CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01816/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 27 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di episodi di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito, a pagina 3 della sentenza impugnata, evidenziato come in ciascuno degli episodi non vi fosse dubbio circa la colpevolezza del prevenuto, sulla base dei filmati di videosorveglianza acquisiti; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione, risulta meramente riproduttiva di una questione già adeguatamente vagliata e valutata dal secondo giudice con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha sottolineato come non vi sia la necessità che il reato presupposto sia accertato giudizialmente, bensì che emerga con tutta evidenza la sua esistenza, ciò che indubbiamente è accaduto nel caso di specie, trattandosi di banconote impregnate con inchiostro indelebile); Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura una violazione di legge nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha correttamente motivato il diniego in ragione del valore delle banconote ricettate, elemento di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenuità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm