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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 39243/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 18766/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dalla ricorrente è manifestamente infondato, atteso che correttamente è stata ravvisata dalla Corte di appello di Ancona la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio secondo la interpretazione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025, Rv. 287855, considerato che al ricorso non sono stati allegati documenti idonei a dimostrare il contrario assunto circa l'allegazione o l'indicazione specifica nell'atto di appello dell'elezione di domicilio contenuta nella nomina del 26.1.2024 inviata telematicamente al Tribunale in data 14 febbraio 2024; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 18766/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dalla ricorrente è manifestamente infondato, atteso che correttamente è stata ravvisata dalla Corte di appello di Ancona la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio secondo la interpretazione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025, Rv. 287855, considerato che al ricorso non sono stati allegati documenti idonei a dimostrare il contrario assunto circa l'allegazione o l'indicazione specifica nell'atto di appello dell'elezione di domicilio contenuta nella nomina del 26.1.2024 inviata telematicamente al Tribunale in data 14 febbraio 2024; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7
Sentenza Cassazione n. 39243/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris