CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 5633 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro AGENZIA delle ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 439/2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma - tra gli altri - l'Agenzia delle Entrate. Premetteva che in data 4/5.12.1982 aveva subito un furto di titoli di Stato del valore nominale di oltre lire 15.000.000.000; che successivamente aveva ottenuto dal Ministero del Tesoro il rimborso del capitale, delle cedole e degli interessi relativi al periodo intercorso tra il termine di scadenza dei titoli ed il termine di prescrizione. Premetteva che la sottoposizione a tassazione degli interessi rimborsati aveva comportato il versamento di I.R.PE.G. superiore al dovuto per un importo di lire 5.202.907.810 (euro 2.687.077,63) ed il versamento di I.LO.R. superiore al dovuto per un importo di lire 2.278.029.906 (euro 1.176.504,26). Indi esponeva che il 31.7.1997 aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso; che con nota del 17.7.2002 la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che gli interessi erano esenti da imposte, tant'è che con atto del 22.1.2003 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4 aveva riconosciuto il diritto al rimborso. Chiedeva, attesi i vani reiterati solleciti di pagamento, che l'Agenzia delle Entrate fosse condannata a corrisponderle la complessiva somma di euro 3.863.581,89, oltre interessi e risarcimento del danno sofferto. 2. [OSCURATO:SOCIETA] l'Agenzia delle Entrate. Eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, siccome la controversia era devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. Evidenziava a tal proposito che in data 6.12.2006 l'Ufficio di Roma 4 aveva emanato un espresso provvedimento di diniego della richiesta di rimborso ed aveva revocato il precedente atto del 22.1.2003. 3. Con sentenza n. 683/2011 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannava l'attrice a rimborsare a controparte le spese di lite. 4. Proponeva appello la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] l'Agenzia delle Entrate. 5. Con sentenza 439/2016 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Premetteva la corte, in aderenza all'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni unite di questa Corte, che il diritto al rimborso di tributi versati ed asseritamente non dovuti è devoluto alla cognizione del giudice tributario, qualora l'Erario contesti il diritto al rimborso. Indi esponeva che la nota del 17.7.2002 si risolveva nella manifestazione di un parere da parte dell'Agenzia delle Entrate. Esponeva altresì che la successiva nota del 22.1.2003 aveva, a sua volta, valenza di una missiva interlocutoria. Esponeva dunque che il diritto al rimborso non poteva considerarsi fatto pacifico, sicché la res litigiosa non concerneva un mero indebito oggettivo. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]"; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 7. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del dec. Igs. n.546/1992 e dell'art. 5 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ. Deduce che con la nota del 17.7.2002 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto in astratto il diritto al rimborso e con la successiva nota del 22.1.2003 ha accolto l'istanza di rimborso. Deduce quindi che la controversia non concerne né l'an né il quantum del credito d'imposta ma soltanto la sua liquidazione, sicché spetta alla cognizione del giudice ordinario. Deduce al contempo che la giurisdizione si determina alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'introduzione della domanda, sicché non hanno rilievo i successivi mutamenti. Deduce quindi che il successivo provvedimento di diniego assunto dall'Agenzia delle Entrate in data 6.12.2006, successivamente all'introduzione del giudizio, è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della giurisdizione. 9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. Deduce che la Corte di Roma, allorché ha reputato che la nota del 17.7.2002 non ha natura di riconoscimento di debito e che la successiva nota del 22.1.2003 ha natura di missiva meramente interlocutoria, ne ha fornito una interpretazione contraria al tenore letterale e contraria a buona fede, parametri ernneneutici senz'altro applicabili pur ai fini dell'interpretazione degli atti amministrativi. Deduce che la mera lettura della nota del 22.1.2003 depone nel senso che l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza dell'istanza di rimborso ed ha accolto la medesima istanza.z 10. Si giustifica la disamina contestuale dei motivi di ricorso; difatti, anche il primo mezzo di impugnazione veicola, in fondo, una quaestio ermeneutica, seppur quale premessa dell' "error" denunciato in punto di giurisdizione; del resto, l'assunto prospettato in fine con il primo mezzo ("l'Agenzia delle Entrate (...), con la successiva nota del 22.1.2003, ha accolto l'istanza di rimborso (...)": così ricorso, pagg. 15 - 16) corrisponde esattamente all'assunto prospettato in fine con il secondo mezzo ("in altri termini, con tale nota l'Amministrazione ha accolto la domanda di rimborso della Banca (...)": così ricorso, pag. 23). In ogni caso ambedue i motivi di impugnazione sono da respingere. 11. Va in premessa ribadita l'elaborazione delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 12.1.2022, n. 761; Cass. sez. un.7.5.2021, n. 12150). 12. In questo quadro si impone una puntualizzazione aggiuntiva. Ossia la puntualizzazione secondo cui l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovvero di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al s'? giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli artt. 1362,2° co., 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione; in tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (cfr. Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367; Cass. sez. lav. 2.4.2013, n. 7982). 13. Orbene negli esposti termini si reputa quanto segue. 14. In primo luogo, l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Roma è immune da vizi suscettibili di assumere rilievo in rapporto alla (novella) previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Più esattamente, è da escludere che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite, possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum. Segnatamente la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Dapprima, invero, ha chiarito le ragioni per cui la nota del 17.7.2002 non aveva natura di riconoscimento di debito, siccome non era indirizzata al preteso creditore e non recava indicazione del quantum, sicché si risolveva nella manifestazione di un parere da parte dell'Agenzia delle Entrate circa il regime fiscale degli interessi riconosciuti alla "[OSCURATO:SOCIETA]" ai sensi della legge n. 313 del 1993 (cfr. sentenza d'appello, pag. 4). Dipoi, invero, ha chiarito le ragioni per cui la successiva nota del 22.1.2003 - letta nella sua interezza - non aveva valenza di accoglimento dell'istanza di rimborso, siccome la medesima istanza non era stata esaminata in modo approfondito e definitivo ("essendo preceduta da altre in lavorazione": così sentenza d'appello, pag. 5), sicché aveva valenza di una missiva interlocutoria. 15. In secondo luogo, l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Roma è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio ermeneutico legale. Segnatamente è in toto ingiustificata e la pretesa violazione dell'art. 1362 cod. civ. e la pretesa violazione dell'art. 1366 cod. civ., cioè - a tal ultimo riguardo - della regola dell'interpretazione secondo buona fede. 16. A riscontro della congruenza e dell'ineccepibilità dell'interpretazione patrocinata dalla Corte di Roma e della correttezza dei postulati che la corte territoriale ne ha tratto - la spettanza del rimborso non poteva considerarsi "fatto pacifico ed irretrattabile tra le parti" (così sentenza d'appello, pag. 5), sì che difettava la giurisdizione dell'a.g.o. - un'ulteriore circostanza va debitamente posta in risalto. Con nota n. 52578 in data 19.7.2006, in epoca dunque antecedente all'instaurazione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prime cure, del presente giudizio, la Ic 7 [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dell'Agenzia delle Entrate dava analiticamente conto all'Ufficio di Roma 4 dell'Agenzia delle Entrate delle ragioni per le quali le istanze di rimborso della "[OSCURATO:SOCIETA]" venivano restituite prive della richiesta di autorizzazione (cfr. al riguardo controricorso, pagg. 2 - 3). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio chiariva che nessuna norma prevedeva l'esenzione dalle imposte con riferimento agli interessi legali corrisposti dal Ministero del Tesoro in relazione ai titoli di Stato di spettanza della medesima banca, oggetto di furto e poi rimborsati. 17. Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono. All'atto della instaurazione in primo grado del presente giudizio la pretesa restitutoria correlata al versamento in asserita maggior misura dell'I.R.PE.G. e dell'I.LO.R. non era, evidentemente, per nulla fuor di contestazione, sì che la controversia de qua avesse (ed abbia) ad oggetto - come pretende la ricorrente - la mera liquidazione del rimborso (cfr. ricorso, pag. 11). Non ha, ben vero, valenza alcuna, onde disconoscere il presupposto della contestazione della pretesa restitutoria, la circostanza per cui la nota in data 19.7.2006 non avesse come destinataria la "[OSCURATO:SOCIETA]" e fosse priva di carattere autoritativo (cfr. al riguardo memoria della ricorrente, pag. 3). Invano la ricorrente invoca, pur in memoria (cfr. pag. 2), il principio, ex art.5 cod. proc. civ., della "perpetuati° iurisdictionis", onde negar valenza al provvedimento in data 6.12.2006, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ebbe formalmente a disconoscere il rimborso, siccome provvedimento successivo all'instaurazione del presente giudizio. 18. Da ultimo, ad ulteriore conferma e della contestazione di cui ad ampio spettro la pretesa creditoria della "[OSCURATO:SOCIETA]" era stata oggetto e del -0" buon fondamento della medesima contestazione, due aggiuntive notazioni si prospettano. La Corte di Roma ha, nei passaggi motivazionali finali (cfr. sentenza d'appello, pag. 5), debitamente soggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, sì, con sentenza n. 504/51/09, annullato il diniego di rimborso in data 6.12.2006 e, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 249/38/11 (la cui produzione in grado d'appello doveva reputarsi ammissibile, in quanto indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis), in accoglimento dell'appello esperito dall'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la sentenza n. 504/51/09 della C.T.P. L' "Agenzia" ha, in memoria, chiarito che la pronuncia n. 249/38/11 della [OSCURATO:PERSONA] è stata da questa Corte confermata con sentenza n. 8514 del 27.3.2019, sentenza con cui questo Giudice ha così testualmente concluso: "non solo appare evidente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., ma è stata anche acclarata l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da [OSCURATO:SOCIETA].". E tanto, propriamente, questa Corte ha affermato sulla base del principio di diritto "secondo cui non sono equiparabili gli interessi previsti dalla L. n. 313 del 1993, art. 1, a quelli previsti dal d.P.R. n. 601 del 1973, art. 31, che hanno diversa natura e sono ricollegati al verificarsi di differenti presupposti, né è possibile l'estensione, agli interessi dovuti ai sensi della L. n. 313 del 1993, art. 1, del regime di esenzione previsto per gli interessi individuati dal d.P.R. n. 601 del 1973, art. 31, che è disciplina di carattere eccezionale". 19. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate controricorrente le spese del presente »- giudizio di legittimità, oltre le spese prenotate a debito (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. (ord.) 11.9.2018, n. 22014). La liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d .P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, Agenzia delle Entrate, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 15.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr