CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 395/2024 depositata il 12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava un’intimazione di pagamento e alcunecartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione,eccependo la nullità per mancata notificazione degli atti presupposti eNumero registro generale 24790/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 10151/2026Data pubblicazione 19/04/2026chiedendo la declaratoria di prescrizione e decadenza delle pretesetributarie, evocando in giudizio anche la Regione [OSCURATO:PERSONA].2 L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito più brevemente anchesolo ADER) depositava la documentazione per dimostrare la validità dellenotifiche. [OSCURATO:PERSONA] interveniva per confermare la regolaritàdelle notifiche delle cartelle di pagamento. Anche l’Agenzia delle Entrate(di seguito più brevemente anche solo ADE) interveniva, eccependol’inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di impugnazione inragione della pretesa notifica degli atti presupposti.3 La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] de L’Aquila dichiaravainammissibile il ricorso del contribuente, ritenendo valide le notifiche deglicondanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.4 Pinterpe impugnava la sentenza di primo grado nei confronti dell’ADERe della Regione Abbruzzo, contestando la validità delle notifiche dellecartelle esattoriali effettuate tramite PEC a un indirizzo non abbinato alcontribuente al momento della notifica, concludendo per la nullità deglidalla potestà impositiva.5 La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzodichiarava inammissibile l’appello per mancata notifica del gravameall’Agenzia delle Entrate, comunque costituitasi in secondo grado per farvalere la predetta omissione, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del secondo grado.6 Avverso siffatta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a quattro motivi.7 L’ADER e l’ADE hanno deposito controricorso.8 È stata depositata proposta di definizione accelerata (PDA) ex art.380bis c.p.c. con rituale istanza di decisione.Numero registro generale 24790/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 10151/2026Data pubblicazione 19/04/20269 In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va affermata, contrariamente a quanto rappresentatonella PDA opposta, la procedibilità del ricorso ai sensi dell’art.369 c.p.c.,con particolare riferimento al 2° comma n.2), avendo la parte ricorrenteritualmente prodotto, nel termine di cui al primo comma del medesimoarticolo, il duplicato informatico del messaggio di posta elettronicacertificata (PEC) inviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data13.09.2024, contenente la sentenza impugnata sicchè, nonostante ilmessaggio PEC non includesse una formale relazione di notifica,l’intestazione del messaggio stesso (“NOTIFICA SENTENZA N.395/2024 AISENSI DELL'ART. 51 D.LGS 546/92”) ne evidenziava chiaramente lanatura e lo scopo.1.1. Il che consente alla Corte di valutare positivamente la tempestivitàdel ricorso in relazione al termine breve di impugnazione di cui all’art.325c.p.c., essendo lo stesso stato notificato in data 12/11/2024.2. Ciò premesso, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazionedelle norme di diritto di cui all’art. 53, comma 2, d.lgs. n° 546/1992 edagli artt. 331 e 332 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.,per avere il giudice di merito di seconda istanza ritenuto la inscindibilitàdelle cause nei confronti della convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e della pretermessa / intervenuta AGENZIA DELLEENTRATE, quale sarebbe derivata dalla mera partecipazione di entrambeal giudizio di primo grado, senza piuttosto e preliminarmente accertare ilnesso sostanziale corrente fra le medesime cause, caratterizzato invece dareciproca scindibilità e dunque non idoneo a provocare un litisconsorzionecessario suscettibile di integrazione obbligatoria.3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dellanorma di diritto di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. in relazione all'art.Numero registro generale 24790/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 10151/2026Data pubblicazione 19/04/2026360, comma 1, n° 3, c.p.c., per avere il Giudice di merito omesso diritenere sanati il vizio e/o l’omissione della notifica del ricorso introduttivodel grado d’appello nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE, stantecomunque la rituale e tempestiva costituzione della medesima, con suapossibilità di spiegare piene difese nel merito dell’impugnativa.4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della norma didiritto di cui all’art. 53, comma 2, d.lgs. n° 546/1992 in relazione all'art.360, comma 1, n° 3, c.p.c., per avere il Giudice di merito di secondaistanza - dopo aver rilevato e ritenuto un caso di litisconsorzio processualefra la convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e lapretermessa AGENZIA DELLE ENTRATE e, con esso, una conseguenteinscindibilità delle cause - dichiarato l’inammissibilità del gravame senzainvece ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi e nei modidell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa.5. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia la nullità delprocedimento e nullità derivata della sentenza in relazione all’art. 360,comma 1, n° 4, c.p.c. per avere il Giudice di merito omesso di ordinarel’integrazione del contraddittorio nei confronti della pretermessa AGENZIADELLE ENTRATE, già parte del giudizio di primo grado.5.3. Il secondo motivo -da trattare preliminarmente perchè involge laregolarità del giudizio di appello sotto il profilo del rispetto delcontraddittorio e che, pertanto, riveste valore assorbente rispettoall'esame dei residui motivi di ricorso- è fondato e va accolto.5.4. In termini generali, va rilevato che, come recentemente ribadito daquesta Corte (vedi Cass.32380/2025), nel processo tributario, ai sensi delD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14, sussiste la legittimazionepassiva dell'agente della riscossione quando oggetto della controversia èl'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e,cioè, nel caso di vizi propri dell'atto di riscossione (Cass., 29 marzo 2017,n. 8186; Cass., 9 novembre 2016, n. 22729; Cass., 11 marzo 2011, n.Numero registro generale 24790/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 10151/2026Data pubblicazione 19/04/20265832; Cass., 6 maggio 2002, n. 6450; Cass., 17 settembre 2001, n.11667).5.5. In particolare, si è rimarcato che il litisconsorzio in appello tra l'enteimpositore e l'agente della riscossione (laddove, così come nellafattispecie, entrambi evocati nel primo grado di giudizio) sussiste solo nelcaso di cause inscindibili che conseguono dalla proposizione di motivi diricorso che hanno investito, oltre al merito della pretesa impositiva, anchevizi propri della cartella (v., per tutte, Cass. Sez. U., 30 aprile 2024, n.11676 cui adde Cass., 4 luglio 2024, n. 18328Cass. civ., Sez. V, Ord.,(data ud. 12/06/2024) 04/07/2024, n. 18328).5.6. La Corte ha, altresì, statuito che la disposizione di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53, comma 2, - alla cui stregua "Il ricorso in appello èproposto... nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudiziodi primo grado" -non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili ecause scindibili (Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; Cass., 27 ottobre2017, n. 25588; Cass., 18 settembre 2015, n. 18361; Cass., 12 novembre2014, n. 24083; Cass., 3 gennaio 2014, n. 45).5.7. Detta conclusione, è stata di recente condivisa dalle Sezioni Unitedella Corte che, per l'appunto, hanno rimarcato che il disposto dell'art. 53,comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tracause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regoleprocessualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., (solo)nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio neiconfronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse allapartecipazione all'appello sia venuto meno (Cass. Sez. U., 30 aprile 2024,n. 11676, cit.).5.8. Orbene, nel caso di specie, alla luce di quanto sin qui esposto, siverte chiaramente in un’ipotesi di inscindibilità di cause considerato che ilcontribuente, come si evince dal ricorso in appello, concludeva, per lanullità dell’intimazione impugnata emessa dall’ADER e al contempo perNumero registro generale 24790/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 10151/2026Data pubblicazione 19/04/2026declaratoria di decadenza e prescrizione della pretesa tributariasull’assunto della nullità della notificazione degli atti presupposti, ossiadelle cartelle di pagamento in cui era trasfusi i ruoli formati e resi esecutividall’ADE.5.9. Nonostante ciò, la pacifica costituzione in giudizio della ADE inappello, quale ente impositore e legittimo contraddittore in ordine alledomande relative alla pretesa tributaria, ha consentito di sanare, pereffetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156 3° comma c.p.c. ildifetto di litisconsorzio necessario che si sarebbe al contrario realizzato, inconsiderazione della pacifica mancata notificazione del gravame all’enteimpositore e che avrebbe imposto al giudice di appello, in ossequioall’art.331 c.p.c., di ordinare l’integrazione del contraddittorio nel termineperentorio all’uopo assegnato.5.10. La Corte di Giustizia di 2 grado ha, quindi, fatto mal governodell’art.156 3° comma c.p.c., non considerando che la pacifica costituzionein appello della parte pretermessa nella notificazione del gravame, ossiaAgenzia delle Entrate, avesse consentito di sanare, per raggiungimentodello scopo, il difetto di litisconsorzio necessario che altrimenti si sarebbeverificato in considerazione dell’inscindibilità delle cause in questione inragione dell’oggetto del giudizio e che, in caso di mancato intervento inappello della parte pretermessa, le avrebbe imposto, ai sensi dell’art.331c.p.c., di ordinare l’integrazione del contraddittorio nel termine perentorioall’uopo fissato, anziché statuire erroneamente l’inammissibilitàdell’appello.In definitiva, va accolto il secondo motivo, con assorbimento dei residuimotivi e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio dellacausa alla Corte di Giustizia di 2° grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spesedel presente grado.Numero registro generale 24790/2024Numero sezionale 281/2026Numero di raccolta generale 10151/2026Data pubblicazione 19/04/2026 P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti i residuimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte di Giustizia di 2° grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, che provvederà anche per la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14/1/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto