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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08243/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18743/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58C17 H703 X), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 31, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] F ISCIANO (codice fiscale 002267790657), con sede in Fisciano, alla [OSCURATO:PERSONA] I, in persona del Sindacopro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 10865/4/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - , depositata il 17 dicembre 2018, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’ordinanza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro gli avvisi di accertamento n. 3871/3872/3873/3874/3875 relativi alla TARSU dovuta per gli anni di imposta 2006/2007/2008/2009/2010, rideterminando secondo quanto stabilito in motivazione la superfice tassabile; 2.avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo al [OSCURATO:PERSONA] in data 12 giugno 2019, ai sensi dell’art. 139 cod. pro. civ., formulando tre motivi d’impugnazione; 3.il Comune di Fisciano è restato intimata; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con nota, sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore ed anche dal Sindaco del Comune di Fisciano per adesione, depositata il 26 luglio 2022, la contribuente, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con il Comune di Fisciano in ordine alla controversia in oggetto, giusta atto del 25 febbraio 2022 (allegato alla nota), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero compensate tra le parti; 5.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;

6. la suindicata richiesta di estinzione del giudizio e la mancata costituzione del Comune consente, ai sensi dell’art. 391, quarto comma num. 4, cod proc. civ., di non provvedere sulle spese di giudizio; 7.non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18743/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58C17 H703 X), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 31, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] F ISCIANO (codice fiscale 002267790657), con sede in Fisciano, alla [OSCURATO:PERSONA] I, in persona del Sindacopro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 10865/4/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - , depositata il 17 dicembre 2018, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’ordinanza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno – accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro gli avvisi di accertamento n. 3871/3872/3873/3874/3875 relativi alla TARSU dovuta per gli anni di imposta 2006/2007/2008/2009/2010, rideterminando secondo quanto stabilito in motivazione la superfice tassabile; 2.avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo al [OSCURATO:PERSONA] in data 12 giugno 2019, ai sensi dell’art. 139 cod. pro. civ., formulando tre motivi d’impugnazione; 3.il Comune di Fisciano è restato intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con nota, sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore ed anche dal Sindaco del Comune di Fisciano per adesione, depositata il 26 luglio 2022, la contribuente, nel dare atto di aver raggiunto un accordo transattivo con il Comune di Fisciano in ordine alla controversia in oggetto, giusta atto del 25 febbraio 2022 (allegato alla nota), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero compensate tra le parti; 5.la predetta rinunzia corrisponde alle prescrizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.; 6. la suindicata richiesta di estinzione del giudizio e la mancata costituzione del Comune consente, ai sensi dell’art. 391, quarto comma num. 4, cod proc. civ., di non provvedere sulle spese di giudizio; 7.non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015) P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc.
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