CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19729/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24455/2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentat o e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] P.G. [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO SCS – ONLUS ; [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. ; [OSCURATO:PERSONA]; AUTOTRASPORTI F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . ; SINVESTs.r.l.; in pers ona dei rispettivi legali rappres. p.t. , rappresentate edifese d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti ; -controricorrenti- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; MERCEDES- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] (PUBL); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].;[OSCURATO:PERSONA] N.V.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] A; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappres. p.t; -intimati- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] P.G. [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO SCS – ONLUS; [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.; [OSCURATO:PERSONA]; AUTOTRASPORTI F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrenti incidentali- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]; MERCEDES-[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] A; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -resistenti al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 2874/2023 della Corte d’Appello di Milano pubblicata, e notificata a Iveco, in data 10 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 19/06/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] figli s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c, Cooperativa sociale p.g. Frassati di produzione e lavoro scs – onlus, [OSCURATO:PERSONA]; Societa’ emiliana [OSCURATO:PERSONA] ed affini- [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., coop Autotrasporti e [OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA], Autotrasporti f.lli Mencattelli f. m. s.n.c., Petrolnafta di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c.. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.r.l.- quale gruppo di acquirentidi autocarri- conveniva la Iveco s . p . a . innanzi al Tribunale delle imprese di Milano chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta per l’illecita maggiorazione del prezzo d’acquisto (in quanto comprensivo di illecito sovraprezzo) di 233 beni grazie alla formazione di un cartello, da parte delle case costruttrici, tra gennaio 107 e gennaio 2011, accertata dalla Commissione UE, con decisione del 19.7.2016,per euro 6.685.000,00 circa, in violazionedella normativa antitrust, e di condanna rla al risarcimento di tutti i danni subiti. Ivecos.p.a. chia mava in causa le altre case costruttrici. Con sentenza non definitiva, il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione quinquennale (decorrente dall’adozione del provvedimento della Commissione). Con sentenza del10.10.2023 la Corte territoriale rigettava l’appello della Iveco, per mancata prova della ragionevole percezione del danno ingiusto in epoca anteriore usando l’ordinaria diligenza,in quanto erano generici sia il comunicato stampa della Commissione di avvio delle indagini, che gli articoli di stampa, da cui l’impossibilità di ricondurre la notizia del cartello alla sfera di conoscenza delle parti ritenute danneggianti,peraltro implicanti meri sospetti non idonei a fondare un’azione giudiziaria. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo, illustrato da memoria. Parte controricorrente resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del ricorso principale denunziaviolazione degli artt. 2935 e 2947, cc, lamentando che la Corte d’appello ha omesso la valutazione riguardante laconoscibilità degli eventi dannosi cagionati da Iveco e le parti chiamate in causaper l’asserita illecita maggiorazione del prezzo d’acquisto (in quanto comprensivo di illecito sovraprezzo) di 233 autocarri,grazie alla formazione di un cartello, sulla base del criterio della diligenza media esigibile dall’agente-modello- cui era riferibile parte attrice - avendo essa indagato solo sulla prova dell’effettiva conoscenza, ritenendo che la percezione degli effetti della condotta anticompetitiva, relativamente all’aumento del prezzodegli autocarri acquistati, non fosse sufficiente per far decorrere la prescrizione, essendo necessaria la coscienza dell’ingiustizia del danno correlata al momento nel quale il soggetto interessato fossestato ragionevolmente ed adeguatamente informato che tale aumento si poneva quale conseguenza dell’illecito anticoncorrenziale. La ricorrente assume altresì che la Corte d’appelloha omesso di considerare che il termine di prescrizione potesse decorrere dalla notizia dell’inizio delle indagini sull’illecito, attraverso i vari mezzi di comunicazione citati, dai quali era desumibile la percezione dell’ingiustizia del danno in questione. L’unico motivo del ricorso incidentale ha ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in relazione al fatto che i ricorsi esaminati erano due (unopresentato da Masn e l’altro da Iveco), non riuniti, sebbene la stessa Iveco avesse richiestola riunione dei giudizi. Il motivo del ricorso principale èinammissibile. Va premesso che in tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto (Cass, n. 1923/25) e che il "dies a quo" dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno causato dalla violazione della normativa antitrust nei confronti dell'impresa concorrente, operante nel medesimo settore di quella dominante, è suscettibile di coincidere, non con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, ma con quella di avvio della relativa istruttoria, ben potendosi presumere che l'impresa danneggiata osservi e vigili, secondo l'ordinaria diligenza, sulle condotte delle altre imprese miranti ad escluderla dalla competizione nello stesso mercato di riferimento (Cass. n.30783/22). Nel caso concreto, lacensura non coglie la ratio decidendi, la quale non è limitata alla conoscenza effettiva, ma riguarda anche la conoscibilità esigibile. Al riguardo, la Corte d’appello, affermando che dalla genericità delle fonti informative derivavano sia l’impossibilità di ricondurre la notizia del cartello alla sfera di conoscenza delle danneggianti, sia l’implicazione di meri sospetti, ha inteso escludere non solo la conoscenza effettiva, ma anche quella esigibile in base alla diligenza media. La censura resta pertanto estranea alla ratio decidendi. Trattasi, peraltro, di conclusione coerente alle caratteristiche del danno da illecito anticoncorrenziale. In particolare, è stato ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine non rileva il momento in cui l'agente compie l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass., n. 5232/2024, in particolare il punto 1.4. relativa alla medesima vicenda di cui al presente giudizio; il principio è stato ribadito di recente dalla Corte di giustizia: si è evidenziato, per la precisione, proprio con riferimento all’illecito concorrenziale accertato dalla Commissione il 19 luglio 2016, di cui si dibatte, che i termini di prescrizione applicabili alle azioni per ilrisarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non possano iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, del fatto di aver subito un danno a causa di tale violazione, nonché dell’identità dell’autore della stessa -Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-267/20, cit., 61). Il ricorso incidentale è tardivo, in relazione al termine breve di impugnazione. Giova rilevare che, in caso di declaratoria di inammissibilità delricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sulricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazioneincidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia ch e l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale (Cass., n. 33733/2023; n. 15220/2018). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric