CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (in motivazione si dà atto che la pena inflitta è inferiore alla media edittale e si giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragione della natura pesante della sostanza (cocaina con elevatissimo grado di purezza del 94%), della personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, della non occasionalità dell'attività illecita, anzi, eletta a fonte di guadagno per ammissione dello stesso imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.