CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1986
Cassazione n. 21472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/1986 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Campobasso in data 7 febbraio 2023, pronunciandosi quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 61 n. 5 cod.pen., esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle residue contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello rigettato l'istanza di rinvio avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 7 febbraio 2023 in quanto impegnato in altro processo penale. Va rilevato preliminarmente che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)". Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti. La sentenza impugnata deve essere annullata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso in Roma