Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45355/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/12/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e inconfigurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in mancanza di atti arbitrari dei pubblici ufficiali, intervenuti dopo l'incidente provocato, in stato di ebbrezza, dall'odierno imputato;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r ore Il Presi1leote

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/12/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e inconfigurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in mancanza di atti arbitrari dei pubblici ufficiali, intervenuti dopo l'incidente provocato, in stato di ebbrezza, dall'odierno imputato;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r ore Il Presi1leote
Sentenza Cassazione n. 45355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris