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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 32485/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]° Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e carenza di motivazione.

La ordinanza non ha minimamente considerato l'operatività della presunzione di ridotta pericolosità sociale che deriva attualmente e in concreto dalla condizione di ultrasettantenne del ricorrente ed ha invece individuato in maniera del tutto inadeguata e carente l'eccezionalità delle esigenze cautelari sostanzialmente sulla scorta degli addebiti contestati nel processo pendente per il quale è stata applicata la misura di massimo rigore.

Inoltre, la ordinanza ha omesso di motivare in ordine alla inadeguatezza della minor misura degli arresti domiciliari con la cautela aggiuntiva del braccialetto elettronico.

Infine, erroneamente il Tribunale ha considerato le precarie condizioni di salute ai fini della incompatibilità con il regime carcerario e non - secondo l'indicazione difensiva - come elemento confermativo della presunzione di ridotta pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Il ricorrente è destinatario della cautela carceraria a seguito di ordinanza emessa in data 21 novembre 2022 in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale reggente della 'ndrina di Giffone, con contestazione aperta dal 10 ottobre 2015, dopo aver riportato condanna definitiva quale partecipe della medesima associazione criminale, in possesso della dote della "Santa", tra le più elevate, indicativa di un radicato percorso all'interno della 'ndrangheta.

Le condotte oggetto della indagine si sono manifestate dopo la carcerazione cautelare subita nel procedimento per cui vi è stata condanna.

La ordinanza impugnata, pertanto, ha confermato la piena sussistenza del giudizio di eccezionalità cautelare formulato dal primo giudice - non potendosi collocare il ricorrente nel medesimo contesto territoriale in cui ha esercitato la apicale condotta criminosa - e rilevato la insuperata doppia presunzione cautelare in assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e in considerazione del percorso criminale del ricorrente.

Ha, infine, rilevato l'inincidenza - rispetto al concludente giudizio - delle condizioni di salute dello stesso ricorrente.

Ritiene questo Collegio che, in conformità al principio secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023, Cuttone, Rv. 284737), del tutto incensurabile è - sulla base della doppia presunzione vigente in materia - il ritenuto giudizio di inalterato pericolo cautelare e conseguente adeguatezza della massima misura da parte del provvedimento impugnato, in considerazione del negativo profilo personologico e della allarmante obiettiva condotta del ricorrente nel contesto territoriale dato, rispetto ai quali ineccepibile è la ritenuta inincidenza delle condizioni di salute.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempim ti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]° Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e carenza di motivazione. La ordinanza non ha minimamente considerato l'operatività della presunzione di ridotta pericolosità sociale che deriva attualmente e in concreto dalla condizione di ultrasettantenne del ricorrente ed ha invece individuato in maniera del tutto inadeguata e carente l'eccezionalità delle esigenze cautelari sostanzialmente sulla scorta degli addebiti contestati nel processo pendente per il quale è stata applicata la misura di massimo rigore. Inoltre, la ordinanza ha omesso di motivare in ordine alla inadeguatezza della minor misura degli arresti domiciliari con la cautela aggiuntiva del braccialetto elettronico. Infine, erroneamente il Tribunale ha considerato le precarie condizioni di salute ai fini della incompatibilità con il regime carcerario e non - secondo l'indicazione difensiva - come elemento confermativo della presunzione di ridotta pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il ricorrente è destinatario della cautela carceraria a seguito di ordinanza emessa in data 21 novembre 2022 in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. quale reggente della 'ndrina di Giffone, con contestazione aperta dal 10 ottobre 2015, dopo aver riportato condanna definitiva quale partecipe della medesima associazione criminale, in possesso della dote della "Santa", tra le più elevate, indicativa di un radicato percorso all'interno della 'ndrangheta. Le condotte oggetto della indagine si sono manifestate dopo la carcerazione cautelare subita nel procedimento per cui vi è stata condanna. La ordinanza impugnata, pertanto, ha confermato la piena sussistenza del giudizio di eccezionalità cautelare formulato dal primo giudice - non potendosi collocare il ricorrente nel medesimo contesto territoriale in cui ha esercitato la apicale condotta criminosa - e rilevato la insuperata doppia presunzione cautelare in assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e in considerazione del percorso criminale del ricorrente. Ha, infine, rilevato l'inincidenza - rispetto al concludente giudizio - delle condizioni di salute dello stesso ricorrente. Ritiene questo Collegio che, in conformità al principio secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023, Cuttone, Rv. 284737), del tutto incensurabile è - sulla base della doppia presunzione vigente in materia - il ritenuto giudizio di inalterato pericolo cautelare e conseguente adeguatezza della massima misura da parte del provvedimento impugnato, in considerazione del negativo profilo personologico e della allarmante obiettiva condotta del ricorrente nel contesto territoriale dato, rispetto ai quali ineccepibile è la ritenuta inincidenza delle condizioni di salute. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempim ti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. at
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