CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA]' la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416bis cod. pen. (capo 2) e 512bis, 416bis.1 cod. pen. (capo 3). All'indagato si contesta di aver fatto parte, tra l'agosto del 2020 e il febbraio 2022 dell'associazione di stampo mafioso nota come “famiglia mafiosa dei barcellonesi”, nonché, al fine di agevolare la suddetta associazione, di aver fittiziamente attribuito a suo figlio [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la titolarità della omonima ditta individuale in realtà riconducibile ad altri appartenenti al sodalizio mafioso. Con ordinanza del 23/12/2024 il Tribunale di Messina, decidendo sull'istanza di riesame dell'indagato, ha confermato il suddetto provvedimento. Con sentenza del 18/04/2025 la sesta sezione della Corte di cassazione, decidendo sul ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]', ha annullato con rinvio la suddetta ordinanza. La Corte, rigettato il secondo motivo di ricorso (avente ad oggetto il reato di cui al capo 3) e ritenuta assorbita ogni altra censura, ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 416bis cod. pen. e alla ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso. Decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 05/08/2025, il Tribunale del riesame di Messina ha nuovamente confermato il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Secondo la difesa il Tribunale non aveva osservato il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento. La sentenza rescindente, a detta del ricorrente, imponeva al giudice di merito di spiegare le ragioni in forza delle quali l'attività di intermediazione svolta dal Panté fosse stata esercitata al servizio e a vantaggio dell'associazione per delinquere (contribuendo così all'esistenza della stessa) e non anche di un singolo appartenente al sodalizio (per quanto con ruolo apicale); ciò anche in considerazione del fatto che l'attività professionale posta in essere dal ricorrente non era di per sé illecita né risultava essere stata svolta con modalità mafiose. A detta del ricorrente, l'ordinanza impugnata aveva di fatto eluso il tema posto dalla Corte, non spiegando le ragioni per le quali il provento dell'attività del [OSCURATO:PERSONA]' fosse finito nelle casse del sodalizio e non nelsuo patrimonio personale né indicando in che modo l'indagato avesse dato il suo aiuto al sodalizio piuttosto che ad un singolo sodale. Il Tribunale si era , infatti , limitato a riproporre la stessa motivazione e lo stesso iter logico contenuti nell'ordinanza annullata. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione di stampo mafioso. Il difensore deduce che l'ordinanza impugnata –al pari di quella annullata – non ha spiegato come e perché il Pantè avrebbe fatto parte dell'associazione e dato il suo contributo causale all'operatività di quest'ultima, posto che lo stesso si era limitato a svolgere un’attività di procacciamento di clienti interessati ad eseguire lavori con sistema dell'eco-bonus, del tutto lecita e non eseguita con metodi mafiosi. In sostanza non si era chiarito in base a quali elementi si poteva affermare che il Panté avesse contribuito all'operatività dell'associazione e non anche, invece, all'attività personale e privata del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sebbene il difensore avesse evidenziato una serie di circostanze – quali ad esempio il fatto che i proventi dell'attività finivano al [OSCURATO:PERSONA] e non alla cassa comune dell'organizzazione, ovvero il coinvolgimento nell'attività di altri sodali (vedi vicenda [OSCURATO:PERSONA]), senza il consenso del [OSCURATO:PERSONA] – che facevano propendere per la seconda ipotesi e sulle quali il riesame non aveva motivato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché mancanza o illogicità della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Il ricorrente rileva che il Tribunale non aveva attribuito alcuna rilevanza al tempo decorso dai fatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, ben poteva costituire (anche in relazione alle “mafie storiche”) elemento idoneo al superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La difesa rileva inoltre che i giudici di merito avevano omesso di considerare che dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto nel 2022) il [OSCURATO:PERSONA]' non aveva avuto più contatti con lo stesso né con altri membri del sodalizio, che non erano emersi elementi di sospetto a suo carico e che anche la ditta individuale del figlio (utilizzata per le presunte attività illecite) era stata chiusa; tutti elementi che,a detta del ricorrente, indicavano la rescissione di qualunque legame con l'associazione. Evidenziava, infine , la difesa che non era possibile ipotizzare l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio posto che il [OSCURATO:PERSONA]' aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato. 3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. I primi due motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, con esiti di inammissibilità, tenuto conto del fatto che le censure che la difesa articola nel secondo motivo non fanno altro che riproporre le questioni la cui soluzione la sentenza di annullamento aveva rimesso al Tribunale in sede di rinvio. 1.1. La Corte di cassazione, nell'accogliere in parte il ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA]' avverso la prima ordinanza del Tribunale del riesame, ha rilevato quanto segue: -l'odierno ricorrente, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva svolto un'attività di procacciamento di clienti interessati ad effettuare lavori col sistema del cd eco-bonus per conto di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta agiva in collaborazione con l'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA]; -si trattava di attività in sé non illecita che peraltro non risultava essere stata svolta con metodi mafiosi o comunque illeciti; -occorreva dunque indicare le ragioni per le quali si poteva ritenere provato che la suddetta attività era stata svolta dal [OSCURATO:PERSONA]' nell'interesse e a vantaggio del sodalizio mafioso e non anche di singoli soggetti che ne facevano parte; -a tal fine non era sufficiente affermare, come aveva fatto il Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA]' aveva agito per conto e alle dirette dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] che era anche l'indiscusso capo della famiglia mafiosa dei “barcellonesi”; ciò in quanto non si poteva escludere a priori che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in quanto vertice del sodalizio e dunque non tenuto a dare conto ad altri delle sue azioni, avesse agito in proprio e non quale capo del clan; -inoltre, se si fosse ritenuta sussistente la prova cautelare che l'attività di procacciamento del [OSCURATO:PERSONA]' era stata fatta per conto e nell'interesse del sodalizio e non del suo capo uti singulus, occorreva motivare in ordine alle ragioni per le quali si poteva affermare che il ricorrente era consapevole di ciò, e dunque sapesse che la sua azione stava dando un contributo all'esistenza e all'operatività dell'associazione mafiosa. 1.2. Tale essendo il thema decidendumdel giudizio di rinvio, questo Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali che erano state individuate dalla sentenza di annullamento. I Giudici del riesame hanno infatti affermato che l'attività di procacciamento di privati disposti ad eseguire lavori con meccanismo del cd eco-bonus (attività che l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto a [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo aveva poi posto in essere con l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA]') riguardava l'intera organizzazione criminale, e ciò si poteva desumere dai seguenti concordanti dati di fatto: -[OSCURATO:PERSONA] era all'epoca dei fatti al vertice del clan e ne gestiva la cassa comune (come risulta dalla conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] riportata alle pag. p 3-4); - [OSCURATO:PERSONA] sapeva perfettamente che [OSCURATO:PERSONA] era un capomafia che si trovava agli arresti domiciliari; l'imprenditore non aveva quindi alcuna ragione di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] come singolo (posto che lo stesso essendo detenuto non avrebbe potuto materialmente aiutarlo nel procacciamento di clienti); l'[OSCURATO:PERSONA] si era dunque rivolto al [OSCURATO:PERSONA], ben sapendo che era il capo del clan, solo per chiedergli il permesso di operare nella sua zona e per invocare la protezione del sodalizio sui cantieri che ivi doveva impiantare (eloquenti erano sul punto le intercettazioni riportate alle pag. 5, 6, 20-21 dell'ordinanza impugnata); -[OSCURATO:PERSONA] era all'epoca agli arresti domiciliari ed era quindi evidente che non avrebbe potuto svolgere l'attività di procacciamento proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] né assicurargli la protezione che quest'ultimo gli aveva sostanzialmente richiesto se non avvalendosi di altri sodali a lui vicini; − subito dopo aver accettato la proposta dell'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] aveva informato e coinvolto direttamente nell'affare altri esponenti di spicco del clan ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiarito loro i termini degli accordi con l'[OSCURATO:PERSONA] e gli aveva prospettato di suddividere il guadagno secondo gli schemi che erano tra loro usuali; il diretto e immediato coinvolgimento di altri esponenti di spicco dell'associazione confermava che non si trattava di vicenda personale del [OSCURATO:PERSONA]; − peraltro, durante le conversazioni i tre esponenti del clan avevano parlato usando sempre il “noi”, evidenziando dunque che l'affare era comune a tutti; inoltre,l'affare dell'eco-bonus era stato espressamente accostato alle estorsioni poste in essere dal gruppo criminale (vedi le intercettazioni riportate alle pag. 6- - gli imprenditori locali che [OSCURATO:PERSONA] aveva coinvolto nell'affare col ruolo di subappaltatori dell'[OSCURATO:PERSONA], non solo avevano risposto immediatamente all'invito andando a trovare il boss, detenuto agli arresti domiciliari,in pieno agosto, ma si erano piegati alle sue richieste (che in sostanza consistevano nel gonfiare le fatture per il lavori fatti per l'[OSCURATO:PERSONA] e poi girare a lui una parte consistente del guadagno) (vedi intercettazioni pag. 8); una accondiscendenza che, secondo il Tribunale, si poteva logicamente spiegare solo ipotizzando che gli imprenditori avevano ben compreso che la richiesta veniva dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto capo clan e non come semplice cittadino; -l'imprenditore Gaipa era stato convocato dal [OSCURATO:PERSONA] (come altri) e, dopo aver accettato di partecipare all'operazione dell'eco-bonus, durante l'incontro aveva colto l'occasione di lamentarsi con il boss delle minacce che un malavitoso locale aveva fatto a suo padre; il [OSCURATO:PERSONA] immediatamente aveva telefonato ad un sodale dicendogli di mettere al suo posto il malavitoso; la vicenda (vedi pag. 6), che peraltro si era svolta alla costante presenza dell'odierno ricorrente, è stata ritenuta emblematica dell'intreccio esistente tra i lavori dell'eco-bonus e le attività del clan mafioso; -tanto la necessità del [OSCURATO:PERSONA] di creare ditte fittiziamente intestate a terzi (come nel caso della ditta individuale del figlio di Pantè) (pag. 12), quanto quella di aprire partite IVA di comodo (pag. 17), dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti coinvolti nell'affare avevano bisogno di schermare le attività collegate all'eco-bonus per evitare sequestri di prevenzione, essendo evidentemente consapevoli che tali attività erano collegate a quelle dell'associazione mafiosa; - la vicenda del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di procacciamento all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]', confermava il coinvolgimento del sodalizio nell'operazione; ed infatti, il [OSCURATO:PERSONA] venuto a sapere che [OSCURATO:PERSONA] (che era un appartenente al suo clan di rango inferiore e a lui subordinato) era stato coinvolto dall'[OSCURATO:PERSONA] senza consultarlo e senza chiedere il permesso, si era adirato; ciò, secondo i Giudici del riesame, avvalorava l'ipotesi accusatoria in quanto tale lamentela non avrebbe avuto alcun senso se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato coinvolto nell'affare in proprio e non anche come vertice del clan mafioso; -[OSCURATO:PERSONA] si era premurato di estromettere dall'operazione con l'[OSCURATO:PERSONA] tutti gli imprenditori che quest'ultimo aveva coinvolto ma che erano a lui sgraditi in quanto in passato non erano risultati affidabili e rispettosi degli interessi degli appartenenti al sodalizio criminale da lui guidato (pag. 19). Gli elementi sopra esposti, secondo il Tribunale, unitariamente considerati, consentivano di ritenere raggiunta la prova del fatto che l'attività di procacciamento di clienti per l'[OSCURATO:PERSONA] coinvolgeva non il [OSCURATO:PERSONA] come singolo ma l'intera organizzazione da lui guidata. I Giudici di merito hanno poi evidenziato come, dal complesso delle intercettazioni acquisite, emergeva che l'attività collegata all'eco-bonus era stata individuata dal [OSCURATO:PERSONA] come centrale in quel momento per l'organizzazione criminale, al pari delle tradizionali attività estorsive, e come tale l'aveva presentata ad altri esponenti del clan ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). L'ordinanza impugnata evidenzia poi come l'odierno ricorrente aveva dato un contributo effettivo ed essenziale a tale attività ritenuta centrale per l'associazione, in quanto: 1) [OSCURATO:PERSONA] utilizzava il [OSCURATO:PERSONA]' come sua longa manus e come suo rappresentante presso tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, sfruttando peraltro, non solo il fatto che il coindagato era a piede libero ma anche il suo stato di incensuratezza e la circostanza che non fosse a lui non immediatamente ricollegabile; 2) [OSCURATO:PERSONA]' aveva avuto un ruolo effettivo nell'operazione in quanto intratteneva rapporti con gli imprenditori, effettuava sopralluoghi, incassava somme di denaro e non ultimo aveva messo a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] e del coindagato [OSCURATO:PERSONA] la ditta individuale di suo figlio al fine di schermare il loro coinvolgimento nell'operazione e metterli al riparo da eventuali sequestri; 3) [OSCURATO:PERSONA]' (come emerge dalle intercettazioni) era sempre stato presente a tutti gli incontri che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri imprenditori coinvolti nell'affare. Tali elementi, secondo il Tribunale, erano sufficienti per affermare che il [OSCURATO:PERSONA]' fosse pienamente e stabilmente partecipe del sodalizio mafioso del [OSCURATO:PERSONA] e che, stante lo stretto e costante collegamento col capo clan e la fiducia che quest'ultimo riponeva in lui, si poteva escludere tanto una mera “contiguità compiacente” dell'odierno ricorrente quanto un suo semplice “concorso esterno”, in quanto non si era in presenza di un normale imprenditore che occasionalmente si prestava a collaborare co n i l sodalizio criminale assicurandogli vantaggi. Quanto alla prova cautelare del dolo del reato associativo (e dunque della consapevolezza che il [OSCURATO:PERSONA]' aveva di agire nell'interesse del sodalizio e non del solo [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha valorizzato i seguenti elementi: a) l'indagato sapeva perfettamente chi era [OSCURATO:PERSONA] e ne conosceva i trascorsi criminali (pag. 5); b) è sempre presente all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore Gaipa e quindi ha assistito all'intervento del [OSCURATO:PERSONA], in veste di vertice del sodalizio, per “mettere al suo posto” il malavitoso che infastidiva il padre dell'imprenditore; c) essendo presente a molti degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e gli imprenditori coinvolti, [OSCURATO:PERSONA]' conosceva perfettamente i termini degli accordi tra di loro intercorsi, vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] proponeva (o imponeva) ad [OSCURATO:PERSONA] gli imprenditori quali subappaltatori nei lavori ammessi all'eco-bonus, e gli imprenditori in cambio, gonfiando i prezzi dei lavori fatturati, avrebbero girato al capo clan una parte rilevante dei loro incassi (secondo un meccanismo assimilabile al “pizzo”); d) [OSCURATO:PERSONA]', essendo presente agli incontri, sapeva dunque che nell'affare dell'eco-bonus c'era “il lecito e l'illecito” (come afferma lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in una intercettazione) e quindi che la vicenda dei lavori si intrecciava ad un'attività di natura sostanzialmente estorsiva; e) [OSCURATO:PERSONA] reputava [OSCURATO:PERSONA]' una figura indispensabile, tanto da pagarlo anche per l'attività che non portava a compimento (vedi pag. 16), e ciò sia perché egli, trovandosi ai domiciliari, non aveva libertà di azione , sia perché non poteva avvalersi di suo figlio per non palesare il coinvolgimento dell’associazione nell’affare;f) [OSCURATO:PERSONA]', dunque , era cosciente di essere indispensabile al capo clan per attività di interesse del gruppo; g) [OSCURATO:PERSONA] riponeva piena fiducia in [OSCURATO:PERSONA]' tanto è vero che lo aveva scelto come suo rappresentante (e come tale lo presentava a tutti), lo faceva partecipare a tutte le riunioni importanti in cui si discuteva anche degli aspetti illeciti dell'attività, comportamento che non si poteva logicamente spiegare se non con l’intraneità del ricorrente al sodalizio; h) [OSCURATO:PERSONA]' era consapevole della natura parzialmente illecita dell'attività cui aveva preso parte, come risultava dalla ammissione che aveva fatto in una conversazione con altra persona intervenuta dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riportata a pag 13). 1.3. Si tratta di una motivazione con la quale il Tribunale ha adeguatamente affrontato tutte le questioni poste dalla sentenza rescindente, sicché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente,non è dato riscontrare alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., essendosi il Giudice di merito uniformato al principio di diritto posto dalla Corte di cassazione. 1.4. Quanto agli altri motivi di censura occorre rilevare quanto segue. Giova premettere che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 –01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01). Ciò premesso, il Collegio ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia, come detto, adeguata e nella stessa non sia dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà o illogicità manifesta. A fronte di tale motivazione, il ricorrente, lungi dal prospettare vizi utilmente scrutinabili si limita a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. La difesa, infatti, non introduce alcun elemento idoneo a scardinare la tenuta logica motivazione del provvedimento tali non essendo né la questione della “cassa” del sodalizio né quella della vicenda che ha coinvolto l'Ignazitto che hanno trovato adeguata confutazione nell’ordinanza impugnata. Quanto alla prima va evidenziato che, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento chiedeva unicamente al giudice del rinvio di sciogliere il dubbio che il [OSCURATO:PERSONA]' avesse agito nell'interesse del gruppo criminale e non anche del [OSCURATO:PERSONA] come singolo operante in proprio; dubbio che, come detto, è stato adeguatamente risolto. Del resto,l'esistenza di una cassa comune non è elemento necessario ai fini della dimostrazione dell'esistenza del sodalizio, così come per affermare che una data attività sia riconducibile all'organizzazione non è indispensabile che i suoi proventi finiscano nella cassa comune (ove esistente), ben potendo gli associati accordarsi in ordine a modalità diverse di ripartizione e destinazione degli utili. Quanto all'episodio del coinvolgimento nell'affare eco-bonus dell'[OSCURATO:PERSONA] all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA] – episodio che il difensore reputa indicativo del fatto che ad essere coinvolto nell'operazione non era il gruppo criminale ma solo il suo capo – il Tribunale, non solo si è fatto carico della censura, ma, come detto, ne ha fornito una spiegazione del tutto logica e quindi non sindacabile in questa sede. È noto, infatti, che i l controllo che il giudice di legittimità può effettuare sul processo motivazionale del giudice di merito trova i suoi limiti nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 –01). 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto il punto dell'ordinanza relativo alle esigenze cautelari, è inammissibile in quanto il difensore, pur prospettando apparentemente violazione di legge e vizio motivazionale, in realtà chiede a questa Corte di effettuare apprezzamenti in fatto e di sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle del giudice a quo. Il difensore lamenta, infatti, che il Tribunale avrebbe indebitamente omesso di valutare una serie di elementi (arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], cessazione dei rapporti con gli stessi, chiusura della ditta del figlio, ecc.) prospettati con i motivi di riesame che, unitamente al cd tempo silente decorso dai fatti, inducevano a ritenere insussistente il pericolo di recidiva e potevano altresì portare al superamento della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo va ribadito quanto più volte affermato da questa Corte, vale a dire che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" – come appunto pacificamente nel caso in esame –, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282131 –01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, rilevando altresì che, nel caso in esame (procedendosi per fatti risalenti al 2022) il tempo decorso dai fatti non era neppure considerevole. Quanto poi agli altri elementi dedotti dalla difesa del ricorrente, il Tribunale (pag. 21-22) ha condivisibilmente evidenziato come gli stessi, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, fossero del tutto inidonei a dimostrare una definitiva presa di distanze del [OSCURATO:PERSONA]' dal contesto associativo e quindi a superarela presunzione di cui al citato art. 275, comma 3. Con motivazione del tutto logica e non contraddittoria - con la quale peraltro il difensore non si confronta - si è infatti evidenziato che l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e di altri esponenti di spicco del sodalizio non poteva di per sé comportare, come l'esperienza insegna, la disgregazione di un'associazione mafiosa storicamente radicata sul territorio. Del tutto irrilevanti ai fini cautelari erano altresì la cessazione della ditta individuale (che certamente non comportava la cessazione di ogni possibile attività di impresa) così come le più stringenti regole previste in tema di eco- bonus. 3. Per le ragioni sin qui esposte va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si