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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36070/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 304/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della civica avvocatura e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena e da [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via B. Tortolini n. 30; - controricorrenti - Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2459/2017, pubblicata il 17 ottobre 2017.

A9/1 4 itD Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - in seguito alla compravendita stipulata in data 18 giugno 1968 tra [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di venditore - e il Comune di Modena - in qualità di acquirente - di un terreno che (secondo quanto precisato nel rogito) era destinato allo sviluppo edilizio urbanistico e popolare della zona, riconnpreso nel PEEP del COMUNE approvato con DIM 10/10/1667 n. 1259 e comportante dichiarazione di pubblica utilità, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i primi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda quale titolare dell'usufrutto uxorio - evocavano dinanzi al Tribunale di Modena il Comune di Modena, affinchè fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia del contratto, con conseguente obbligo di restituzione del terreno alienato; o in via subordinata, che il bene fosse liberato da ogni vincolo espropriativo, previa applicazione dell'art. 63 della legge n. 2359/1865; - costituitosi in giudizio il Comune che spiegava domanda riconvenzionale di usucapione e proposta in prima udienza dagli attori la domanda alternativa di annullamento del contratto per errore, il Giudice adito, con sentenza n.838/2006, rigettava la domanda attorea per carenza di prova; - sul gravame interposto dai Bellentani (deceduta nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA]) e sull'appello incidentale proposto dal Comune, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 616/2011, rigettava sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava il provvedimento impugnato, dichiarando (quanto all'appello principale) estinta l'azione di annullamento del contratto per intervenuta prescrizione e rilevando - nel merito - che gli appellanti non avevano provato la sussistenza dell'errore in cui sarebbe incorso il loro dante causa, né che ricorreva l'istituto della presupposizione "in quanto a) entrambe le parti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'area non era compresa nel PEEP, b) la scelta era rimessa ad una delle parti (il [OSCURATO:PERSONA]) e non estranea ad entrambe, c) il Comune può sempre modificare la destinazione dell'area acquistata, d) gli appellanti avrebbero riconosciuto che il prezzo era quello di mercato"; - in virtù dell'impugnazione interposta dai Bellentani, la Corte di cassazione, nella resistenza del Comune, con sentenza n. 18248/2016, cassava con rinvio la pronuncia di secondo grado.

In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, questa Corte rilevava, in primo luogo, l'erroneità della pronuncia impugnata in riferimento all'affermazione secondo cui sarebbe stata del tutto ininfluente la conoscenza dell'errore da parte degli eredi non avendo gli stessi preso parte al contratto, atteso che "se la scoperta del vizio [...] avvenga in epoca successiva alla morte del contraente, è evidente che la riferibilità soggettiva dell'evento non appare più attribuibile alla parte ormai deceduta, ma debba essere rapportata alla persona degli eredi, che in quanto subentrati nel complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius, appaiono essere gli unici legittimati a far valere anche l'azione di annullamento, una volta che se ne siano manifestati i presupposti", nonché - quanto alla prescrizione - che "nel caso in cui l'azione di annullamento del contratto per errore sia esercitata dagli eredi del contraente che si asserisce essere caduto in errore, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione in base alla previsione del secondo comma dell'art. 1442 c.c. rileva anche la scoperta ad opera degli eredi, ove la stessa intervenga in epoca successiva alla morte dell'originaria parte contraente rimasta ignara dell'errore".

Rilevava, altresì, questa Corte l'insufficienza della motivazione relativamente alla mancata assoluzione dell'onere probatorio da parte degli appellanti, atteso che, diversamente da quanto asserito dal giudice di appello, "proprio dal tenore del contratto di cui viene chiesto l'annullamento, unitamente con quello della delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell'atto di vendita, emerge che si è reiteratamente dato atto che il terreno alienato con l'atto in esame ( e non solo quelli oggetto dei precedenti atti di vendita intervenuti tra le medesime parti nel marzo e nel luglio del 1967) era incluso nel PEEP ( cfr. in tal senso la premessa dell'atto di compravendita, l'art. 7 del contratto - ove oltre a richiamarsi i benefici fiscali previsti dalla legge n. 167 del 1962, in ragione della destinazione del terreno acquistato allo sviluppo edilizio urbanistico, edilizio e popolare della zona, nell'ultimo capoverso si afferma espressamente che il terreno appartiene al PEEP di cui al DM n. 1259/67 - ovvero l'art 7 della delibera, nel quale si riconosce espressamente che il terreno compravenduto ha formato oggetto del vincolo di cui alla legge n. 167 e che di ciò si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di compravendita)"; - radicato il giudizio di rinvio da parte dei Bellentani, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza del Comune di Modena, con sentenza n. 2459/2017, accoglieva l'originario appello principale e, per l'effetto, riformava il provvedimento del Tribunale di Modena, annullando per vizio del consenso il contratto di compravendita di terreno, con condanna del Comune alla restituzione del predetto bene ai germani Bellentani.

Nel dettaglio, il Giudice del rinvio, ritenuti sussistenti i requisiti per l'applicazione dell'istituto della presupposizione e chiarito che la conseguente risoluzione del contratto richiedeva la validità del medesimo, pronunciava preliminarmente sull'esistenza del vizio del consenso affermando che dagli atti contrattuali emergeva un costante e reiterato riferimento all'inclusione nel PEEP del terreno alienato, tale da indurre in errore il dante causa [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, secondo quanto accertato dal Giudice del rinvio, la premessa e l'art. 7 del contratto di compravendita, oltre a richiamare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 167/1962, nell'ultimo capoverso affermava espressamente che il terreno apparteneva al PEEP di cui al DM n. 1259/67, considerato altresì che la delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell'atto di vendita riconosceva espressamente che il terreno compravenduto era oggetto di vincolo e che di ciò si era tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo della compravendita.

Tanto precisato, la Corte di appello rilevava l'essenzialità dell'errore ai sensi dell'art. 1429 n. 2 c.c. e l'irrilevanza del requisito della riconoscibilità, stante l'idoneità dell'accertato errore bilaterale a determinare l'annullamento del contratto pur in assenza di detto requisito.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale chiariva, inoltre, che la domanda di annullamento non era stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo gli attori venuti a conoscenza del vizio solo in seguito alla comparsa di costituzione e risposta del Comune, sicchè rientrava nella facoltà degli attori proporre la relativa domanda nella successiva udienza di trattazione avvenuta in data 11 gennaio 1994, a norma dell'art. 183 comma 4 c.p.c. (applicabile ratione temporis).

Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento fatta valere dal Comune, la Corte territoriale rilevava in primo luogo che, in virtù delle produzioni documentali attestanti la presenza di un costante e reiterato riferimento negli atti contrattuali all'inclusione del PEEP del terreno alienato, emergeva la prova dell'errore cui era incorso il dante causa e che il Comune non aveva provato che il venditore si fosse reso conto del vizio.

Ancora, subentrati gli eredi, gravava sempre sul Comune l'onere della prova di averli informati dell'errore o di essersi questi resi conto dello stesso, mentre pacificamente l'errore era stato segnalato dal Comune solo nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello in sede di rinvio, il Comune di Modena propone ricorso fondato su quattro motivi, cui resistono i Bellentani con controricorso. - in prossimità dell'adunanza camerale parte controricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Considerato che: - preliminarmente all'esame dei motivi, va valutata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dai controricorrenti nel controricorso e ribadita nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. per essere avvenuta la notificazione della sentenza impugnata a cura degli stessi Bellentani in data 20 ottobre 2017 presso il difensore costituito del Comune di Modena, mentre la notificazione del ricorso si sarebbe perfezionata solo il giorno 29 dicembre 2017, per non essere andata a buon fine quella effettuata a mezzo posta dalla controparte in data 18 dicembre 2017.Essa è fondata.

Infatti, rappresenta un principio consolidato quello secondo cui la ripresa del procedimento notificatorio a seguito di un precedente tentativo non andato a buon fine richiede la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione dell'originaria notificazione.

Nel caso di specie, la prima notifica non è risultata perfezionata a causa del trasferimento del difensore donniciliatario della parte destinataria della notifica.

In ipotesi siffatte, al fine di determinare se il mancato perfezionamento sia imputabile o meno al notificante, bisogna effettuare una distinzione a seconda che il difensore destinatario della notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario della Corte di appello dove si svolge la controversia, dal momento che nel primo caso è onere del notificante accertare quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dall'avvenuta comunicazione da parte di quest'ultimo. (Cass. 20527 del 2017; Cass. n. 31459 del 2019).

Nel caso oggetto del presente giudizio la Corte deve ritenere non legittima la ripresa del procedimento notificatorio, in quanto il mancato perfezionamento della prima notifica deve essere imputato al notificante sul quale gravava l'onere di prendere conoscenza dell'avvenuto trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario della controparte mediante la consultazione dell'Albo professionale.

L'imputabilità dell'errore fa sì che non può ritenersi sussistente la continuità tra il primo tentativo di notifica, non andato a buon fine, e quello successivo, effettuato tardivamente (di recente, Cass., Sez.

Un., n. 13394 del 2022; Cass.n. 15056 del 2018).

Pertanto, va dichiarata la tardività dell'impugnazione per superamento dei termini previsti dall'art. 327 cpc.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Il ricorrente Comune va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente Comune, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in favore dei controricorrenti in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 304/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della civica avvocatura e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 39; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena e da [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via B. Tortolini n. 30; - controricorrenti - Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2459/2017, pubblicata il 17 ottobre 2017. A9/1 4 itD Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - in seguito alla compravendita stipulata in data 18 giugno 1968 tra [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di venditore - e il Comune di Modena - in qualità di acquirente - di un terreno che (secondo quanto precisato nel rogito) era destinato allo sviluppo edilizio urbanistico e popolare della zona, riconnpreso nel PEEP del COMUNE approvato con DIM 10/10/1667 n. 1259 e comportante dichiarazione di pubblica utilità, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i primi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda quale titolare dell'usufrutto uxorio - evocavano dinanzi al Tribunale di Modena il Comune di Modena, affinchè fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia del contratto, con conseguente obbligo di restituzione del terreno alienato; o in via subordinata, che il bene fosse liberato da ogni vincolo espropriativo, previa applicazione dell'art. 63 della legge n. 2359/1865; - costituitosi in giudizio il Comune che spiegava domanda riconvenzionale di usucapione e proposta in prima udienza dagli attori la domanda alternativa di annullamento del contratto per errore, il Giudice adito, con sentenza n.838/2006, rigettava la domanda attorea per carenza di prova; - sul gravame interposto dai Bellentani (deceduta nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA]) e sull'appello incidentale proposto dal Comune, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 616/2011, rigettava sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, confermava il provvedimento impugnato, dichiarando (quanto all'appello principale) estinta l'azione di annullamento del contratto per intervenuta prescrizione e rilevando - nel merito - che gli appellanti non avevano provato la sussistenza dell'errore in cui sarebbe incorso il loro dante causa, né che ricorreva l'istituto della presupposizione "in quanto a) entrambe le parti sapevano o avrebbero dovuto sapere che l'area non era compresa nel PEEP, b) la scelta era rimessa ad una delle parti (il [OSCURATO:PERSONA]) e non estranea ad entrambe, c) il Comune può sempre modificare la destinazione dell'area acquistata, d) gli appellanti avrebbero riconosciuto che il prezzo era quello di mercato"; - in virtù dell'impugnazione interposta dai Bellentani, la Corte di cassazione, nella resistenza del Comune, con sentenza n. 18248/2016, cassava con rinvio la pronuncia di secondo grado. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, questa Corte rilevava, in primo luogo, l'erroneità della pronuncia impugnata in riferimento all'affermazione secondo cui sarebbe stata del tutto ininfluente la conoscenza dell'errore da parte degli eredi non avendo gli stessi preso parte al contratto, atteso che "se la scoperta del vizio [...] avvenga in epoca successiva alla morte del contraente, è evidente che la riferibilità soggettiva dell'evento non appare più attribuibile alla parte ormai deceduta, ma debba essere rapportata alla persona degli eredi, che in quanto subentrati nel complesso delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius, appaiono essere gli unici legittimati a far valere anche l'azione di annullamento, una volta che se ne siano manifestati i presupposti", nonché - quanto alla prescrizione - che "nel caso in cui l'azione di annullamento del contratto per errore sia esercitata dagli eredi del contraente che si asserisce essere caduto in errore, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione in base alla previsione del secondo comma dell'art. 1442 c.c. rileva anche la scoperta ad opera degli eredi, ove la stessa intervenga in epoca successiva alla morte dell'originaria parte contraente rimasta ignara dell'errore". Rilevava, altresì, questa Corte l'insufficienza della motivazione relativamente alla mancata assoluzione dell'onere probatorio da parte degli appellanti, atteso che, diversamente da quanto asserito dal giudice di appello, "proprio dal tenore del contratto di cui viene chiesto l'annullamento, unitamente con quello della delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell'atto di vendita, emerge che si è reiteratamente dato atto che il terreno alienato con l'atto in esame ( e non solo quelli oggetto dei precedenti atti di vendita intervenuti tra le medesime parti nel marzo e nel luglio del 1967) era incluso nel PEEP ( cfr. in tal senso la premessa dell'atto di compravendita, l'art. 7 del contratto - ove oltre a richiamarsi i benefici fiscali previsti dalla legge n. 167 del 1962, in ragione della destinazione del terreno acquistato allo sviluppo edilizio urbanistico, edilizio e popolare della zona, nell'ultimo capoverso si afferma espressamente che il terreno appartiene al PEEP di cui al DM n. 1259/67 - ovvero l'art 7 della delibera, nel quale si riconosce espressamente che il terreno compravenduto ha formato oggetto del vincolo di cui alla legge n. 167 e che di ciò si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di compravendita)"; - radicato il giudizio di rinvio da parte dei Bellentani, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza del Comune di Modena, con sentenza n. 2459/2017, accoglieva l'originario appello principale e, per l'effetto, riformava il provvedimento del Tribunale di Modena, annullando per vizio del consenso il contratto di compravendita di terreno, con condanna del Comune alla restituzione del predetto bene ai germani Bellentani. Nel dettaglio, il Giudice del rinvio, ritenuti sussistenti i requisiti per l'applicazione dell'istituto della presupposizione e chiarito che la conseguente risoluzione del contratto richiedeva la validità del medesimo, pronunciava preliminarmente sull'esistenza del vizio del consenso affermando che dagli atti contrattuali emergeva un costante e reiterato riferimento all'inclusione nel PEEP del terreno alienato, tale da indurre in errore il dante causa [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, secondo quanto accertato dal Giudice del rinvio, la premessa e l'art. 7 del contratto di compravendita, oltre a richiamare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 167/1962, nell'ultimo capoverso affermava espressamente che il terreno apparteneva al PEEP di cui al DM n. 1259/67, considerato altresì che la delibera del Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell'atto di vendita riconosceva espressamente che il terreno compravenduto era oggetto di vincolo e che di ciò si era tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo della compravendita. Tanto precisato, la Corte di appello rilevava l'essenzialità dell'errore ai sensi dell'art. 1429 n. 2 c.c. e l'irrilevanza del requisito della riconoscibilità, stante l'idoneità dell'accertato errore bilaterale a determinare l'annullamento del contratto pur in assenza di detto requisito.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale chiariva, inoltre, che la domanda di annullamento non era stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo gli attori venuti a conoscenza del vizio solo in seguito alla comparsa di costituzione e risposta del Comune, sicchè rientrava nella facoltà degli attori proporre la relativa domanda nella successiva udienza di trattazione avvenuta in data 11 gennaio 1994, a norma dell'art. 183 comma 4 c.p.c. (applicabile ratione temporis). Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento fatta valere dal Comune, la Corte territoriale rilevava in primo luogo che, in virtù delle produzioni documentali attestanti la presenza di un costante e reiterato riferimento negli atti contrattuali all'inclusione del PEEP del terreno alienato, emergeva la prova dell'errore cui era incorso il dante causa e che il Comune non aveva provato che il venditore si fosse reso conto del vizio. Ancora, subentrati gli eredi, gravava sempre sul Comune l'onere della prova di averli informati dell'errore o di essersi questi resi conto dello stesso, mentre pacificamente l'errore era stato segnalato dal Comune solo nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello in sede di rinvio, il Comune di Modena propone ricorso fondato su quattro motivi, cui resistono i Bellentani con controricorso. - in prossimità dell'adunanza camerale parte controricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Considerato che: - preliminarmente all'esame dei motivi, va valutata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dai controricorrenti nel controricorso e ribadita nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. per essere avvenuta la notificazione della sentenza impugnata a cura degli stessi Bellentani in data 20 ottobre 2017 presso il difensore costituito del Comune di Modena, mentre la notificazione del ricorso si sarebbe perfezionata solo il giorno 29 dicembre 2017, per non essere andata a buon fine quella effettuata a mezzo posta dalla controparte in data 18 dicembre 2017.Essa è fondata. Infatti, rappresenta un principio consolidato quello secondo cui la ripresa del procedimento notificatorio a seguito di un precedente tentativo non andato a buon fine richiede la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione dell'originaria notificazione. Nel caso di specie, la prima notifica non è risultata perfezionata a causa del trasferimento del difensore donniciliatario della parte destinataria della notifica. In ipotesi siffatte, al fine di determinare se il mancato perfezionamento sia imputabile o meno al notificante, bisogna effettuare una distinzione a seconda che il difensore destinatario della notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario della Corte di appello dove si svolge la controversia, dal momento che nel primo caso è onere del notificante accertare quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dall'avvenuta comunicazione da parte di quest'ultimo. (Cass. 20527 del 2017; Cass. n. 31459 del 2019). Nel caso oggetto del presente giudizio la Corte deve ritenere non legittima la ripresa del procedimento notificatorio, in quanto il mancato perfezionamento della prima notifica deve essere imputato al notificante sul quale gravava l'onere di prendere conoscenza dell'avvenuto trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario della controparte mediante la consultazione dell'Albo professionale. L'imputabilità dell'errore fa sì che non può ritenersi sussistente la continuità tra il primo tentativo di notifica, non andato a buon fine, e quello successivo, effettuato tardivamente (di recente, Cass., Sez. Un., n. 13394 del 2022; Cass.n. 15056 del 2018). Pertanto, va dichiarata la tardività dell'impugnazione per superamento dei termini previsti dall'art. 327 cpc. Alla stregua di quanto sopra esposto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il ricorrente Comune va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente Comune, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in favore dei controricorrenti in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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