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia il quali facevano pur sempre capo al [OSCURATO:PERSONA], tanto che a quest'ultimo dovevano essere restituiti i proventi una volta piazzata la merce. In conclusione, il giudice d'appello riteneva gli imputati a capo di "un'attività di spaccio di hashish sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA] che non vedeva soluzioni di continuità e che riusciva a soddisfare stabilmente una pluralità di acquirenti" Sulla scia di tali considerazioni, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha escluso la possibilità di qualificare il fatto in termini di lieve entità. 7. Si tratta di motivazione conforme ai criteri indicati sia nella pronuncia rescindente che dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo; Sez. Un., n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911), per- ché frutto di una valutazione non atomistica di mezzi, modalità e circostanze e pertanto immune dall'illogicità e contraddittorietà denunciate. I ricorrenti, non si confrontano con questa complessiva e articolata argo- mentazione proponendo una lettura alternativa delle circostanze fattuali emerse del caso di specie, quindi articolando il motivo in fatto, in quanto tale non valuta- bile in sede di legittimità. A ciò si aggiunga, come già supra anticipato, che non trova riscontro in atti quanto dedotto in ordine al riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 TU Stup. per le posizioni degli altri due coimputati prosciolti. Tale assunto trova conferma nello stesso principio esposto in sede di annullamento con rinvio laddove la sentenza rescindente omette ogni riferimento ad una possibile disparità di trat- tamento dei ricorrenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e D'Ischia, essendosi limitata la prima sentenza d'appello (22.11.2016) alla declaratoria di prescrizione per il reato con- testato (art. 73, comma quarto, TU Stup.). 8. Prive di pregio sono, infine! le specifiche doglianze con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], afferenti alla assenza di materiale probatorio a seguito della sentenza di patteggiamento per i fatti del 19 febbraio 2008, circostanze sulle quali si è già espressa la quarta sezione della Suprema Corte con la sentenza rescin- dente, concludendo per la manifesta inammissibilità per le ragioni ivi esposte ("Nel prosieguo dell'attività investigativa risultava che il [OSCURATO:PERSONA] continuava ad avere contatti, anche telefonici, con [OSCURATO:PERSONA] che risultava essere il suo fornitore di droga e con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] i quali provvedevano allo spaccio al minuto, nel centro di [OSCURATO:PERSONA], a terzi acquirenti, di cui alcuni erano abituali clienti. I giudici di merito hanno ritenuto comprovate, a carico degli imputati, le condotte loro contestate, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale per Cui la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non solo dal sequestro o dal rinvenimento delle stesse ma anche da altre fonti probatorie, quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni, adeguatamente vagliato (Sez. 2, n. 19712 del 26/02/2015, Rv. 263544). È opportuno soggiungere, in ordine al significato da attribuirsi ai dialoghi intercettati, come l'interpretazione delle conversazioni registrate non possa for- mare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263715). È invero pacifico che il significato da attribuirsi ai dialo- ghi intercettati costituisca valutazione di merito insindacabile in Cassazione, ove sorretta da adeguata motivazione, potendo la censura di diritto riguardare soltanto la correttezza logica dei criteri interpretativi. Ne consegue che le valutazioni effet- tuate dai giudici di merito sul contenuto delle conversazioni intercettate risultano censurabili in sede di legittimità solo se si fondino su criteri interpretativi inaccet- tabili o quando siano applicati in modo scorretto tali criteri, ovvero su ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.") 9. Alla dichiarazione di inammissibilità di ciascun ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di ele- menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 10. Non rileva, infine, la circostanza che, per il [OSCURATO:PERSONA], il reato, come visto in precedenza, siasi estinto per prescrizione successivamente alla sentenza d'ap- pello emessa in data 26.02.2021. Pacifico, infatti, è il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sentenza Cassazione n. 43597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris