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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41366/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 25.5.2020 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Trani all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione ed C 800,00 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 6 secondo e sesto comma L. 401/1989 per omessa presentazione, in concomitanza di due partite di calcio disputate dalla squadra nazionale in data 10.10.2014 e 13.10 20142 presso il locale Commissariato per adempiere all'obbligo di firma impostogli dal D.A.SPO emesso nei suoi confronti dal Questore di Bari in data 23.11.2011 per la durata di un triennio

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che il D.A.SPO a suo tempo emesso nei suoi confronti trovava fondamento nella denuncia sporta nei suoi confronti per essere stato trovato in possesso all'interno dello stadio di Barletta di artifici pirotecnici e per aver lanciato materiale pericoloso nel corso della partita di calcio ivi disputata, ma che il procedimento penale cui era stato sottoposto in relazione al reato di cui al reato 6-bis L.401/1979 si era concluso in primo grado con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata in data 29.10.2015 dal Tribunale di Trani, diventata irrevocabile.

Lamenta, conseguentemente, la mancata disapplicazione del provvedimento del Questore a fronte dell'intervenuta sentenza assolutoria rispetto al reato presupposto, conformemente a quanto disposto da altra Sezione della Corte di Appello di Bari che, nel giudicare il Rinella in relazione ad analoga mancata comparizione al locale Commissariato per l'obbligo di firma in concomitanza di un'altra partita di calcio in ottemperanza a quanto prescritto dal medesimo D.A.

SPO, lo aveva assolto con sentenza del 27.10.2020 perché il fatto non sussiste.

Contesta altresì che l'unico rimedio esperibile a fronte della sentenza assolutoria relativa al reato presupposto possa essere la richiesta di revoca o modifica del D.A.SPO così come affermato dalla Corte di Appello atteso che la suddetta sentenza assolutoria era stata pronunciata allorquando il provvedimento del Questore aveva già perso efficacia stante il decorso del termine triennale previsto per la sua applicazione, cessata alla data del 23.11.2014.

Fa peraltro presente che la sentenza di assoluzione dal reato ex art. 6 bis e 6 ter L. 401/1989 aveva comunque escluso la sua pericolosità sociale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Rilievo dirimente riveste la circostanza che il D.A.SPO a suo tempo emesso nei confronti dell'odierno ricorrente e ritualmente notificatogli non ha mai costituito oggetto di contestazione da parte di costui né ai fini della convalida della misura impostagli dal Questore, né successivamente alla pronuncia del suddetto provvedimento reso dal Tribunale di Bari in data 29.11.2011.

Se, come già affermato da un precedente arresto di questa stessa Sezione, il successivo annullamento in sede giurisdizionale dell'ordine del Questore di comparire presso gli uffici di polizia in occasione delle manifestazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, non determina l'irrilevanza penale delle violazioni della medesima misura commesse in epoca precedente, atteso che detto ordine, fino a quando non sia revocato, modificato o annullato, esplica pienamente i suoi effetti (Sez. 3, n. 53972 del 12/07/2018 - dep. 03/12/2018, Rv. 274563), a fortiori deve ritenersi che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del D.A.SPO non spieghi alcuna incidenza sull'efficacia del provvedimento del Questore assistito dalla convalida dell'autorità giudiziaria.

Invero il presupposto su cui si fonda quest'ultimo è costituito, sia pur con riferimento alle condotte riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, dalla condizione di pericolosità concreta ed attuale del sottoposto, ovverosia un quid minus rispetto alla responsabilità penale, non essendo affatto richiesto che le suddette condotte vengano accertate con sentenza di condanna irrevocabile, tanto da essere ritenuta sufficiente ai fini dell'emissione del provvedimento contenente tanto le misure interdittive quanto gli obblighi impositivi, la sola denuncia.

Diversamente opinando, ovverosia ritenendo l'automatico collegamento della condotta presupposta all'accertamento della sua rilevanza penale e alla sua attribuibilità al sottoposto con pronuncia munita dell'autorità del giudicato, il che porterebbe, quale ulteriore logica conseguenza, che l'efficacia del divieto di accesso agli impianti sportivi debba essere subordinata al mancato accertamento dell'innocenza dell'interessato, si arriverebbe a frustrare la finalità preventiva della disposta misura, né si spiegherebbero le ragioni che hanno indotto il legislatore ad affidare a un separato e diverso atto amministrativo autonomamente impugnabile (la revoca o la modifica) le sorti del primo provvedimento, invece di prevedere un meccanismo di automatico adeguamento dell'efficacia del divieto alle parallele vicende processuali.

Al contrario, la assoluzione dai fatti-reato interagisce sul divieto disposto per i medesimi fatti consentendone la revoca o la modifica a richiesta dello stesso interessato, ma mai determinandone la automatica decadenza, men che meno la illegittimità (sopravvenuta) del provvedimento che lo aveva disposto per la cui emissione è sufficiente la "denuncia" del fatto, non il suo accertamento.

Rilievo questo che esclude alla radice il fondamento dell'obiezione difensiva secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità, attesa la scansione temporale degli eventi, di agire per richiedere la revoca del provvedimento del Questore che, essendo stato emesso in data 23.11.2011, aveva già perso efficacia, per essersi compiuta la durata triennale degli obblighi impositivi, alla data in cui era stato assolto dal reato di lancio di materiale pericoloso, al quale era riferita la denuncia che aveva dato origine al Daspo, giusta pronuncia del Tribunale di Trani in data 29.10.2015.

Del resto, proprio perché la suddetta misura di prevenzione non è basata sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti, tanto da poter essere revocata o modificata, ex art. 6, comma quinto, della legge n. 401/1989, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, pur spiegando fino alla sua revoca o alla sua modifica i suoi effetti per intero, non rileva neppure la formula assolutoria pronunciata nei confronti del sottoposto: conseguentemente la disposta assoluzione per non aver commesso il fatto, attenendo all'affermazione di responsabilità per il reato, non incide sulla pericolosità del sottoposto, che avrebbe potuto costituire oggetto di contestazione con riferimento alla sicurezza pubblica, configurante l'unico parametro di valutazione ai fini del mantenimento della misura.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 28.4.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 25.5.2020 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Trani all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione ed C 800,00 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 6 secondo e sesto comma L. 401/1989 per omessa presentazione, in concomitanza di due partite di calcio disputate dalla squadra nazionale in data 10.10.2014 e 13.10 20142 presso il locale Commissariato per adempiere all'obbligo di firma impostogli dal D.A.SPO emesso nei suoi confronti dal Questore di Bari in data 23.11.2011 per la durata di un triennio 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che il D.A.SPO a suo tempo emesso nei suoi confronti trovava fondamento nella denuncia sporta nei suoi confronti per essere stato trovato in possesso all'interno dello stadio di Barletta di artifici pirotecnici e per aver lanciato materiale pericoloso nel corso della partita di calcio ivi disputata, ma che il procedimento penale cui era stato sottoposto in relazione al reato di cui al reato 6-bis L.401/1979 si era concluso in primo grado con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata in data 29.10.2015 dal Tribunale di Trani, diventata irrevocabile. Lamenta, conseguentemente, la mancata disapplicazione del provvedimento del Questore a fronte dell'intervenuta sentenza assolutoria rispetto al reato presupposto, conformemente a quanto disposto da altra Sezione della Corte di Appello di Bari che, nel giudicare il Rinella in relazione ad analoga mancata comparizione al locale Commissariato per l'obbligo di firma in concomitanza di un'altra partita di calcio in ottemperanza a quanto prescritto dal medesimo D.A. SPO, lo aveva assolto con sentenza del 27.10.2020 perché il fatto non sussiste. Contesta altresì che l'unico rimedio esperibile a fronte della sentenza assolutoria relativa al reato presupposto possa essere la richiesta di revoca o modifica del D.A.SPO così come affermato dalla Corte di Appello atteso che la suddetta sentenza assolutoria era stata pronunciata allorquando il provvedimento del Questore aveva già perso efficacia stante il decorso del termine triennale previsto per la sua applicazione, cessata alla data del 23.11.2014. Fa peraltro presente che la sentenza di assoluzione dal reato ex art. 6 bis e 6 ter L. 401/1989 aveva comunque escluso la sua pericolosità sociale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto meritevole di accoglimento. Rilievo dirimente riveste la circostanza che il D.A.SPO a suo tempo emesso nei confronti dell'odierno ricorrente e ritualmente notificatogli non ha mai costituito oggetto di contestazione da parte di costui né ai fini della convalida della misura impostagli dal Questore, né successivamente alla pronuncia del suddetto provvedimento reso dal Tribunale di Bari in data 29.11.2011. Se, come già affermato da un precedente arresto di questa stessa Sezione, il successivo annullamento in sede giurisdizionale dell'ordine del Questore di comparire presso gli uffici di polizia in occasione delle manifestazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, non determina l'irrilevanza penale delle violazioni della medesima misura commesse in epoca precedente, atteso che detto ordine, fino a quando non sia revocato, modificato o annullato, esplica pienamente i suoi effetti (Sez. 3, n. 53972 del 12/07/2018 - dep. 03/12/2018, Rv. 274563), a fortiori deve ritenersi che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del D.A.SPO non spieghi alcuna incidenza sull'efficacia del provvedimento del Questore assistito dalla convalida dell'autorità giudiziaria. Invero il presupposto su cui si fonda quest'ultimo è costituito, sia pur con riferimento alle condotte riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, dalla condizione di pericolosità concreta ed attuale del sottoposto, ovverosia un quid minus rispetto alla responsabilità penale, non essendo affatto richiesto che le suddette condotte vengano accertate con sentenza di condanna irrevocabile, tanto da essere ritenuta sufficiente ai fini dell'emissione del provvedimento contenente tanto le misure interdittive quanto gli obblighi impositivi, la sola denuncia. Diversamente opinando, ovverosia ritenendo l'automatico collegamento della condotta presupposta all'accertamento della sua rilevanza penale e alla sua attribuibilità al sottoposto con pronuncia munita dell'autorità del giudicato, il che porterebbe, quale ulteriore logica conseguenza, che l'efficacia del divieto di accesso agli impianti sportivi debba essere subordinata al mancato accertamento dell'innocenza dell'interessato, si arriverebbe a frustrare la finalità preventiva della disposta misura, né si spiegherebbero le ragioni che hanno indotto il legislatore ad affidare a un separato e diverso atto amministrativo autonomamente impugnabile (la revoca o la modifica) le sorti del primo provvedimento, invece di prevedere un meccanismo di automatico adeguamento dell'efficacia del divieto alle parallele vicende processuali. Al contrario, la assoluzione dai fatti-reato interagisce sul divieto disposto per i medesimi fatti consentendone la revoca o la modifica a richiesta dello stesso interessato, ma mai determinandone la automatica decadenza, men che meno la illegittimità (sopravvenuta) del provvedimento che lo aveva disposto per la cui emissione è sufficiente la "denuncia" del fatto, non il suo accertamento. Rilievo questo che esclude alla radice il fondamento dell'obiezione difensiva secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità, attesa la scansione temporale degli eventi, di agire per richiedere la revoca del provvedimento del Questore che, essendo stato emesso in data 23.11.2011, aveva già perso efficacia, per essersi compiuta la durata triennale degli obblighi impositivi, alla data in cui era stato assolto dal reato di lancio di materiale pericoloso, al quale era riferita la denuncia che aveva dato origine al Daspo, giusta pronuncia del Tribunale di Trani in data 29.10.2015. Del resto, proprio perché la suddetta misura di prevenzione non è basata sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti, tanto da poter essere revocata o modificata, ex art. 6, comma quinto, della legge n. 401/1989, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, pur spiegando fino alla sua revoca o alla sua modifica i suoi effetti per intero, non rileva neppure la formula assolutoria pronunciata nei confronti del sottoposto: conseguentemente la disposta assoluzione per non aver commesso il fatto, attenendo all'affermazione di responsabilità per il reato, non incide sulla pericolosità del sottoposto, che avrebbe potuto costituire oggetto di contestazione con riferimento alla sicurezza pubblica, configurante l'unico parametro di valutazione ai fini del mantenimento della misura. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 28.4.2021 [OSCURATO:PERSONA]