CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 05571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6315-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da coniuge erede [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 220, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 705/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] F.11i Lorenzi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi proposti dai contribuenti contro quattro avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Con ordinanza n. 9964/2019 questa Corte, considerato che i contribuenti avevano depositato istanza con la quale manifestavano l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Con istanza in data 31.12.2021, l'Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo i contribuenti, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia. Ric. 2018 n. 06315 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle entrate, con istanza in data 31.12.2021, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, avendo il contribuente, ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136, provveduto al pagamento di quanto previsto per la definizione agevolata della controversia. L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall"articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] I mi t' 4 (J IN.S EP 14 Ric.