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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40516/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12128/2022 Rilevato che "ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 16.02.2022, che confermava la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 612 bis cod. pen., 635 comma 2 n. 1 ultima parte in relazione all'art 625 n 7 e 61 cod. pen., 582 e 61 n 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma anche perché la censura denunzia asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione, che non trovano riscontro nella lettura del provvedimento impugnato, che, invece, è connotato da una motivazione lineare, logicamente coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori, avendo, peraltro, specificamente scrutinato il profilo, denunciato, della attendibilità delle persone offese.

Cosicché, il ricorso si risolve nella censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ersamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende:1in caso cl diffusione del prepEprovvedimento, om . re le gene e gli altri da ientificativi, a nor del D. Lgs.

N. 196 003 , art. 52 in quanto impos • dalla legge.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12128/2022 Rilevato che "ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 16.02.2022, che confermava la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 612 bis cod. pen., 635 comma 2 n. 1 ultima parte in relazione all'art 625 n 7 e 61 cod. pen., 582 e 61 n 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma anche perché la censura denunzia asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione, che non trovano riscontro nella lettura del provvedimento impugnato, che, invece, è connotato da una motivazione lineare, logicamente coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori, avendo, peraltro, specificamente scrutinato il profilo, denunciato, della attendibilità delle persone offese. Cosicché, il ricorso si risolve nella censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ersamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende:1in caso cl diffusione del prepEprovvedimento, om . re le gene e gli altri da ientificativi, a nor del D. Lgs. N. 196 003 , art. 52 in quanto impos • dalla legge. Così deciso il 29 settembre 2022 Il
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