CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 22199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20522-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso l'ordinanza n. 20304/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell'ordinanza 26 luglio 2019, n. 20304, di questa Corte, sostenendo che le ricorrenti in quel giudizio, che nell'epigrafe del provvedimento sono indicate come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla p. 3 del provvedimento sono indicate erroneamente come Francesca, Giulia e [OSCURATO:PERSONA], e che nel dispositivo si dice che «il ricorrente» è condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le ricorrenti erano tre; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alle controparti e che occorre provvedere in conformità, rinviando la decisione a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte diipone che il ricorso sia notificato alle controparti, a cura del ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la decisione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civil