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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13074/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )2( [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Ce ,r:e d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale era statc (ondannato, alla pena di mesi sei di reclusione e € 800 di multa, in relazione al reato di cui all'a -t 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 530 :il bashish.

La, Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazioneig atenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, il secondo motivo il vizio di motivazions in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prEiv3lente sulla recidiva infraquinquennale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente cptripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ben ,;irgomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, la finalità di uso non escllusivamente personale tenuto conto del rinvenimento di materiale per il confezionamento, di un bilancino e della suddivisione in dosi.

Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva infraquinquennale, la corte territoriale ha espresso un giudizio che fa leva sulla preininenza dei precedenti specifici e alla luce di ciò ha ritenuto congruo il bilanciamento operate i i termini di equivalenza.

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto 3 dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta ste ,;sa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01).

Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo del maggior peso dei precedenti specifici/ motivazione che non è manifestamente illogica.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 6:16 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, an e a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p -ocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )2( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Ce ,r:e d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale era statc (ondannato, alla pena di mesi sei di reclusione e € 800 di multa, in relazione al reato di cui all'a -t 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 530 :il bashish. La, Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazioneig atenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, il secondo motivo il vizio di motivazions in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prEiv3lente sulla recidiva infraquinquennale. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente cptripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ben ,;irgomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, la finalità di uso non escllusivamente personale tenuto conto del rinvenimento di materiale per il confezionamento, di un bilancino e della suddivisione in dosi. Quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva infraquinquennale, la corte territoriale ha espresso un giudizio che fa leva sulla preininenza dei precedenti specifici e alla luce di ciò ha ritenuto congruo il bilanciamento operate i i termini di equivalenza. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto 3 dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta ste ,;sa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo del maggior peso dei precedenti specifici/ motivazione che non è manifestamente illogica. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 6:16 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, an e a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p -ocessuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammend
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