CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 31153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30.1.2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 13 novembre 2023 con cui il predetto é stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 del 1990, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], illecitamente deteneva e commercializzava Kg 5 di cocaina, svolgendo in particolare il ruolo di staffetta (fatti commessi in Napoli e Rosarno in data 28.7.2021 e 29.7.2021). 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo di difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. Con detto motivo deduce la violazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. degli artt. 8 e 9 cod.proc.pen. Si assume che la difesa dell'indagato in sede di udienza di riesame ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 8 cod.proc.pen. Si ritiene, invero, competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, come emerso dalle intercettazioni, la sostanza stupefacente é stata consegnata dal corriere calabrese al [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'indagato deposita memoria recante motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di essepSez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278418). Si é altresì ritenuto che ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad accordo telefonico per l'acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell'ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza) (Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Rv. 284959). 1.1. Ebbene, il Tribunale del riesame nel rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sollevata dalla difesa dell'indagato, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ed invero, poiché con riguardo alla condotta di acquisto l'accordo si è concluso a mezzo di cryptochat, sicché non è possibile individuare il luogo in cui esso si è perfezionato, correttamente, il Tribunale ha fatto riferimento, in applicazione dell'art. 9, comma 1, cod.proc.pen., all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione e quindi al luogo ove è avvenuta la consegna dello stupefacente, ovvero a Napoli, Chiaiano, via [OSCURATO:PERSONA] :3/B presso la base logistica del sodalizio dove gli acquirenti facevano rientro portando con sé la merce acquistata. 2. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod . proc. pen. Livorno, lì 2 .5.2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]