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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 37240/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA ucy0/6 sul ricorso iscritto al n. 22149/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA

V. PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GLSNTN57D02A5090) -controricorrente- nonchè Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPOBASSO n. 56/2015 depositata il 09/03/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eseguiva una verifica fiscale nei confronti delle società Solagrital e [OSCURATO:PERSONA] unipersonale, riqualificando come cessione di azienda sia il conferimento di ramo d'azienda dalla società Solagrital alla neo- costituita GAM - cessione con la quale era stato aumentato il capitale sottoscritto dal socio unico della società Solagrital - sia la successiva cessione della partecipazione sociale detenuta nella GAM, nonché l'ulteriore deliberato aumento di capitale sottoscritto interamente dalla Solagrital - mediante conferimento di impianti e macchinari adibiti a macello - ed infine la successiva cessione della partecipazione nella GAM.

In data 29/06/2012, l'Agenzia delle Entrate notificava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria delle partecipazioni della GAM) nonché alle due società indicate in epigrafe, gli avvisi di liquidazione relativi al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativi alla riqualificata operazione commerciale, i quali venivano opposti dai destinatari, eccependo l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Isernia e l'insussistenza dell'intento elusivo dell'operazione.

La CTP di Isernia, riuniti i ricorsi dei contribuenti, li accoglieva, sul presupposto della incompetenza territoriale dell'ufficio di Isernia, con sentenza che veniva impugnata dall'ente finanziario.

La CTR del [OSCURATO:PERSONA] respingeva il gravame, confermano la pronuncia di prima grado.

Avverso la sentenza della Regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, articolando cinque motivi incentrati sulla competenza territoriale dell'ufficio di Isernia dove vennero registrati i primi due atti del 22 giugno 2009.

Le altre censure concernono il merito della pretesa, attingendo la sentenza impugnata sia laddove ha escluso elementi da cui desumere l'intento elusivo dell'operazione economica, atteso che l'art. 20 d.P.R. 131/86 prescinde dalle intenzioni elusive della parte - dovendosi considerare solo il contenuto sostanziale dell'operazione realizzata - sia nella parte in ,cui ha ritenuto insufficientemente motivati gli avvisi e l'insussistenza di un concreta cessione d'azienda. [OSCURATO:PERSONA]: 2.Vista la nota con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il coobbligato in solido ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e la procedura risulta regolare, avendo il contribuente versato la prima rata; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avanzata dalla medesima Agenzia; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l'intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018; che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella Specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ucy0/6 sul ricorso iscritto al n. 22149/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA V. PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GLSNTN57D02A5090) -controricorrente- nonchè Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 56/2015 depositata il 09/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eseguiva una verifica fiscale nei confronti delle società Solagrital e [OSCURATO:PERSONA] unipersonale, riqualificando come cessione di azienda sia il conferimento di ramo d'azienda dalla società Solagrital alla neo- costituita GAM - cessione con la quale era stato aumentato il capitale sottoscritto dal socio unico della società Solagrital - sia la successiva cessione della partecipazione sociale detenuta nella GAM, nonché l'ulteriore deliberato aumento di capitale sottoscritto interamente dalla Solagrital - mediante conferimento di impianti e macchinari adibiti a macello - ed infine la successiva cessione della partecipazione nella GAM. In data 29/06/2012, l'Agenzia delle Entrate notificava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria delle partecipazioni della GAM) nonché alle due società indicate in epigrafe, gli avvisi di liquidazione relativi al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativi alla riqualificata operazione commerciale, i quali venivano opposti dai destinatari, eccependo l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Isernia e l'insussistenza dell'intento elusivo dell'operazione. La CTP di Isernia, riuniti i ricorsi dei contribuenti, li accoglieva, sul presupposto della incompetenza territoriale dell'ufficio di Isernia, con sentenza che veniva impugnata dall'ente finanziario. La CTR del [OSCURATO:PERSONA] respingeva il gravame, confermano la pronuncia di prima grado. Avverso la sentenza della Regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, articolando cinque motivi incentrati sulla competenza territoriale dell'ufficio di Isernia dove vennero registrati i primi due atti del 22 giugno 2009. Le altre censure concernono il merito della pretesa, attingendo la sentenza impugnata sia laddove ha escluso elementi da cui desumere l'intento elusivo dell'operazione economica, atteso che l'art. 20 d.P.R. 131/86 prescinde dalle intenzioni elusive della parte - dovendosi considerare solo il contenuto sostanziale dell'operazione realizzata - sia nella parte in ,cui ha ritenuto insufficientemente motivati gli avvisi e l'insussistenza di un concreta cessione d'azienda. [OSCURATO:PERSONA]: 2.Vista la nota con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il coobbligato in solido ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e la procedura risulta regolare, avendo il contribuente versato la prima rata; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avanzata dalla medesima Agenzia; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l'intervenuta definizione agevolata della lite; che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del a 2018; che, pertanto, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella Specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente; che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella came
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