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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2021

Cassazione n. 42747/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'addebito di estorsione (capo 96) per il quale il prevenuto aveva poco prima riportato condanna in primo grado (pronunciata il 20.4.2021 dal medesimo GUP del tribunale bresciano).

Ad avviso del GUP, il giudizio di merito aveva consentito di ridimensionare il quadro accusatorio (essendo stato il Raniolo assolto da altri addebiti per estorsione, quelli di cui ai capi 95 e 98) ed era stato ritenuto mero partecipe (e non organizzatore) di un sodalizio associativo per il quale era stata esclusa la natura mafiosa.

1.1. Su appello proposto dal P.M. preso la Procura di Brescia, valorizzando la pacifica ricorrenza della gravità indiziaria (attesa la condanna di primo grado per l'estorsione posta a base della richiesta di misura) e l'attualità delle esigenze cautelari (dal momento che il prevenuto, nonostante avesse espiato molti anni di prigione per pregresse condanne per gravi reati, era ricaduto nel crimine), il TDL, con ordinanza del 8.6.2021, ha disposto la misura custodiale intramuraria, sospendendo però l'esecuzione del provvedimento sino alla definitività dello stesso.

1.2. Avverso la decisione del TDL propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge in relazione alla carenza di attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di addebito posto in essere in data 3.6.2018, dunque circa tre anni prima dell'emissione del provvedimento impugnato; ciò in violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., che impone l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato.

2.2. vizio della motivazione in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari; il ragionamento che il TDL ha posto a fondamento della decisione contraddice le valutazioni sottese ai provvedimenti emessi, nei vari anni di detenzione del prevenuto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano il quale, nel concedere progressivamente al Raniolo benefici penitenziari sempre più ampi, ha ravvisato che l'attuale ricorrente, all'esito di lunga detenzione, mostrava una positiva evoluzione della personalità.

Neppure I sono state considerate le risultanze relatiye al ruolo marginale ricoperto dal Raniolo nel sodalizio criminale né il fatto che questo si sia dissolto sin dal 2019.

2.3. violazione di legge in relazione all'art. 275 cod.proc.pen. e illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione della proporzionalità tra la misura applicata, la modesta gravità dell'addebito e il marginale ruolo attribuitogli anche dal GUP nella sentenza di condanna; é anche mancata la valutazione della proporzionalità tra la misura di specie e la pena riportata per il reato di estorsione oltre che rispetto al presofferto cautelare per l'addebito associativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati o non deducibili in questa sede.

1. Giova premettere che, come correttamente rilevato dal TDL, l'intervenuta condanna del prevenuto, in primo grado, rispetto (anche) all'addebito posto a base della misura (l'estorsione aggravata di cui al capo 96) rende superflua la trattazione del tema della ricorrenza della gravità indiziaria, manifestamente ricorrente; del resto, gli argomenti difensivi al riguardo sono del tutto aspecifici, limitandosi ad enfatizzare il profilo del ruolo solo marginale ricoperto dal Raniolo nei fatti di causa.

1.1. Adeguata e non specificamente contrastata appare la ricostruzione della vicenda processuale che il TDL ha operato nella parte introduttiva del provvedimento impugnato: per il Raniolo, sottoposto alla custodia cautelare con ordinanza del GIP bresciano in data 23.11.2019 in relazione al solo addebito ex art. 416bis cod.pen., è stato invece richiesto il rinvio a giudizio sia per tale reato, sia per quelli di indebita compensazione con crediti inesistenti (capo 46) ed estorsione (capi 95, 96 e 98); all'esito di giudizio abbreviato, in data 20.4.2021, il GUP bresciano ha pronunciato condanna (alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione) limitatamente al fatto associativo (riqualificando però ex art. 416 cod.pen. l'originario addebito ex art. 416bis cod.pen.), all'indebita compensazione di crediti inesistenti e all'estorsione di cui al capo 96, dichiarando contemporaneamente estinta la misura cautelare in quanto la frazione di pena inflitta per il reato associativo ex art. 416 cod.pen. (determinata in mesi 8) era inferiore al complessivo presofferto.

A fronte della revoca della misura cautelare il PM aveva avanzato nuova richiesta di custodia in carcere per l'estorsione di cui al capo 96, ma l'istanza era rigettata dal GUP considerandosi ridimensionato il quadro accusatorio (in forza delle assoluzioni dai fatti estorsivi sub capi 95 e 98, del riconoscimento del ruolo di mero partecipe - e non promotore - dell'associazione rispetto alla quale era stata anche esclusa la natura mafiosa).

Solo a seguito dell'appello del PM, come sopra descritto, il TDL, con l'ordinanza impugnata, ha disposto la misura di massimo rigore.

2. In relazione al ricorso dell'imputato è a questo punto necessario ricordare i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal TDL in materia di libertà personale.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando. non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato,. restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761).

2.1. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale dell'appello cautelare, chiamato dal PM a rivalutare gli elementi posti a base della richiesta di misura, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento ora impugnato: - il quadro indiziario è indiscutibile e, rispetto alla fase a cui risale la prima misura, non si è di molto ridimensionato, dal momento che l'imputato è stato condannato per associazione a delinquere, indebita compensazione di debiti tributari ed estorsione (quale autore materiale); - le esigenze cautelari relative al pericolo di recidiva si fondano sulla particolare propensione a delinquere del ricorrente, dimostrata dal fatto che lo stesso, il quale ha riportato l'ultima condanna nel 1999 per omicidio e ha espiato (in forza di ordine di esecuzione cumulativo, relativo anche a condanne per favoreggiamento personale, detenzione illegale di armi e ricettazione per complessivi anni 22, mesi 11 e giorni 29 di reclusione) ben 17 anni di detenzione (dal 1996 al 2013), una volta tornato libero è rapidamente ricaduto nel delinquere, peraltro in forma associata (aspetto indicativo di contatti con realtà criminali e una certa professionalità nel delinquere), aderendo ad un sodalizio associativo composto da soggetti di elevata caratura criminale, finalizzato alla commissione di gravi delitti; - dalle dichiarazioni rese in udienza preliminare dal Raniolo emergeva altresì che lo stesso non aveva ancora preso le distanze dall'associazione criminale e non aveva compreso il disvalore delle proprie condotte.

Detti elementi sono stati logicamente valorizzati per la riforma del provvedimento del GUP, apparendo evidente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole nonché indispensabile la misura di massimo rigore in forza della dimostrata incapacità di autocontenimento da parte del prevenuto.

2.2. Manifestamente infondato appare dunque il primo motivo, con il quale si è contestato il giudizio di ricorrenza dell'attualità delle esigenze cautelari; invero, pur trattandosi di misura relativa a fatti posti in essere in data 3.6.2018 (e dunque risalente a circa 3 anni prima dell'emissione del provvedimento impugnato), la vicenda dimostra la ricorrenza di proclività al delinquere.

Del resto, secondo i condivisi insegnamenti di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785- 01), in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.

Massime precedenti Conformi: N. 2156 del 1998 Rv. 211827 - 01, N. 45950 del 2005 Rv. 233222 - 01, N. 6717 del 2007 Rv. 239019 - 01, N. 6797 del 2013 Rv. 254936 - 01, N. 49453 del 2013 Rv. 257974 - 01, N. 3661 del 2014 Rv. 258053 - 01 E, nella specie, del tutto adeguata è la giustificazione della attualità del pericolo, desunta dalla personalità dell'imputato, dai suoi perduranti legami non risolti con gli ambienti malavitosi e dalla gravità delle vicende in cui è coinvolto.

2.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Fermi i richiamati limiti del sindacato di legittimità di questa Corte, devesi rilevare che il TDL ha adeguatamente considerato gli elementi a favore del Raniolo (e cioè i benefici penitenziari di cui nel tempo ha goduto il prevenuto in relazione alla buona condotta serbata in ambiente penitenziario), constatando però che le prospettive di recupero manifestatesi nel corso della detenzione sono rapidamente naufragate una volta che il ricorrente è tornato in libertà.

2.4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla proporzionalità tra la misura applicata, la modesta gravità dell'addebito e il marginale ruolo attribuitogli anche dal GUP nella sentenza di condanna; come pure rispetto alla misura di specie e la pena riportata per il reato di estorsione e rispetto al presofferto cautelare per l'addebito associativo.

Invero, l'argomento è congetturale; nella fase in cui il provvedimento è stato adottato, non disponendosi della motivazione della sentenza impugnata, il TDL non poteva conoscere quanta parte della complessiva pena inflitta dal GUP (pari ad anni 5 e mesi 8) fosse relativa al fatto estorsivo.

E comunque, quella porzione ne rappresenta certamente la gran parte; mentre, al momento della adozione del provvedimento impugnato, il RANIOLO aveva espiato custodia cautelare (dal settembre 2019 all'aprile 2021) per non più di 1 anno e 7 mesi.3.

Alla luce delle considerazioni richiamate, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati .

3.1. Occorre inoltre provvedere ai sensi dell'art. 28 Reg. esec cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'addebito di estorsione (capo 96) per il quale il prevenuto aveva poco prima riportato condanna in primo grado (pronunciata il 20.4.2021 dal medesimo GUP del tribunale bresciano). Ad avviso del GUP, il giudizio di merito aveva consentito di ridimensionare il quadro accusatorio (essendo stato il Raniolo assolto da altri addebiti per estorsione, quelli di cui ai capi 95 e 98) ed era stato ritenuto mero partecipe (e non organizzatore) di un sodalizio associativo per il quale era stata esclusa la natura mafiosa. 1.1. Su appello proposto dal P.M. preso la Procura di Brescia, valorizzando la pacifica ricorrenza della gravità indiziaria (attesa la condanna di primo grado per l'estorsione posta a base della richiesta di misura) e l'attualità delle esigenze cautelari (dal momento che il prevenuto, nonostante avesse espiato molti anni di prigione per pregresse condanne per gravi reati, era ricaduto nel crimine), il TDL, con ordinanza del 8.6.2021, ha disposto la misura custodiale intramuraria, sospendendo però l'esecuzione del provvedimento sino alla definitività dello stesso. 1.2. Avverso la decisione del TDL propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge in relazione alla carenza di attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di addebito posto in essere in data 3.6.2018, dunque circa tre anni prima dell'emissione del provvedimento impugnato; ciò in violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., che impone l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato. 2.2. vizio della motivazione in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari; il ragionamento che il TDL ha posto a fondamento della decisione contraddice le valutazioni sottese ai provvedimenti emessi, nei vari anni di detenzione del prevenuto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano il quale, nel concedere progressivamente al Raniolo benefici penitenziari sempre più ampi, ha ravvisato che l'attuale ricorrente, all'esito di lunga detenzione, mostrava una positiva evoluzione della personalità. Neppure I sono state considerate le risultanze relatiye al ruolo marginale ricoperto dal Raniolo nel sodalizio criminale né il fatto che questo si sia dissolto sin dal 2019. 2.3. violazione di legge in relazione all'art. 275 cod.proc.pen. e illogicità della motivazione in relazione alla mancata valutazione della proporzionalità tra la misura applicata, la modesta gravità dell'addebito e il marginale ruolo attribuitogli anche dal GUP nella sentenza di condanna; é anche mancata la valutazione della proporzionalità tra la misura di specie e la pena riportata per il reato di estorsione oltre che rispetto al presofferto cautelare per l'addebito associativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati o non deducibili in questa sede. 1. Giova premettere che, come correttamente rilevato dal TDL, l'intervenuta condanna del prevenuto, in primo grado, rispetto (anche) all'addebito posto a base della misura (l'estorsione aggravata di cui al capo 96) rende superflua la trattazione del tema della ricorrenza della gravità indiziaria, manifestamente ricorrente; del resto, gli argomenti difensivi al riguardo sono del tutto aspecifici, limitandosi ad enfatizzare il profilo del ruolo solo marginale ricoperto dal Raniolo nei fatti di causa. 1.1. Adeguata e non specificamente contrastata appare la ricostruzione della vicenda processuale che il TDL ha operato nella parte introduttiva del provvedimento impugnato: per il Raniolo, sottoposto alla custodia cautelare con ordinanza del GIP bresciano in data 23.11.2019 in relazione al solo addebito ex art. 416bis cod.pen., è stato invece richiesto il rinvio a giudizio sia per tale reato, sia per quelli di indebita compensazione con crediti inesistenti (capo 46) ed estorsione (capi 95, 96 e 98); all'esito di giudizio abbreviato, in data 20.4.2021, il GUP bresciano ha pronunciato condanna (alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione) limitatamente al fatto associativo (riqualificando però ex art. 416 cod.pen. l'originario addebito ex art. 416bis cod.pen.), all'indebita compensazione di crediti inesistenti e all'estorsione di cui al capo 96, dichiarando contemporaneamente estinta la misura cautelare in quanto la frazione di pena inflitta per il reato associativo ex art. 416 cod.pen. (determinata in mesi 8) era inferiore al complessivo presofferto. A fronte della revoca della misura cautelare il PM aveva avanzato nuova richiesta di custodia in carcere per l'estorsione di cui al capo 96, ma l'istanza era rigettata dal GUP considerandosi ridimensionato il quadro accusatorio (in forza delle assoluzioni dai fatti estorsivi sub capi 95 e 98, del riconoscimento del ruolo di mero partecipe - e non promotore - dell'associazione rispetto alla quale era stata anche esclusa la natura mafiosa). Solo a seguito dell'appello del PM, come sopra descritto, il TDL, con l'ordinanza impugnata, ha disposto la misura di massimo rigore. 2. In relazione al ricorso dell'imputato è a questo punto necessario ricordare i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal TDL in materia di libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando. non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato,. restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2.1. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale dell'appello cautelare, chiamato dal PM a rivalutare gli elementi posti a base della richiesta di misura, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento ora impugnato: - il quadro indiziario è indiscutibile e, rispetto alla fase a cui risale la prima misura, non si è di molto ridimensionato, dal momento che l'imputato è stato condannato per associazione a delinquere, indebita compensazione di debiti tributari ed estorsione (quale autore materiale); - le esigenze cautelari relative al pericolo di recidiva si fondano sulla particolare propensione a delinquere del ricorrente, dimostrata dal fatto che lo stesso, il quale ha riportato l'ultima condanna nel 1999 per omicidio e ha espiato (in forza di ordine di esecuzione cumulativo, relativo anche a condanne per favoreggiamento personale, detenzione illegale di armi e ricettazione per complessivi anni 22, mesi 11 e giorni 29 di reclusione) ben 17 anni di detenzione (dal 1996 al 2013), una volta tornato libero è rapidamente ricaduto nel delinquere, peraltro in forma associata (aspetto indicativo di contatti con realtà criminali e una certa professionalità nel delinquere), aderendo ad un sodalizio associativo composto da soggetti di elevata caratura criminale, finalizzato alla commissione di gravi delitti; - dalle dichiarazioni rese in udienza preliminare dal Raniolo emergeva altresì che lo stesso non aveva ancora preso le distanze dall'associazione criminale e non aveva compreso il disvalore delle proprie condotte. Detti elementi sono stati logicamente valorizzati per la riforma del provvedimento del GUP, apparendo evidente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole nonché indispensabile la misura di massimo rigore in forza della dimostrata incapacità di autocontenimento da parte del prevenuto. 2.2. Manifestamente infondato appare dunque il primo motivo, con il quale si è contestato il giudizio di ricorrenza dell'attualità delle esigenze cautelari; invero, pur trattandosi di misura relativa a fatti posti in essere in data 3.6.2018 (e dunque risalente a circa 3 anni prima dell'emissione del provvedimento impugnato), la vicenda dimostra la ricorrenza di proclività al delinquere. Del resto, secondo i condivisi insegnamenti di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785- 01), in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. Massime precedenti Conformi: N. 2156 del 1998 Rv. 211827 - 01, N. 45950 del 2005 Rv. 233222 - 01, N. 6717 del 2007 Rv. 239019 - 01, N. 6797 del 2013 Rv. 254936 - 01, N. 49453 del 2013 Rv. 257974 - 01, N. 3661 del 2014 Rv. 258053 - 01 E, nella specie, del tutto adeguata è la giustificazione della attualità del pericolo, desunta dalla personalità dell'imputato, dai suoi perduranti legami non risolti con gli ambienti malavitosi e dalla gravità delle vicende in cui è coinvolto. 2.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Fermi i richiamati limiti del sindacato di legittimità di questa Corte, devesi rilevare che il TDL ha adeguatamente considerato gli elementi a favore del Raniolo (e cioè i benefici penitenziari di cui nel tempo ha goduto il prevenuto in relazione alla buona condotta serbata in ambiente penitenziario), constatando però che le prospettive di recupero manifestatesi nel corso della detenzione sono rapidamente naufragate una volta che il ricorrente è tornato in libertà. 2.4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla proporzionalità tra la misura applicata, la modesta gravità dell'addebito e il marginale ruolo attribuitogli anche dal GUP nella sentenza di condanna; come pure rispetto alla misura di specie e la pena riportata per il reato di estorsione e rispetto al presofferto cautelare per l'addebito associativo. Invero, l'argomento è congetturale; nella fase in cui il provvedimento è stato adottato, non disponendosi della motivazione della sentenza impugnata, il TDL non poteva conoscere quanta parte della complessiva pena inflitta dal GUP (pari ad anni 5 e mesi 8) fosse relativa al fatto estorsivo. E comunque, quella porzione ne rappresenta certamente la gran parte; mentre, al momento della adozione del provvedimento impugnato, il RANIOLO aveva espiato custodia cautelare (dal settembre 2019 all'aprile 2021) per non più di 1 anno e 7 mesi.3. Alla luce delle considerazioni richiamate, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati . 3.1. Occorre inoltre provvedere ai sensi dell'art. 28 Reg. esec cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli